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Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
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Codice fascia 30 - 31 - 32 -39 - 43
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Codice fascia 33
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Codice fascia 34 - 35 - 36 - 40 - 96
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Codice fascia 38 - 41 - 42 - 44 - 45
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Codice fascia 46
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Codice fascia 47 - 49 - 50 - 97
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Codice fascia 70 - 71
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Codici fascia - Limiti di reddito - Importo
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L'assegno mensile di assistenza
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L'indennità di accompagnamento
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L'indennità mensile di frequenza
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La pensione di inabilità
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Prestazioni agli invalidi civili
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Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
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Talassemia major e drepanocitosi
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Valutazione degli arretrati – criterio competenza
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Valutazione del requisito reddituale
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI