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Circolare 81 del 14 giugno 2018
OGGETTO:
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2018
SOMMARIO:
INDICE
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2018
6. Modalità di pagamento
7. Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali di seguito riepilogate.
Con decreto 10 maggio 2018 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – comunicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018 - è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2018, in 57,60 euro.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che all’articolo 24, comma 23, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C.
Tabella C – Aliquota di computo | |
---|---|
Anni |
Aliquota di computo |
2012 |
21,6% |
2013 |
22,0% |
2014 |
22,4% |
2015 |
22,8% |
2016 |
23,2% |
2017 |
23,6% |
dal 2018 |
24,0% |
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
---|---|---|---|---|
|
Zona normale |
Zona svantaggiata |
||
Anno |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
2012 |
21,6% |
19,4% |
18,7% |
15,0% |
2013 |
22,0% |
20,2% |
19,6% |
16,5% |
2014 |
22,4% |
21,0% |
20,5% |
18,0% |
2015 |
22,8% |
21,8% |
21,4% |
19,5% |
2016 |
23,2% |
22,6% |
22,3% |
21,0% |
2017 |
23,6% |
23,4% |
23,2% |
22,5% |
dal 2018 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
Pertanto dall’anno 2018 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:
24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il 2018 è pari a 0,67 euro a giornata.
Anche per l’anno 2018 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura di 7,49 euro, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per gli imprenditori agricoli professionali.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l’anno 2018 resta fissato nella misura capitaria annua di
768,50 euro (per le zone normali)
532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Con decreto 22 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la determina INAIL n. 388/2017, che ha fissato nella misura pari al 15,81% la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2018
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportati gli importi, le aliquote e le relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2018 per le categorie interessate.
Gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.
7. Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Come già comunicato con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:
- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti l’imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione i seguenti contributi:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegato N.1