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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Circolare 60724 del 7 novembre 1967
Cassa integrazione guadagni - Elementi integrabili della retribuzione.
Ai Direttori di Sede
e, per conoscenza,agli Ispettori compartimentali.
Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ha preso in esame la
questione relativa agli elementi, da considerare utili ai fini del calcolo delle
integrazioni salariali, con riferimento alla gratifica natalizia, al premio di
produzione e a tutte le altre indennità o compensi che vengono corrisposti a
titolo vario agli operai dell'industria, in aggiunta alla normale retribuzione.
Il predetto Organo, in tale sede, ha espresso il parere che agli effetti
dell'integrazione salariale debbano ritenersi utili, oltre il salario, tutti gli
elementi ad esso attinenti che abbiano il carattere di continuità e
obbligatorietà della retribuzione.
Fra le voci integrabili sono stati annoverati, come esempio, la, gratifica
natalizia, l'eventuale 14 a mensilità, i premi di produzione, i premi speciali, i
premi di rendimento ecc., mentre da dette voci integrabili è stato escluso ogni
e qualsiasi emolumento collegato a prestazioni o a rischi particolari.
Data l'opportunità di stabilire una comune base di calcolo per la valutazione
delle competenze integrabili non determinate in misura oraria, lo stesso
Organo ha ritenuto che l'ammontare di tali competenze debba essere diviso
per un numero convenzionale di ore, stabilito di 2220 annue, da ridurre
proporzionalmente nei casi di compensi riferiti a periodi inferiori all'anno.
È stato inoltre precisato che, quando i compensi di cui trattasi siano
corrisposti per periodi superiori a quelli di paga, le aziende sono tenute a
chiedere il rimborso delle quote a carico della Cassa integrazione entro il
termine ordinatorio di tre mesi dafla fine del periodo di paga nel quale è
avvenuta la corresponsione relativa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il termine suddetto può essere
anticipato al primo rendiconto di mod. G.S. 2 presentato dall'azienda dopo
l'avvenuto pagamento dei ratei in questione, secondo le modalità di cui alla
circolare n.1432 G.S., punto 1), del 5 novembre 1965 (1).
I criteri suddetti vanno applicati con riferimento ai periodi autorizzati a far
tempo dalla prima settimana successiva al 1° gennaio 1967, anche per quanto
concerne il calcolo della gratifica natalizia relativa alle autorizzazioni date in
forza delle norme anticongiunturali dovendosi ritenere dalla detta data
superato quanto stabilito al riguardo al punto VI della circolare n. 62841 G.S.
del 16 novembre 1964 (2).
Per quanto concerne la gestione speciale per l'edilizia, la competente
Commissione centrale. considerata la situazione propria di tale settore, ha
ritenuto che ai fini del calcolo delle integrazioni salariali debba essere
computata la percentuale di maggiorazione della paga oraria relativa alla
gratifica natalizia e che, invece, allo stesso fine debbano continuare ad essere
escluse le analoghe maggiorazioni corrisposte per ferie e festività retribuite.
Di conseguenza, a far tempo dalla settimana successiva al 13 giugno 1967,
data della delibera della Commissione centrale, nell'importo delle
integrazioni salariali potrà essere compresa la percentuale relativa alla
gratifica natalizia, la cui aliquota, come è noto, varia da provincia a provincia
ed è riportata nell'allegato E del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del 25 novembre 1966.
Le richieste di rimborso delle integrazioni salariali, che in forza delle delibere
sopra riportate saranno corrisposte per i periodi pregressi, dovranno essere
presentate entro il termine ordinatorio di tre mesi decorrenti dalla fine del
periodo di paga in corso al momento in cui saranno portate a conoscenza
delle aziende le disposizioni in argomento. La relativa comunicazione dovrà
essere effettuata, ovviamente, con la massima sollecitudine.
IL DIRETTORE GENERALE
MASINI
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(1) V. "Atti ufficiali" novembre 1965, pag. 1050.
(2) V. "Atti ufficiali" novembre 1964, pag. 1300.