Eureka Previdenza

Messaggio 27699 del 1° agosto 2005

Oggetto: modifiche ai formulari E 111 ed E 119 e soppressioni, per i formulari E 110, E 113, E 114, E 128 ed E 128 B.


        A seguito dei quesiti posti da alcune Sedi, si ritiene utile precisare alcuni aspetti relativi al rilascio del formulario E 111.
        Come è noto, a seguito di decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti - n. 198 del 23 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 259 del 5 agosto 2004, dal 1 giugno 2004 gli attestati E 111 ed E 111 B sono stati sostituiti dalla tessera europea di assicurazione malattia secondo le modalità fissate dalla decisione n. 191. Gli attestati E 111 ed E 111 B, comunque, qualora emessi prima del 1 giugno 2004 hanno conservato la loro validità fino al 31 dicembre 2004, salvo che la data di scadenza indicata sugli stessi fosse anteriore; tuttavia, le Istituzioni degli Stati membri che, ai sensi dell’elenco allegato alla decisione n. 197 del 23 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 348 del 19 novembre 2004, hanno diritto ad un periodo transitorio per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia potranno continuare ad emettere l’attestato E 111:
        fino al 1 luglio 2005: Lithuania;
        fino al 31 luglio 2005: Lettonia;
        fino al 31 dicembre 2005: Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Malta, Polonia, Slovacchia, Cipro, Ungheria, Islanda, Svizzera, Liechtenstein

        Si ricorda, con l’occasione, che sempre dal 1 giugno 2004, con la Decisione 198/2004 sono state stabilite, rispettivamente, modifiche ai formulari E 119 e soppressioni, per i formulari E 110, E 113, E 114, E 128 ed E 128 B.
        In allegato, pertanto, vengono trasmessi i nuovi formulari E 111 (rilasciati dagli Stati che fruiscono ancora di un periodo transitorio) ed E 119 che sostituiscono quelli riprodotti, rispettivamente, nelle decisioni n. 187 e n. 153 della Commissione; il modello E 119, a far data dal 1 giugno 2004, riguarda unicamente le prestazioni in denaro (dalla stessa data, infatti, le categorie di persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno in altro Stato membro).

        il Direttore
        dr. Fulvio Mosetti

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