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Messaggio 2884 del 30 giugno 2016
Oggetto: Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
Sono pervenute dalle strutture territoriali segnalazioni riguardanti una consistente casistica di domande di
indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e
viceversa.
In proposito si osserva che, nonostante le suddette prestazioni di disoccupazione seguano discipline normative
ben distinte, la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa è possibile nei
limiti di seguito specificati.
1. Domande di ASpI/NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2015 (art.15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22) e viceversa.
Limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 è
possibile la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa, in applicazione del
generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’art.1367 c.c. – in base al quale nel dubbio i
negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno – e del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’art.1424 c.c. – in
base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e
sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art.1324 c.c..
2. Domande di NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2016 (art.1, comma 310,
della legge 28 dicembre 2015, n.208) e viceversa.
In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile
la sola trasformazione delle domande di DIS COLL, erroneamente presentate, in domande di indennità NASpI.
Nell’ipotesi contraria di domanda NASpI presentata in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta
trasformazione non è consentita, in quanto ai sensi dell’art.1, comma 310, della legge n.208 del 2015 “…La
DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per
l'anno 2017”. La citata norma chiarisce anche che il beneficio in argomento è riconosciuto dall’INPS in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse –
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione - l’Istituto non prende in
considerazione ulteriori domande.
Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe
un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di
altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL.
Tutto ciò premesso, nei casi sopra descritti in cui è consentita la trasformazione delle domande erroneamente
presentate, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda,
esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso
alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente
inoltrate.
Analogamente, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente
presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in
autotutela secondo le indicazioni sopra riportate.
Il Direttore generale
Cioffi