Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Invalidità civile Prestazioni agli invalidi civili Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 145 del 28 giugno 1993
-
Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
-
Codice fascia 30 - 31 - 32 -39 - 43
-
Codice fascia 33
-
Codice fascia 34 - 35 - 36 - 40 - 96
-
Codice fascia 38 - 41 - 42 - 44 - 45
-
Codice fascia 46
-
Codice fascia 47 - 49 - 50 - 97
-
Codice fascia 70 - 71
-
Codici fascia - Limiti di reddito - Importo
-
L'assegno mensile di assistenza
-
L'indennità di accompagnamento
-
L'indennità mensile di frequenza
-
La pensione di inabilità
-
Prestazioni agli invalidi civili
-
Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
-
Talassemia major e drepanocitosi
-
Valutazione degli arretrati – criterio competenza
-
Valutazione del requisito reddituale
- Dettagli
- Visite: 32529
Circolare 145 del 28 giugno 1993
All. 1
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Questioni varie.
1) Lavoratori ricoverati in luogo di cura
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla misura con cui
liquidare l'indennita' di malattia ad un assicurato ricoverato in ospedale
tenuto all'abituale mantenimento dei figli congiuntamente al coniuge -
anch'egli lavoratore dipendente - il quale risulta percettore dell'assegno
per nucleo familiare.
Sull'argomento e' noto che la nuova disciplina in tema di trattamenti
di famiglia (legge n. 153/1988), che prescinde dal requisito della vivenza
a carico ai fini del riconoscimento della relativa prestazione, non
comporta la cessazione di altri diritti o benefici dipendenti
dall'esistenza del requisito suddetto, tra i quali, per quanto concerne la
materia delle prestazioni economiche di malattia, il diritto alla
corrispondente indennita' nella normale misura intera in caso di ricovero
(vds. anche circ. n. 263/1988).
Cio' posto, va considerato che, alla luce del quadro normativo
attuale, improntato sul principio dell'uguaglianza tra coniugi (artt. 147
e 148 c.c., nel testo di cui alla legge n. 151/1975, legge n. 903/1977 e
sentenza Corte Costituzionale n. 105/1980, secondo cui il trattamento
familiare spettante per i figli a carico puo' essere corrisposto "in
alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi
limiti previsti per il lavoratore"), gli effetti connessi al
riconoscimento del requisito del carico familiare devono intendersi
operanti nei confronti dei singoli soggetti che risultano aver titolo al
riconoscimento in questione.
In relazione a quanto precede, poiche' ai sensi della normativa
concernente gli assegni familiari (T.U. approvato con D.P.R. 30.5.1955 e
successive modificazioni ed integrazioni), cui deve, pertanto, continuare
ad aversi riguardo ai fini erogativi di interesse, il carico familiare -
sussistendo, beninteso le condizioni reddituali dei figli unitamente agli
altri requisiti previsti se non trattasi di figli minori - e' attribuibile
ad entrambi i coniugi, anche indipendentemente, come detto, dalla
effettiva percezione del relativo trattamento economico previdenziale,
nella fattispecie rappresentata la indennita' di malattia sara'
corrisposta in misura intera.
2) Certificazioni particolari.
a) Prestazioni di pronto soccorso.
Secondo i criteri in atto (v. circ. n. 11/1991, nota n. 8), il
referto di pronto soccorso non e' valido, di per se', ad attestare
l'incapacita' al lavoro.
Sulla questione, circa la quale sono pervenuti specifici quesiti, si
precisa quanto segue.
Come noto, il diritto alla indennita' di malattia presuppone, tra
l'altro, la sussistenza dell'incapacita' lavorativa, che deve essere
certificata dal medico curante sul previsto modulario (legge n. 33/1980,
art. 2, c. 1).
Al riguardo, premesso che l'Istituto, sia pure in casi del tutto
eccezionali, riconosce validita' alla certificazione di incapacita' al
lavoro rilasciata su ricettario privato (v. circ. n. 134368 AGO/14 del
28.1.1981), purche', ovviamente, dalla stessa siano rilevabili i dati
richiesti dalla normativa vigente, si osserva che i referti di pronto
soccorso ne sono spesso carenti, mancando talvolta perfino l'indicazione
della prognosi.
Va precisato, altresi', che, allorche' questa e' indicata, e'
generalmente da intendersi di natura strettamente "clinica", salvo,
ovviamente, diversa precisazione (che renderebbe il referto valido ai fini
previdenziali).
Istanze di lavoratori che abbiano omesso, in buona fede, di inviare
regolare certificato di malattia, ovvero l'abbiano trasmesso in ritardo,
essendosi limitati ad inviare il referto di pronto soccorso contenente una
prognosi clinica, potranno, comunque, essere considerate favorevolmente,
previo conforme giudizio sanitario.
Eventuali ritardi nell'invio del referto di pronto soccorso di cui
trattasi saranno considerati secondo le disposizioni generali, anche ai
fini della giustificabilita' dei motivi addotti.
b) Trattamenti di fisiochinesi terapia.
Si ricorda che la mera prescrizione di trattamenti di fisiochinesi
terapia non da' titolo, di per se', all'erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, non potendosi a tale attestato riconoscere la
dignita' di "certificato di malattia" in quanto carente dell'essenziale
requisito della incapacita' al lavoro in relazione alla diagnosi. In
presenza di casi del genere la sussistenza del rischio assicurato verra'
valutata dal sanitario di Sede, sulla base della certificazione
integrativa che dovra' essere prodotta, secondo quanto stabilito dalla
circ. n. 48/1993 (parte II, par. A, punto 2, lett. e), verificando
altresi' l'osservanza degli adempimenti previsti nell'eventualita' di
temporaneo allontanamento dal proprio domicilio, con particolare
riferimento ad eventuali controindicazioni sul decorso della malattia
(circ. n. 38 PMMC/1987).
Si raccomanda inoltre di seguire con particolare attenzione quelle
situazioni che, anche a prescindere da trattamenti di terapia fisica,
potrebbero sottendere soluzioni alternative a fruizioni di cure termali,
con elusione della relativa normativa.
3) Aderenti alle organizzazioni di volontariato. Legge 11.8.1991, n.
266.
Si fa riferimento alla legge in epigrafe, la quale ha stabilito (art.
4) che le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 (1) della
medesima legge devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato
stesso nonche' per la responsabilita' contro terzi, ed ai successivi
decreti ministeriali del 14.2.1992 e del 16.11.1992. Ai sensi della
richiamata normativa l'obbligo assicurativo di cui trattasi e' adempiuto
per il tramite di assicurazioni private.
Cio' premesso, per quanto di interesse, si chiarisce innanzitutto,
come del resto ovvio, che la semplice qualita' di aderente alle
organizzazioni in questione non e' prevista come titolo per
l'assicurazione di malattia all'Istituto ai fini del diritto alla relativa
indennita' economica giornaliera.
Qualora, peraltro, i soggetti in questione risultino aver diritto, in
dipendenza dell'attivita' svolta in altro ambito lavorativo,
all'indennita' di malattia da parte dell'INPS, deve, invece, ritenersi
sussistente l'obbligo per l'Istituto, con applicazione delle consuete
regole, di corrispondere l'indennita' stessa, pure se l'evento sia
riconducibile all'attivita' di volontariato suddetta.
Resta inteso che, in relazione alla obbligatorieta', prevista dalla
legge, di detta garanzia assicurativa, qualora nelle polizze stesse sia
prevista la corresponsione di una somma giornaliera (o anche complessiva,
ma che non si riferisca soltanto ai danni fisici subiti bensi', pure se
indirettamente, alla temporanea incapacita' allo svolgimento della normale
attivita'), fara' carico all'Istituto soltanto la differneza tra i
trattamenti erogati, fino alla concorrenza dell'importo dovuto a titolo di
indennita' di malattia.
Cio' in applicazione del principio di carattere generale di cui
all'art. 6 della legge 11.1.1943, n. 138, che esclude la possibilita' di
cumulo tra l'indennita' di malattia ed altro trattamento economico,
riferito allo stesso evento da tutelare, corrisposto da terzi. Eventuali
somme corrisposte in piu' al lavoratore dovranno essere, di conseguenza,
recuperate per il tramite del datore di lavoro, ovvero dalle Sedi
interessate nei casi di pagamento diretto.
L'individuazione, anche ai fini suddetti, della casistica in esame
potra' avvenire attraverso il verbale della dichiarazione del lavoratore
che, qualora dalla certificazione si evidenzi la possibilita' di un evento
morboso imputabile a responsabilita' di terzi o dovuto a infortunio sul
lavoro o a malattia professionale, viene inviato, come noto,
all'interessato. L'adempimento, analogamente a quanto gia' previsto per la
rilevazione di situazioni morbose addebitabili a malattia professionale,
dovra' essere curato, pure per la conoscenza piu' precisa delle
circostanze che hanno determinato l'insorgenza dell'affezione, in presenza
di malattie (ad es. AIDS) che potrebbero essere state contratte in
dipendenza dell'attivita' di volontariato svolta.
4) Invito a visita medica di controllo ambulatoriale.
Tenuto conto che la contestazione dell'assenza al controllo
domiciliare e' in genere effettuata dal medico all'atto della riscontrata
assenza mediante rilascio di invito a visita medica di controllo
ambulatoriale, in relazione alla rilevanza, ai fini di un corretto
rapporto con l'utenza, di una adeguata informativa agli interessati, e'
stato predisposto un nuovo modello di invito, secondo il fac-simile
allegato 1.
Alla stampa di detto modello, che sostituisce i modelli all. 2 e 3
alla circolare n. 166/1988 (con gli aggiornamenti di cui alla circolare n.
65/1989), provvederanno, come di consueto, le Sedi.
5) Lavoratori agricoli a tempo determinato. Massimo indennizzabile.
Con circolare n. 220 dell'11.9.1992, sono state impartite istruzioni
nel senso che puo' essere considerata utile ai fini del raggiungimento del
numero di giornate (51) necessario, per i lavoratori agricoli a tempo
determinato, per il diritto alle prestazioni economiche di malattia,
l'attivita' svolta nell'anno precedente nel medesimo settore
agricolo, ma a tempo indeterminato.
Al riguardo, in relazione a quesiti posti, si precisa che la
disposizione impartita con la sopracitata circolare rileva ai soli fini
del raggiungimento del suddetto requisito occupazionale minimo, ferma
restando, sul piano erogativo, l'applicazione della specifica normativa in
essere per i lavoratori agricoli a tempo determinato (ad es. computo
dell'indennita' sulla retribuzione convenzionale; massimo assistibile
previsto dalla circolare n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984 per l'ipotesi di
primo anno di lavoro).
Resta inteso che, nel caso evidenziato nella citata circolare n.
220/1992, di lavoratore avente diritto all'indennita' per entrambe le
attivita' lavorative in questione, l'eventuale prestazione da erogare - se
piu' favorevole - in dipendenza del lavoro agricolo a tempo indeterminato,
sara' corrisposta sulla base delle norme applicabili a quest'ultimo
settore.
6) Malattia a cavaliere di due anni solari.
In esito a richieste di chiarimenti sullo specifico aspetto, si
ritiene utile precisare in via generale che, nel caso di malattia iniziata
in un anno che si protrae ininterrottamente nell'anno seguente, il diritto
alle prestazioni puo' essere riconosciuto soltanto nell'anno
immediatamente successivo a quello di inizio della malattia stessa; di
conseguenza, l'erogazione dell'indennita', negli anni seguenti, e'
subordinata alla ripresa dell'attivita' lavorativa, ovviamente anche
presso diverso datore di lavoro, con applicazione delle ordinarie
disposizioni in tema di "copertura assicurativa".
Si ribadisce comunque che, per l'indennizzabilita', nel secondo anno,
della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri:
- quando nell'anno di insorgenza dell'evento non e' stato raggiunto il
massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre e'
autonomamente indennizzabile a partire dal 1' gennaio successivo, per
un massimo di ulteriori 180 giorni;
- quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile
annuo e' stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino
dell'indennita', al 1' gennaio successivo, per un massimo di
ulteriori 180 giorni, non e' automatico, ma subordinato alle
condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del
rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a
carico dell'azienda).
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
---------------------------
(1) Trattasi di organismi liberamente costituiti al fine di svolgere,
esclusivamente a scopo solidaristico, attivita' di volontariato, che
si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, iscritti
obbligatoriamente in apposito registro tenuto dalle organizzazioni
interessate. Non incidono sulla gratuita' dell'opera eventuali
rimborsi delle spese sostenute effettivamente per l'attivita'
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
All. 1
Logo (oppure
INPS U.S.L.)
Sede di
OGGETTO: Invito a visita medica di controllo
Sig. ...........................
Via ............................
CAP ........ Citta' ............
Gentile Signore,
Lei e' risultato assente al controllo domiciliare del ........ (1)
possesso, a visita di controllo medico-legale presso la U.S.L. ..........
in Via .................. , n. ...... alle ore ...... del giorno
.................. , a meno che non abbia gia' ripreso il lavoro oppure
sia stato giudicato in condizioni di riprenderlo per la predetta data.
IL MEDICO DI CONTROLLO
......................
---------------------------
(1) Da compilarsi solo se l'invito fa seguito ad una assenza domiciliare.
.........................................................................
AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA'
DI MALATTIA A CARICO DELL'I.N.P.S.
Le assenze alle visite di controllo domiciliari e la mancata presentazione
a quelle ambulatoriali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- prima assenza: trattenuta dell'intera indennita' fino a 10 giorni;
- seconda assenza: trattenuta della meta' per il restante periodo;
- terza assenza: trattenuta dell'intera indennita' dalla data della
terza assenza.
Non si applica la sanzione nei casi in cui l'assenza sia stata determinata
da motivi non rinviabili.
Per questi casi, Lei potra' fornire, entro 10 giorni dalla data
dell'assenza, alla Sede INPS di residenza, adeguata documentazione che ne
comprovi i motivi.
Le facciamo presente che, in linea di massima, non sono ritenute idonee
attestazioni rilasciate in data successiva a quella dell'assenza, salvo
che non provengano da strutture pubbliche.
Si chiarisce comunque che la presentazione alla visita di controllo
ambulatoriale di cui al presente invito non e' motivo di giustificazione
dell'assenza a visita domiciliare.