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Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
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Codice fascia 30 - 31 - 32 -39 - 43
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Codice fascia 33
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Codice fascia 34 - 35 - 36 - 40 - 96
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Codice fascia 38 - 41 - 42 - 44 - 45
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Codice fascia 46
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Codice fascia 47 - 49 - 50 - 97
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Codice fascia 70 - 71
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Codici fascia - Limiti di reddito - Importo
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L'assegno mensile di assistenza
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L'indennità di accompagnamento
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L'indennità mensile di frequenza
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La pensione di inabilità
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Prestazioni agli invalidi civili
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Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
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Talassemia major e drepanocitosi
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Valutazione degli arretrati – criterio competenza
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Valutazione del requisito reddituale
Decreto 281 del 2 maggio 1996
Regolamento recante modalita' e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Vigente al: 11-4-2015
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorche' non in via esclusiva, le attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei soggetti che svolgono l'attivita' di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonche' agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attivita' espletata;
Visto l'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalita' e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza e il trattamento delle eventuali eccedenze;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che
differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Considerato di non poter accogliere il rilievo formulato dal
predetto consesso, relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, in ordine alla misura del tasso di interesse da corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva, ritenendo di dover tener ferma la misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiche' ad essa fanno riferimento le piu' recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione dei contributi per i liberi professionisti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico.
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non puo' superare
complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed e' posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1
superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
4. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 20 del
mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi
relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
Art. 2.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e
29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del predetto decreto presidenziale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e
5.
Art. 3.
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o
pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facolta' di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione e' effettuata per conto della predetta gestione separata.
Resta, comunque, salva la facolta' dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione e' esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono
regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Art. 4.
1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3 nonche' nell'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 5.
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che
non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalita', il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.
1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi gia' assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro delle finanze
FANTOZZI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 148
Decreto Legge 669 del 31 dicembre 1996
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
Vigente al: 21-3-2015
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonche' in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il piu' efficace controllo dei flussi di spesa, nonche' a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo)), dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' quelle)) per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo,
concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 e' abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di
particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche ((e le imprese sub-concessionarie di queste)) sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
((1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis)).
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui
all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione ((pagati)) a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 ((per effettuare interventi di cui alle lettere a) )) b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
((5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993)).
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole:
"commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".
7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".
Art. 1-bis.
(( (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane)).
Art. 2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti";
b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita' dell'imposta:
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento del personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " f-bis le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.";
c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) e' abrogato;
((c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"));
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse));
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
((e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) )).
Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, ((sotto la responsabilita' del cedente,)) sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";
e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.
3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.
4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ((in misura ridotta)), limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.
((8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";
b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse)).
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione della predetta aliquota.
((9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo")).
10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1997.
Art. 3.
Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente)).
2. La trascrizione del contratto definitivo ((...)) ((o di altro atto che costituisca comunque)) esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ((,)) ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
((3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) )).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di ((edifici)) da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ((per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti)).
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita' ((,)) e ((sia stata)) completata la copertura.".
((1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato")).
2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, ((nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione))".
3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare))".
4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis))".
5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.".
7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.".
8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole: "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed h), ((limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione".
9. Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;")).
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".
11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni ((montani)) di maggiori dimensioni".
((11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari")).
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30));
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane";
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: " c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche".
((13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale)).
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.".
15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
Art. 4.
Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle
imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.";
b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul
gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"((8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili)).";
((c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la
liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine
che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce"));
((d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili"));
e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione
annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
((f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di
garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese")).
((1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993)).
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e' destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1
febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.
((5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 rate mensili di pari importo)).
6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita
nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 5.
Disposizioni in materia di riscossione
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, ((d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata)), di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i
soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese
spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.";
e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la
dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.";
f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30)).
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per
ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
((3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei
tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore)).
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle
dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate"));
a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse;
b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di
mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
((b-bis) ell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";
b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante
raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";
c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data
anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno"));
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione
sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
"91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora
in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante
iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei
tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.
Art. 5-bis.
(( (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi).
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene
pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' operative delle citate disposizioni)).
Art. 5-ter.
(Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).
1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al ((31 dicembre 1998)) la Corvenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.
Art. 6.
Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di
recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze";
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle
materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro
delle finanze";
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui
alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico.";
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in
lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".
Art. 6-bis.
(( (Proroga dei termini).
1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui
all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini
originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonche' degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente
articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)).
Art. 6-ter.
(( (Incremento del Fondo per l'occupazione).
1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del
bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo. ((11))
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 aprile 2000, n. 98 (in
G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 8.
Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facolta' di impegnare e' consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, ((gli enti parchi nazionali,)) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, ((gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,)) non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di
pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilita' di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e
d'intesa con l'ANCI ((, l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.
Art. 9.
Trasferimento dei fondi agli enti locali
1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese
di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno
comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi".
3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno
comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti ((e a partire dal 1 novembre per la terza rata)).
4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli
stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997.
5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalita' previste dal comma 9.
6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.
9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la
tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.
9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".
10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le
precedenti norme con esse non compatibili. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali, le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno".
Art. 10.
Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le
parole: "antirosolia, antiparotite" e' aggiunta la seguente: ", antipertosse".
2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le
dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20
per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato.
5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo".
6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole:
"dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale".
6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2
e' sostituita dalla seguente:
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;".
7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le
parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".
8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel
caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".
8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di
programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".
8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le
parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso.
8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme
deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e
8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.
10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle
imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,".
10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato'".
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o di
loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".
12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633,"
sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".
13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale".
13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola:
"c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis".
13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree
territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.
Art. 10-bis.
(( (Modifiche alla legge di bilancio).
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997)).
Art. 10-ter.
(( (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli).
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di quelle gia' corrisposte. 5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco
l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella misura del 5% per cento")).
Art. 11.
Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n.
590.
Art. 12.
Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6
dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997. ((4))
4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 39, comma 17) che "Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998".
Art. 13.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 14.
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. (7)
1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di
precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.
((1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche
ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale)).
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla lege 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni".
Art. 15.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 16.
Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica
disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attivita' informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuita' delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruita' tecnico-economica dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, che e' reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformita' del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione e' previsto, a carico della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.
Art. 17.
Credito agevolato all'editoria
1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata
la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato alle
imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre
imprese editoriali
1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio")).
Art. 18.
Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi ((e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi)) relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))
Art. 20.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ((introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)), la parola: "libero" e' sostituita dalla parola: "liquido".
Art. 21.
Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale
1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 22.
Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a
concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli interventi.
Art. 23.
Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910
1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo
alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Art. 24.
Mutui per il pagamento a saldo delle passivita' degli enti locali
1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente priodo: "Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro ((30 giorni)) dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.".
Art. 25.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 26.
Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia
1. A valere sulle somme destinate alle finalita' di cui al
((decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla)) legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.
Art. 27.
Disposizioni in materia previdenziale
1. In materia di sgravi contributivi, ((...)), a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal ((decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994)). Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle ((regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso)) lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.
2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ((e di cui all'articolo 2, comma 215)), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ((, relativamente al personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI)).
((2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai
prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano
state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo)).
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire ((2.258))
miliardi si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per
l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
((b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis)).
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 29.
Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e' riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
((b) copia del libretto e della carta di circolazione e del
foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;))
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione ((dell'accantonamento)) di cui al comma 7.
Art. 29-bis.
(Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati).
1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione ((o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarieta' internazionale)) di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale ((e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino)) per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
Art. 29-ter.
(( (Disposizioni in materia di lotterie).
1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni
ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono
attribuite all'erario)).
Art. 29-quater.
(( (Integrazione del Fondo occupazione).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 milirdi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)).
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
BINDI, Ministro della sanita'
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MACCANICO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
COSTA, Ministro dei lavori pubblici
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Decreto Legislativo 207 del 28 marzo 1996
Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.
Vigente al: 21-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche. (2) (3) (4) (5) ((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima".
Requisiti e condizioni
1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di
eta', se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per
almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo
indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal
registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Misura, durata e modalita' di erogazione
1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' pari all'importo del
trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita' commerciali dell'INPS.
2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare
nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.
3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le
stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attivita' commerciali.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.
Incompatibilita'
1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato.
2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'evento.
3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la
sussistenza di cause di incompatibilita'.
Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale
1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima. (2) (3) (4) (5) ((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2018".
Comitato di gestione
1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato
nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le
attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
Procedure per la concessione dell'indennizzo
1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo. (2) (3) (4) (5) ((6))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 1996
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".
Decreto legge 510 del 1 ottobre 1996
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
Vigente al: 20-6-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del reddito;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))
Art. 2
(Misure di carattere previdenziale e contributivo).
1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e' abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; (4)
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita' contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998. ((18))
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al comma 5.".
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita' da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 giugno-2 luglio 1997, n.
211 (in G.U. 1a s.s. 9/7/1997, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1 gennaio 1994, anziche' dall'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 494 (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della tabella A) sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma
267) che "Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' soppresso."
Art. 3
(Disposizioni per dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e dall'INSAR).
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove
attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in
nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia' esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa' anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo (( nonche' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402)).
11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa' per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa' costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Art. 4
(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonche' i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilita'.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita' relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attivita'. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti e' corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne, l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991. (9)
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo
comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. (3)
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con piu' di 50 addetti" aggiungere le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 10 gennaio 1995 al 30 per cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (8)
18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, gia' prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unita', comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresi', essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. (9) (12) ((13))
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto, altresi', a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1997, quando un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i predetti lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in vigore alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita' entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le unita' residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita' aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita', assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita' produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' inserito il seguente:
2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma
1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita' successivamente al 1 gennaio 1995.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia, nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ulima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
30. L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di' cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. e' altresi' responsabile in solido delle liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita' di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita' prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.(8)(10)
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono presentare, enro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori, possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7,
comma, 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: "e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996".
37. Il fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio
1991, n, 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sucessive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740
miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialita' del mercato del lavoro locale".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di
dodici mesi."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 1998, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che " Sono prorogati di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-novies, comma 1) che " Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 62, comma 1)
che " Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o gia' dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, e' incrementato da 20 a 30 miliardi di lire".
Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 2) che " L'articolo 4,
comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennita' di mobilita', per i lavoratori interessati, non e' subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGGIORNAMENTO (12)
La L. 14 maggio 1999, n. 144 ha disposto 8con l'art. 45, comma 17,
lettera e)) che " sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettera b)) che "il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni".
Art. 5
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale . Tali accordi provinciali debbono prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.(10)((13))
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni
amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici conenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento retributivo. Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma
2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute deovo essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 (5) (6)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che " I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 20)
che " Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 75, comma
3) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti."
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 63, comma 3)
che "Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. ".
Art. 6
(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale).
1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
((4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.))
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
Art. 7
(( (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). ))
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle
attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del
nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti. ))
Art. 8
(( (Norme in materia di finanziamento dei patronati). ))
(( 1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessanti ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciale (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di
patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI); Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscrittoda tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita' di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo. ))
Art. 9
(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n . 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 2; aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione puo' disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unita' e nei limiti della pianta organica.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977, n. 675; e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in
servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai propri componenti il trattamento economico di missione secondomodalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti ((. . .)) connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti interessi".
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Alle medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti
presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;(3)
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree; (8) (10)
d) prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e' inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art.3, comma 3) che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui alla lettera b), comma 25, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma 5)
che Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui alla lettera c), comma 25 del presente articolo.
Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di collocamento).
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. ((Nei settori agricolo, turistico)) e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendende del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatone di cui all'aricolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto. del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (21)
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 11) che "In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro".
Art. 9-ter
(Disposizioni in materia di lavoro agricolo).
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297 )).
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni.".I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.".L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270,
riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.
Art. 9-quater.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 9-quinquies
(Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo).
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresi', alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cua dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita' e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contrato registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 7) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al presente articolo.
Art. 9-sexies
(( (Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ). ))
(( 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi
agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra
i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da gli
articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara' trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita'
integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza, dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati
le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Art. 9-septies
(Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
al formazione/selezione, non retributi, della durata massima di tre mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e'
autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. ((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, del citato decreto e' abrogato il presente articolo.
Art. 9-octies
(( (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). ))
(( 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.".
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
"7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998. ))
Art. 9-nonies
(( (Disposizioni per il settore siderurgico). ))
((1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: ''di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 17.100 unita''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.))
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK
((Tabella A
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:
Lire
-
se il valore dichiarato della merce
non supera L. 30.000.000 . . . . . . 2.000
se il valore suddetto supera
L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . 2.600
se il valore suddetto supera
L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 4.000
se il valore suddetto supera
L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 7.000
se il valore suddetto supera
L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 20.000
se il valore suddetto supera
L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . .. 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate 40.000
Per ogni estratto manifesto 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle
merci arrivate per aeromobili 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o
intervento ad essa inerente 2.600
Per ogni istanza 4.000
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000. ))
Decreto Legislativo 103 del 10 febbraio 1996
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione.
Vigente al: 29-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega
conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attivita'
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il
cui esercizio e' condizionato all'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai
soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma
1, che esercitano attivita' libero-professionale, ancorche'
contemporaneamente svolgano attivita' di lavoro dipendente.
Art. 2.
Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e' attribuito il diritto ai
trattamenti pensionistici per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ai sensi ed in conformita' alle norme del presente
decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1
si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema
di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di
cui all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono
essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed
in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli
enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare
con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente,
ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4,
avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano
anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui
all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima
configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla
condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve
essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi
sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie gia'
esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia
delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di
cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza
obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Art. 4.
Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un
componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di
cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore e' insediato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle
designazioni ed e' composto dai delegati designati ai sensi del comma
1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a),
e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore,
verificato che l'ente e' destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta
giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della
composizione anagrafica e della capacita' reddituale media degli
iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano
finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per
l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il
Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A
seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del
relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore
elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e
criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al
comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova
applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine
all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata.
Art. 5.
Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), e' accompagnata da un piano finanziario e attuariale
avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di
costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta
giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera
di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale,
l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente
gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano,
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego,
alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di
cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la
designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma
2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti
esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la
partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di
fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui
all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalita' di iscrizione obbligatoria dei
soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione
dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere
prevista la nomina di un componente per ogni categoria
professionale interessata incrementato, per le categorie i cui
iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un
ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un
massimo di quattro componenti, nonche' le modalita' di
designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti
esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un
numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni
mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unita'
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di
cui all'art. 4 il predetto rapporto e' riferito ad ogni singola
categoria professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo
statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle
contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria,
al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate,
con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di
amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione
dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e
comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con
esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di
ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalita' di identificazione dei soggetti tenuti alla
obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale
fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non
inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente
all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di
un'aliquota di solidarieta'; ((l'aliquota contributiva ai fini
previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del
contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata,
con facolta' di opzione degli iscritti;))
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 e'
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente
esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del
regolamento l'ente consegue la personalita' giuridica per effetto di
apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste,
anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello
statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalita' sono emanate specifiche disposizioni in materia di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai
sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7.
Modalita' per l'inclusione in altra forma obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione
effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo
competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera
di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i
contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di
consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari
della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la
categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse
entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del
tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata
approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2,
i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 8.
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi e degli elenchi
degli esercenti l'attivita' libero-professionale di cui all'art. 1
sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui
all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati
anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si
trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le
modalita' rispettivamente previste per esse e ad effettuare i
relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze
stabilite.
((3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai
Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del
fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e'
riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti
medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le
procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione
dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni)).
Art. 9.
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli
organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro
insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che
provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai
medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 e' versato agli enti di cui agli
articoli 4 e 5 con le modalita' di prima applicazione che verranno
diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente
esponenziale; la rata di acconto e' comunque definita nella misura
del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto
di imposta al novembre 1996, ed e' versata entro il 30 novembre 1996
su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 e'
dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art.
5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre
dalla data del 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai
sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
definite le conseguenti modalita' di integrazione dell'assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO