Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Invalidità civile Prestazioni agli invalidi civili Norme Messaggi ME 1997 Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
-
Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
-
Codice fascia 30 - 31 - 32 -39 - 43
-
Codice fascia 33
-
Codice fascia 34 - 35 - 36 - 40 - 96
-
Codice fascia 38 - 41 - 42 - 44 - 45
-
Codice fascia 46
-
Codice fascia 47 - 49 - 50 - 97
-
Codice fascia 70 - 71
-
Codici fascia - Limiti di reddito - Importo
-
L'assegno mensile di assistenza
-
L'indennità di accompagnamento
-
L'indennità mensile di frequenza
-
La pensione di inabilità
-
Prestazioni agli invalidi civili
-
Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
-
Talassemia major e drepanocitosi
-
Valutazione degli arretrati – criterio competenza
-
Valutazione del requisito reddituale
- Dettagli
- Visite: 24918
Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
Parere del Consiglio di Stato n. 65 del 14.11.1996 , Art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Con parere n. 65 del 14.11.1996 il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 al padre lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attività di lavoro autonomo.
Il contenuto del suddetto parere è stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 165 del 5.12.1996.
A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3^ capoverso del punto 3) della circolare n. 211 del 31.10.1996 (non riconoscibilità del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermità) si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n. 80 del 24.3.1995 e circolare n. 211 del 31.10.1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennità prevista per la fruizione dei permessi in questione.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente - come da parere del Consiglio di Stato - ai permessi "a giorni", previsti dal comma 3 dell’art. 33 in argomento.