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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Circolare 329 del 5 marzo 1973
Oggetto:
Efficacia dei contributi versati ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338. Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 67 del 28 aprile 1972.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.
DEL 28 APRILE 1972: EFFETTI
1) Con la circolare n. 101 C. e V. del 7 aprile 1964 (1) nell'illustrare le
modalità di applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 stalo precisalo che il versamento della riserva matematica richiesto dalla anzidetta per la copertura contributiva del periodo di lavoro in relazione al quale si è verificata l'omissione può essere destinato soltanto ad un indennizzo futuro In coerenza con tale principio, la circolare n. 53324 Prs. del 28 ottobre 1966 (3) ha precisato che i contributi accreditali ex ari. 13 esplicano la loro efficacia - ai fini della liquidazione delle prestazioni — dalla data in cui risulta presentala la domanda di costituzione della rendita vitalizia, sempreché il relativo versamento sia avvenuto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della lettera di invito ad effettuare la regolarizzazione.
In applicazione dei suaccennati criteri, la circolare n. 53324 Prs. ha
stabilito che, nei casi in cui la domanda di costituzione di rendila vitalizia s
presentala dopo la domanda di pensione e i contributi accreditali ex ari. 1
determinanti per il perfezionamento del diritto, la decorrenza della pensici
essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di prescntazior
domanda di costituzione della rendila: analogamente, la citata circol
precisalo che la ricostituzione delle pensioni per contributi ex ari. 13 a
a periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, deve essere el
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quella di presei
della domanda di costituzione della rendita.
I crileri ed i princìpi sopra riparlali sono slali oggello di riesame d
del Consiglio di amministrazione il <l>iale ha consideralo, al riguardo, e
espressa previsione dell'ari. 13, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,
la riserva matematica versala por la costituzione della rendila vitalizia d
«alla attribuzione a favore dell'interessalo di contribuii l.ase corrisponde
valore e numero, a quelli considerali ai fini del calcolo della rendita ».
Muovendo da tale considerazione e tenuto conto del parere espresso si
mento dal Comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipenc
Consiglio di amministrazione ha deliberato die, agli effetti della decorren
prestazioni e della loro ricostituzione, i contributi attribuiti a norma del
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (4), debbono essere considerali tempesti
versali in corrispondenza dei periodi cui si riferisce l'omissione (v. Delib
n. 67 già trasmessa alle Sedi).
In sostanza, la determinazione del Consiglio di amministrazione afi
principio che i contribuii ex ari. 13 esplicano i loro cffelli, sia giuri
palrimoniali, come se fossero slali lempeslivamenle acquisiti alla posizion,
raliva del lavoratore: ne consegue che la decorrenza delle pensioni dev
stabilita secondo le norme comuni (in relazione alla data della domand,
pensioni direlle e a quella del decesso per le pensioni ai superstiti) anche
in cui, i contributi ex ari. 13 siano determinanti ai fini del diritto a pensi<
domanda di cosliluzione di rendila vitalizia sia stata presentala dopo la
di pensione diretta ovvero, nel caso di pensione ai superstiti, dopo la
decesso.
Qualora la costituzione della rendita vitalizia venga effeltuala in f
lavoratori già pensionati, i contributi accreditali ex ari. 13 per periodi
alla data di decorrenza della pensione danno luogo, salvo quanto pre
successivo punto 2), alla riliquidazione della pensione con effelto dalla di
originaria, anche se questa risulti anteriore al 1° maggio 1968. Ciò in vi
illimitala efficacia retroattiva — giuridica e patrimoniale — riconosciuti.
tributi ex ari. 13 dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
2) Se la cosliluzione della rendila vitalizia è effettuala in favore d
di pensione di vecchiaia liquidata sotto l'imperio dell'ari. 18 del D.P,
n. 818 (.'»), ovvero di pensione di anzianità liquidala ai sensi dell'ari. 13 d<
1965, n. 903 (6), i contributi accreditati ex ari. 13 della legge 1962,
per 'periodi anteriori alla decorrenza di tali pensioni possono compoi
anticipazione nel perfezionamenlo del diritlo a pensione e, conseguente.
retrodatazione della decorrenza sleasa.
(4) V. «Alii ufficiali», 1962, pa». 709.
(ii) V. « Alii iifliriali». 19S7, pae. 649.
— 702 —
In applicazione dei suaccennati crileri, la circolare n. 53324 Prs. ha
stabilito che, nei casi in cui la domanda di costituzione di rendila vitalizia s
presentala dopo la domanda di pensione e i contributi accreditali ex ari. 1
determinanti per il perfezionamento del diritto, la decorrenza della pensici
essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di prescntazior
domanda di costituzione della rendila: analogamente, la citata circol
precisalo che la ricostituzione delle pensioni per contributi ex ari. 13 a
a periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, deve essere el
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quella di presei
della domanda di costituzione della rendita.
I crileri ed i princìpi sopra riparlali sono slali oggello di riesame d
del Consiglio di amministrazione il <l>iale ha consideralo, al riguardo, e
espressa previsione dell'ari. 13, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,
la riserva matematica versala por la costituzione della rendila vitalizia d
«alla attribuzione a favore dell'interessalo di contribuii l.ase corrisponde
valore e numero, a quelli considerali ai fini del calcolo della rendita ».
Muovendo da tale considerazione e tenuto conto del parere espresso si
mento dal Comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipenc
Consiglio di amministrazione ha deliberato die, agli effetti della decorren
prestazioni e della loro ricostituzione, i contributi attribuiti a norma del
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (4), debbono essere considerali tempesti
versali in corrispondenza dei periodi cui si riferisce l'omissione (v. Delib
n. 67 già trasmessa alle Sedi).
In sostanza, la determinazione del Consiglio di amministrazione afi
principio che i contribuii ex ari. 13 esplicano i loro cffelli, sia giuri
palrimoniali, come se fossero slali lempeslivamenle acquisiti alla posizion,
raliva del lavoratore: ne consegue che la decorrenza delle pensioni dev
stabilita secondo le norme comuni (in relazione alla data della domand,
pensioni direlle e a quella del decesso per le pensioni ai superstiti) anche
in cui, i contributi ex ari. 13 siano determinanti ai fini del diritto a pensi<
domanda di cosliluzione di rendila vitalizia sia stata presentala dopo la
di pensione diretta ovvero, nel caso di pensione ai superstiti, dopo la
decesso.
Qualora la costituzione della rendita vitalizia venga effeltuala in f
lavoratori già pensionati, i contributi accreditali ex ari. 13 per periodi
alla data di decorrenza della pensione danno luogo, salvo quanto pre
successivo punto 2), alla riliquidazione della pensione con effelto dalla di
originaria, anche se questa risulti anteriore al 1° maggio 1968. Ciò in vi
illimitala efficacia retroattiva — giuridica e patrimoniale — riconosciuti.
tributi ex ari. 13 dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
2) Se la cosliluzione della rendila vitalizia è effettuala in favore d
di pensione di vecchiaia liquidata sotto l'imperio dell'ari. 18 del D.P,
n. 818 (.'»), ovvero di pensione di anzianità liquidala ai sensi dell'ari. 13 d<
1965, n. 903 (6), i contributi accreditati ex ari. 13 della legge 1962,
per 'periodi anteriori alla decorrenza di tali pensioni possono compoi
anticipazione nel perfezionamenlo del diritlo a pensione e, conseguente.
retrodatazione della decorrenza sleasa.
(4) V. «Alii ufficiali», 1962, pa». 709.
(ii) V. « Alii iifliriali». 19S7, pae. 649.
E' da tener presente, infine, che l'esclusione dei contributi in questione dal
calcolo della pensione riliquidata rende automaticamente indebite le quote rela-
tive a delti contributi percepite dai pensionati sulle rate della pensione originaria:
il relativo recupero sarà effettualo in unica soluzione sull'importo delle rate di
pensione spettanti per il periodo di retrodatazione e, nell'ipotesi che dello importo
risulti insufficiente, sulle quote delle rate correnti di pensione relative ai contributi
ex ari. 13.
II
CALCOI.O DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 13
DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338
II Consiglio di amministrazione con la deliberazione sopracitata ha inoltre
stabilito che l'applicazione del principio sopra illustrato, secondo il quale i
contributi ex ari. 13 vanno considerati tempestivamente versati in corrispondenza
«lei periodi cui si riferisce l'omissione contributiva, comporta che, ai fini della
costituzione della rendila, deve essere versato sia il capitale di copertura relativo
alle maggiori quote di pensione dovute posteriormente alla data della domanda
di regolarizzazione — da computare con le tariffe in vigore — sia il capitale di
copertura relativo alle maggiori quote di pensione dovute dalla data di decor-
renza della pensione fino alla data della domanda di regolarizzazione.
Da ciò consegue che in linea di principio il soggetto che si avvale della
facoltà di costituire la rendila vitalizia, sia che si tratti del datore di lavoro sia
che si tratti del lavoratore o dei suoi superstiti, qualora dall'operazione derivino
benefici economici con decorrenza anteriore a quella della domanda ex ari. 13,
è tenuto a corrispondere oltre alla riserva matematica calcolala secondo la proce-
dura ed i coefficienti sinora usali anche il capitale a copertura delle quote di pen-
sione pregresse.
Dato il carattere interpretativo dei crilcri stabiliti dal predetto Consiglio è da
escludere che, al fine di attribuire all'operazione solo effetti per il futuro, possa
essere ammesso su richiesta delle parli interessale il versamento della sola riserva
matematica in questione.
Premessi tali cenni di carattere generale si illustrano ora in maniera più
dettagliala i crilcri operativi da osservare in sede di espletamento delle opera-
zioni di costituzione di rendita, restando fermo che nulla è invece innovalo in
materia di calcolo del coiilriliiilo dovuto per i riscatti di cui agli arti. 50 e 51,
1° e 2° comma, della legge 3(1 aprile ]96°, n. ].'")3 (7).
- 71)t —
1) Soggetti di condizione attiva.
Nei casi di operazioni «li costituzione di rendita proposte a favore di persone
di condizione attiva o comunque di soggelli die beneficiano della liquidazione
della pensione a decorrere dal mese successivo a quello in cui è slala presentala
domanda ex ari. 13, la riserva inalenialica da versare deve essere calcolata
secondo la procedura e con i coefficienti sinora in uso.
Al riguardo va tuttavia tenuto presente clic qualora la domanda ex ari. 13
sia stala presentala a favore di persona clic si trovi nelle condizioni di usufruire
sulla pensione contributiva della maggiorazione per differimento in base all'ari. 14,
3° comma, del U.I'.R. 27 aprile 1968, n. 488 (8), i due imponi della pensione
contributiva, da mellere a raffronto con quelli determinati in forma reiribuliva,
devono risultare comprensivi della citala maggiorazione per differimento (9).
Nel caso in cui il diritto alla pensione venga conseguilo in virtù dei contri-
buti ex ari. 13 la eventuale maggiorazione per differimento deve essere apportata
esclusivamente sulla pensione contributiva corrispondente al coacervo dei contri-
buti (contributi già accreditali e roniribuli ex ari. 13).
2) Soggetti titolari di pensione.
Si precisa in via preliminare che i chiarimenti ili cui al presente punto si
riferiscono ai pensionali i quali in base ai contributi ex ari. 13 acquistano una
maggiorazione della pensione e non anche il diritto all'anticipazione della decor-
renza della pensione medesima.
Secondo il principio enuncialo dal Consiglio di amministrazione la costituzione
della rendita comporta per il richiedente il versamento di un importo che deve
comprendere:
n) la riserva matematica, calcolala dalla data di presentazione della domanda
di costituzione di rendila, mcdianle la procedura in uso e con i coefficienti in
vigore, corrispondente alla quota annua di pensione relativa ai contribuii omessi;
h) il capitale necessario alla copertura delle quole di pensione corrispon-
denti ai contributi omessi dovute dalla data di decorrenza della pensione medesima
fino alla data della domanda di costituzione di rendita.
Mentre nessun particolare chiarimento si rende necessario per quanto riguarda
la determinazione della riserva mateiiiatica di cui alla lettera a), per quel che
concerne l'ammontare del capitale di cui alla lettera b) si precisa che lo slesso è
rappresentalo dalla somma delle quote mensili di pensione corrispondenti ai
contributi omessi relative al periodo compreso tra la data dalla quale deve essere
riliqilidata la pensione e la data della domanda ex ari. 13.
11 procedimento di calcolo di ciascuna delle suddette quote di pensione deve
essere impostalo su di una operazione di sottrazione, vale a dire che si deve
determinare la pensione mensile corrispondente al coacervo dei contributi e de-
trarre da essa l'importo della pensione corrispondente ;>i soli contributi accreditati.
— 705 —
Si rende nolo altresì che l'incre.nenlo mensile della pensione deve essere com.
prensivo anche dell'aumento che la costituzione della rendita vitalizia può prò.
durre sulle eventuali quole di maggiorazione per carichi familiari (10).
In pratica, quindi, il capitale in questione viene ad identificarsi con il maggior
importo di pensione che, per effetto dell'operazione, spella al pensionato e che
deve essere corrisposto sino alla data della presentazione della domanda ex
ari. 13 (11). . .
Da quanto precede discende che mentre per il perfezionamento di operazioni
proposte dai datori di lavoro deve essere versato un importo pari alla somma
della riserva matematica di cui alla lettera <i) e del capitale indicato alla lettera b).
qualora la costituzione della rendita sia stata chiesta dallo slesso pensionato o dal
superstite il versamento può essere limitato alla sola riserva matematica sopra-
indicata. Questo perché il capitale di cui alla lettera b) verrà introitato dall'Isliluto
mediante diretta ed unica trattenuta sulle quote di pensione da corrispondere
all'interessalo in sede di riliquidazione della pensione slessa.
i) Soggetti che in base ai contributi ex ari. 13 perfezionano il diritto a pensione
con decorrenza anteriore a quella della domanda di costituzione di rendita
vitalizia.
Come precisato nella prima parte della presente circolare i nuovi criteri inler.
pretalivi affermali con la deliberazione in esame comportano che la decorrenza
delle pensioni deve essere stabilita secondo le norme comuni (in relazione alla
data della domanda per le pensioni dirette e a quella del decesso per le pensioni
ai superstiti) anche nei casi in cui i contributi ex ari. 13 siano determinanti ai
fini del diritto a pensione e la domanda di costituzione di rendila vitalizia sia
siala presentata dopo la domanda di pensione diretta ovvero, nel caso di pensione
ai superstiti, dopo la data del decesso.
Inoltre, nei casi considerali al punto n. 2 della prima parte della presente
circolare i contributi ex ari. 13 possono comportare una anticipazione nel perfe-
zionamento del diritto alla pensione già in essere e, conscguentemente, la retro-
datazione della decorrenza stessa.
Anche nelle ipolesi in epigrafe, pertanto, l'importo da versare per il perfe-
zionamento dell'operazione deve comprendere oltre la riserva matematica calcolala
sulla quota annua di pensione corrispondente ai contributi omessi con i coefficienti
in uso anche il capitale a copertura delle quote di pensione che si riferiscono al
periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda
di costituzione di rendita. Secondo quanto già detto al punto precedente, il capitale
per la copertura delle pregresse quote di pensione viene ad identificarsi con le
stesse quote di pensione corrispondenti ai contributi omessi.
Ne deriva che nei casi di operazioni proposte nei confronti di lavoratori che
non risultano assicurali, le quote di pensione in argomento si identificano con le
(10) Ciò non vale per le rute di pernione riterenlisi » periodi successivi al 1° gennaio
1970, data alla quale le maggiorazioni per carichi di famiglia .penano nella mi.ara degli
as.egni familiari. Relativamente a tali rate .i deve pertanto prescindere, a. fini del calcolo
del capitale in argomento, dalle quote di maggiorazione per carichi di famiglia anche «e
le slesse dovessero essere corrisposte in misura superiore agli assegni (amll.ari ,n base al
disposto del 3° comma dell'ari. 46 della legge n. 153/1969.
(11) Per determinare il capilale a copertura della quota di pensione relativa alla
trazione del mese nel quale è slala presentala la domanda ex ari. 13, e cioè la (razione che
va dalla data iniziale del mese sino al giorno di presentazione della domanda, a deve
dividere la quota mensile della pensione per il numero dei giorni del mese e si deve
— 706 -
rale mensili di pensione (12) — comprensive tlcll'cvenliiale quota <li maggiora-
zione per carichi familiari — che a<1 operazione perfezionala l'Istituto deve corri-
spondere dalla dala di decorrenza alla pensione sino alla dala della domanda
ex ari. 13.
Qualora invece a favore del lavoratore risultano accreditati contributi le
(litote mensili di pensione corrispondenti ai contributi omessi devono essere
ricavate per differenza tra l'importo mensile della pensione corrispondente al
coacervo dei contribuii (contributi pia accreditati e contributi ex ari. 13) e quello
della pensione mensile corrispondente ai soli contributi pia accreditali, prescin-
dendo comunque dall'integrazione al trattamento minimo (13).
In definitiva il procedimento di calcolo del capitale relativo alle pregresse
quote di pensione di base sullo stesso principio al quale e informata la tecnica in
uso per determinare la riserva matematica die deve essere introitala a copertura
degli oneri futuri, con la sola differenza che, nel caso ipolizzato, sono csalla-
menle determinabili le quote di pensione spellanti sino alla data in cui è slata
presentala domanda ex ari. 13.
Come già disposto al punio precedente per i pensionali, alleile nelle ipolesi di
soggetti che perfezionano il diritto a pensione in virtù dei contributi ex ari. 13,
quando l'operazione venga espletala a cura del lavoratore o ilei suoi siipersiili,
il capitale a copertura delle quote di pensione dovute sino alla dala della domanda
di costituzione di rendila dovrà essere detrailo in sede di liquidazione delle rale
arretrate di pensione, fermo restando che gli interessati devono invece versare
tempestivamente l'inlero valore della riserva matematica calcolata mediante i
coefficienti in uso.
4) Kic.iame. delle pratiche definite secondo i mirri in vigore nnlerinniicntc lillà
emanazione della dcliì>crazion(1.
Il riesame delle pratiche in epigrafe potrà essere effettualo su domanda
delle parli.
Al riguardo si osserva die per le operazioni realizzale dai lavoratori o dai
loro superstiti può sussistere un concreto interesse ad ottenere lale riesame solo
nelle ipolesi in cui la costituzione della rendita componi una retrodatazione della
decorrenza economica della pensione. In tal caso potranno essere concessi i
benefìci pensionistici derivanti dall'applicazione del principio enunciato con la
deliberazione, dednccndo in sede di riliquidazionc della pensione da quanto dovuto
agli interessali il capitale relativo alle rate o quote di pensione spettanti per il
periodo anteriore alla data della domanda ex ari. 13 secondo i crilcri in precedenza
illustrali.
Le operazioni espletate a cura del datore di lavoro potranno essere riprese in
esame solo qualora lo slesso ne faccia richiesta e provveda poi a versare il
capitale a copertura delle rale o quote di pensione pregresse.
IL DIKETTORE GENERALE
MASINI
(12) Qualora lali rale siano inferiori al traltiìinenlo miniino di leppo le Blesse non
devono essere inl'-grate al trattamento medesimo ai soli fini beninteso del calcolo del
rapitale in questione.
(13) Anche nelle ipolesi in esame le quote differenziali ili pensione — limitatamente
a quelle rhe si riferiscono al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 — devono comprendere
l*inrreTnento che in virti'i dpi conirihuti ex ari. 13 si determina sulle eventuali quote <ti