Prestazioni agli invalidi civili
Azione di rivalsa
Prescrizione
(circ.152/2014)
I termini prescrizionali più ricorrenti (vedi lettera h) punto 2.7 della presente Circolare) in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa sono i seguenti:
- cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, 1° comma, cod.civ.);
- due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, 2° comma, cod.civ.);
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l'evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 2947, 3° comma, 1° capoverso dell'art.2947 cod. civ.
Nella ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
- un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (artt. 1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod.civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 2951 cod. civ.;
- due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore (artt. 2043 e 2947, 2° comma, cod.civ.).
Nella ipotesi di pregiudizio, arrecato dall’assistito, al diritto di rivalsa:
- dieci anni nel caso in cui l'assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile (cfr. messaggio Hermes n° 20275 del 26/10/2011), e successivamente, ponga in essere atti tali da compromettere l'azione di rivalsa dell'Istituto di cui all’art. 41 della legge n° 183/2010 (art. 2946 cod. civ.).
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