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Messaggio 281 del 17 luglio 2003
Oggetto:
Contribuzione figurativa e da riscatto accreditata per periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, in assenza di rapporto di lavoro. Chiarimenti.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di ricostituzione di prestazioni pensionistiche, già erogate con decorrenza anteriore al 1° maggio 2001, a cui vadano computati i periodi di contribuzione figurativa o da riscatto riconosciuti ai sensi degli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (circolare n. 102 del 31 maggio 2002, punto 4).
In merito, si precisa che tali trattamenti previdenziali devono essere ricalcolati alla data di decorrenza originaria tenendo conto della contribuzione in oggetto e l’aumento determinato alla predetta data, senza ulteriori incrementi, deve essere aggiunto alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2001.
In caso di titolarità di due o più pensioni, gli effetti economici dell’eventuale trasferimento del trattamento minimo, da attuarsi in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 125 del 30 giugno 2000, decorrono dal 1° maggio 2001.
Peraltro, ove tale trasferimento risulti pregiudizievole, determinando una diminuzione della prestazione in godimento, le Sedi sono invitate a renderne edotti gli interessati, ai quali sarà data facoltà di optare per il mantenimento della situazione preesistente, con rinuncia all’accredito della contribuzione in oggetto.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis