Importo aggiuntivo
Pensioni interessate
(circ.68/2001)
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni.
Non hanno diritto i titolari delle pensioni di seguito indicate:
- 044 (INVCIV),
- 077 (PS),
- 078 (AS),
- 030 (VOBIS),
- 031 (IOBIS),
- 035 (VMP),
- 036 (IMP),
- 027 (VOCRED),
- 028 (VOCOOP),
- 029 (VOESO),
- 043 (INDCOM),
- 032 (VOBANC),
- 033 (IOBANC),
- 034 (SOBANC),
- 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS).
Sono state inoltre escluse:
- le pensioni eliminate
- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- le pensioni con importo mensile di dicembre dell'anno precedente uguale a zero.
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