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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Messaggio 201 del 17 gennaio 2018
OGGETTO: Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’art. 4, commi
da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Modifica della durata massima della prestazione.
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata nella GU n. 302 del 29 dicembre 2017
(Supplemento Ordinario n. 62), all’articolo 1, comma 160 ha stabilito che “Al fine di fornire misure rafforzate
per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale
sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.”
Pertanto, per le nuove decorrenze di prestazione di accompagnamento a pensione in argomento, comprese
nel periodo 2018-2020 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2020 con risoluzione del rapporto di
lavoro il 30 novembre 2020), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.
Messaggio 1391 del 29 marzo 2018
Oggetto: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1°maggio 2018 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con il messaggio n. 794 del 23 febbraio 2017 e con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 sono state fornite le indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1° marzo e il 1° maggio 2017, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come
modificato dalla legge n. 232 del 2016, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Di seguito, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2018, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2019.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti privati che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della
contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni operative in ordine all’applicazione dell’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, relativa ai lavoratori notturni a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2019 al 31.12.2019 |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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Anzianità contributiva |
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almeno 35 anni |
minimo 61 e 7 mesi* |
97,6* |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e
pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
B) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se
lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64
anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6 così come riassunto
nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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almeno 35 anni |
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* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
C) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se
lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63
anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 così come riassunto
nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/ 2010 e ss.mm.ii. |
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero
anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei
requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose
e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
3. Regime delle decorrenze
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la
presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1°
maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento
della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre
mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM) il differimento di cui articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011
non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere
decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di
maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in
possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda
di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di
accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1°
settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1°
maggio 2018 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto
legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2018 per coloro che perfezionano i requisiti
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre
che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è
differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima
necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 20 settembre del 2011, in relazione alle tipologie di attività
lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67
del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 20 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere
presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando
la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto
www.inps.it nella sezione “Modulistica”.
5. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° maggio 2018 e sia nelle
condizioni per poter perfezionare i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019,
l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del
provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del
perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019.
6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore
interessato:
a. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la
sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del
trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal
caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con
successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto
interministeriale 20 settembre 2011;
c. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti
relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
7. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di
presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla
sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della
stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è
avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31
dicembre 2019.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già
prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati
di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al
beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso
anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 4804 del 21 dicembre 2018
OGGETTO:
Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Il successivo comma 148 della citata legge stabilisce che “La disposizione del comma 147 si applica:
- ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.”
Nei confronti dei lavoratori di cui sopra, ai sensi del comma 152, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
La disposizione in esame, ai sensi dei commi 149 e 150, non si applica rispettivamente ai lavoratori c.d. “precoci”, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm. e ii., e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale, di cui all’articolo 1, comma 179, della stessa legge.
Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono state specificate le professioni di cui all’allegato B) della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017, e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione delle domande di pensione in commento. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alle modalità attuative dei commi 147 e 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017.
2. Presentazione della domanda di pensione
La domanda di pensione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
I lavoratori di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017 devono allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato”.
Si evidenzia che nel predetto modello, presente in due versioni a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117), il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze:
- i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze;
- il contratto di lavoro applicato;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.
Qualora il datore di lavoro non possa rendere la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilitàderivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i periodi di svolgimento delle professioni c.d. gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti.
I lavoratori di cui alla lettera b) del comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 devono produrre la documentazione di cui al D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, ed al D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, attestante lo svolgimento dell’attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato nell’articolo 1 commi 2 e 3 del predetto decreto legislativo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 2184 del 31 maggio 2018
OGGETTO:
certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Precisazioni per i casi di certificati esteri e certificati redatti non utilizzando i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”
1. Premessa e quadro normativo
Facendo seguito alle istruzioni operative già fornite in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con il presente messaggio si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.
Preliminarmente, in relazione alla competenza istituzionale, si rammenta che l’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute (D.P.R. n. 620 del 31 luglio 1980), al quale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 620/80 citato, competono anche le relative funzioni medico-legali.
Si precisa altresì che la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, non rientrante tuttavia tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.
Sul piano organizzativo, le funzioni in materia attribuite al Ministero della Salute sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.
Ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.
Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi - esercizio delle funzioni per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari - il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
2. Competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale. Chiarimenti sui modelli “Mat.1”, “Mat.2” e Mat.3”
Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN e sulla base della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di seguito specificato:
la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
analoga certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari viene rilasciata per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.
Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste (consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).
Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS è subordinato alla valutazione medico-legale svolta dai medici dell’Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”,come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed Inail. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
Atteso tuttavia che l’Istituto ha riscontrato diversi casi di mancato utilizzo dei citati modelli “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3”, sostituiti da certificazioni redatte su format generici, al riguardo si rende necessario precisare che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, deve attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l’erogazione della prestazione.
A tale scopo, occorre fare riferimento a quanto già precisato per le certificazioni di malattia, riferite alla generalità dei lavoratori, laddove redatte in modalità cartacea.
In particolare, i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente (cfr. la circolare n. 99 del 13 maggio 1996) sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la prognosi, l’intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Nella citata circolare è altresì specificato che “qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi medici redattori”.
Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo del lavoratore nel certificato – come sopra specificato – si fa rinvio a quanto dettagliatamente precisato nella circolare n. 183 del 7 agosto 1998.
Si rammenta che anche la certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera, essendo applicabili al riguardo le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell’art. 76 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004). Riguardo alla diagnosi, si precisa che deve considerarsi completa anche la certificazione che presenta il solo codice ICDx, purché risulti esplicitamente desumibile la versione ICD applicata a fini certificativi.
3. Certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea. Casi particolari
Da ultimo, si forniscono alcune precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i seguenti casi:
eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute;
eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.
In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori.
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato (cfr. la circolare n. 136/2003);
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all'INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (cfr. la circolare n. 136/2003, paragrafo 11). Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro del lavoratore in Italia, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima del pagamento dell'indennità economica (cfr. la circolare n. 11/1991).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’Apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’Apostille, come è noto, è un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia (cfr. la circolare n. 156/1988, paragrafo 2 e la circolare n. 182/1990), che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest’ultima curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all'INPS.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 4570 del 6 dicembre 2018
OGGETTO:
Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.
Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.
Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele