Home Pensioni Da contributi Assegno ordinario di invalidità Norme Messaggi ME 2015 Messaggio 6701 del 3 novembre 2015
-
AOI e altre prestazioni
-
AOI e congedo straordinario
-
AOI e Versamenti Volontari
-
Assegno ordinario di invalidità
-
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
-
Cumulo assegno-redditi da lavoro
-
Decorrenza
-
Determinazione della misura
-
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
-
Istruttoria delle domande di AOI
-
Limite alla presentazione di nuova domanda
-
Non reversibilità dell'AOI
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti sanitari
-
Rischio precostituito
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
- Dettagli
- Visite: 24639
Messaggio 6701 del 3 novembre 2015
Lavoratori marittimi. Pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413. Chiarimenti
Con il messaggio n. 2409 del 07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato al medesimo messaggio.
Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 413/1984, allegando la dichiarazione dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante.
Al riguardo occorre precisare che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia valenza:
- abilita alla professione marittima;
- attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi.
Occorre altresì considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante.
Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante.
Solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante.
Resta fermo che in tutti i casi sopra indicati, è necessario acquisire la dichiarazione di cui al messaggio n. 2409/2015.