-
AOI e altre prestazioni
-
AOI e congedo straordinario
-
AOI e Versamenti Volontari
-
Assegno ordinario di invalidità
-
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
-
Cumulo assegno-redditi da lavoro
-
Decorrenza
-
Determinazione della misura
-
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
-
Istruttoria delle domande di AOI
-
Limite alla presentazione di nuova domanda
-
Non reversibilità dell'AOI
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti sanitari
-
Rischio precostituito
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Circolare 234 del 20 novembre 1981
OGGETTO: Cassa integrazione guadagni: criteri di massima per il
settore dell'edilizia e affini.
A) - Intervento della Cassa integrazione guadagni nell'ambito della
speciale gestione per l'edilizia in presenza di contratto
collettivo di lavoro che prevede il recupero delle ore non
lavorate (1).
La Commissione centrale della Cassa integrazione guadagni
per l'edilizia ha esaminato in modo approfondito il problema
attinente l'operativit… dell'istituto delle integrazioni salariali in
rapporto alla disciplina contrattuale di cui all'art.11 CCNL del 22
luglio 1979 che prevede la possibilita' di recuperare le ore di
lavoro non prestate per causa di forza maggiore.
In proposito il predetto Organo preliminarmente si Š posto
il problema se la speciale normativa delle integrazioni salariali
costituisca "corpus" autonomo applicabile di per se' a prescindere
dal contenuto degli accordi contrattuali, ovvero se detti accordi
influiscano ed in quale misura sull'applicazione delle disposizioni
della C.I.G.
La Commissione centrale, sentito anche il parere espresso
dal Ramo legale sull'intera tematica, ha ritenuto che la legislazione
speciale regolante l'integrazione salariale, in quanto prevalente
quale norma di legge sugli accordi di natura civilistica, sia
comunque applicabile a prescindere dal contenuto della disciplina
contrattuale.
In presenza di cause riconosciute come integrabili e degli
altri presupposti richiesti dalla legge, la Cassa deve intervenire
qualora si determini una obiettiva riduzione dell'orario di lavoro
con relativa decurtazione della retribuzione.
Cio' che rileva quindi e' la situazione concreta
determinatasi nell'ambito aziendale in ogni singola settimana.
Ne deriva che il mancato esercizio della facolta' di
recupero non incide sull'applicabilita' dlele norme regolanti
l'istituto delle integrazioni salariali. Ovviamente l'effettuazione
del recupero, invece, facendo venir meno la riduzione dell'orario di
lavoro, preclude l'intervento della Cassa.
Analogo parere Š stato espresso sulla problematica in
argomento dalla C.C.E., prevista ai sensi dell'art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1058 (2), per quanto concerne il settore lapideo in
caso di contratti collettivi che prevedano il recupero delle ore di
lavoro non prestate per cause che, di per se', consentirebbero il
ricorso all'integrazione salariale.
B) - Orari di lavoro di 35 ore settimanali (3)
Come e' noto il C.C.N.L., sottoscritto in data 22 luglio
1979 per i lavoratori dell'industria edile, all'art. 6 prevede tra
l'altro la determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali
in un periodo di quattro e otto settimane consecutive a decorrere dal
primo lunedi' di gennaio rispettivamente negli anni 1980 e 1981.
In ottemperanza al disposto legislativo di cui all'art. 1,
comma secondo, del D.L.Lgt. n. 788 del 9 novembre 1945, per le
aziende del settore industriale e per buona parte delle aziende
artigiane e della cooperazione, l'intervento della Cassa per i
periodi sopra indicati e' stato pertanto limitato entro l'ambito
delle 35 ore settimanali.
Purtuttavia talune Sedi hanno evidenziato alcuni casi
eccezionali e, peraltro, limitati, per i quali si riscontra una
diversa articolazione dell'orario di lavoro nei mesi citati,
derivante da contrattazione integrativa provinciale ovvero aziendale.
Esaminate, pertanto, le diverse fattispecie verificatesi
nella composita realta' delle varie province la Commissione centrale
ha espresso il parere che:
- per le aziende industriali iscritte alla Cassa edile il
limite massimo di ore integrabile per le settimane di cui all'art. 6
del C.C.N.L. Š di 35 settimanali;
- lo stesso limite opera per le aziende artigiane e della
Cooperazione iscritte alla Cassa edile per le quali non vi sia un
particolare contratto integrativo provinciale che preveda un orario
settimanale diverso da quello sopraindicato;
- in caso di contratto integrativo provinciale che preveda
l'articolazione dell'orario di 35 ore in altri periodi dell'anno, sia
possibile riconoscere per gennaio e febbraio il limite di 40 ore
settimanali mentre il limite di 35 operera' per le settimane di cui
al contratto integrativo;
- in caso di contratto integrativo che preveda l'orario di
40 ore per l'intero anno, sara' necessario stabilire se le aziende
iscritte alla C.E. versino le somme corrispondenti ai permessi
retribuiti e se l'orario praticato nei mesi in questione sia
articolato su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali. Detto
accertamento dovra' essere effettuato sulla base dei libri paga
atteso che, per il tipo di attivita' svolta nel settore edile
particolarmente influenzato dagli eventi meteorologici nei mesi di
gennaio e febbraio, salvo prova contraria, si presume praticabile un
orario di lavoro di 35 ore.
Ovviamente l'articolazione su 8 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali di cui a quest'ultimo punto, potra' essere facilmente
desunta in caso di riduzione di lavoro che riguardi alcuni giorni
della settimana.
Qualora invece la richiesta venga avanzata per sospensione
di attivita' o riduzione di lavoro incidente su ogni giornata
lavorativa, e per tutta la maestranza in forza, sara' necessario
usare quale punto di riferimento l'orario di lavoro praticato nelle
settimane immediatamente precedenti e successive a quelle oggetto
della richiesta purche' ricadenti nell'ambito del periodo di cui
all'art. 6 del C.C.N. di lavoro.
Se la domanda infine concerne l'intero periodo per il quale
la norma contrattuale prevede un orario di 35 ore, si avra' riguardo
all'orario praticato nello stesso periodo degli anni precedenti.
In caso non risulti in modo certo ed univoco l'effettuazione
di un orario di lavoro di 40 ore per i periodi in oggetto, le
integrazioni dovranno essere limitate a 35 ore settimanali. Ci• in
quanto la decisione adottata a livello nazionale di ridurre l'orario
di lavoro per gennaio e febbraio - determinata dalla considerazione
che in questo periodo, per il tipo di attivita' svolta
particolarmente influenzata dagli eventi meteorologici, vi era
impossibilita' di svolgere orario normale - suggerisce l'ipotesi
prevista dall'art. 1 D.L.Lgt. 788/456 dell'effettuazione di un minore
orario settimanale non dipendente da norma contrattuale ma collegato
alle caratteristiche stesse della lavorazione propria del settore di
attivita'.
Le Sedi avranno cura, in caso di decisioni non adottate in
linea con i criteri sopra esposti, di riproporre alle locali C.C.P.P.
le domande in questione e, in caso di riforma della precedente
decisione, effettueranno i recuperi con le note modalita'.
Le domande avanzate per le corrispondenti settimane di
gennaio e febbraio 1982 verranno ugualmente decise sulla base degli
orientamenti innanzi espressi, atteso che la disciplina contrattuale
di cui al citato art. 6 prevista per l'anno 1981 deve intendersi
prorogata sino al rinnovo del C.C.N.L. di categoria.
Per quanto ovvio si precisa che le aziende del settore
lapideo, applicando un contratto che non prevede riduzioni di orario
programmato, sono escluse dalla disciplina di cui al citato art.6.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) Istruzioni gia' emanate con M. TP del 6 agosto 1980, n.0681.
(2) V. "Atti ufficiali", 1971, pag. 2272.
(3) Istruzioni gia' emanate con M. TP del 14 luglio 1981, n. 219402.
Circolare 14 del 28 gennaio 1981
OGGETTO: Compendio delle norme regolanti l'indennita' giornaliera di
malattia gia' erogata dal disciolto I.N.A.M.
Come gia' comunicato con messaggio 5308/04 del 18 novembre 1980, e'
stata elaborata presso questa Direzione generale una procedura
automatizzata per la liquidazione delle indennita' di malattia in favore
dei lavoratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663 (1), convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33 (2), il pagamento deve essere effettuato direttamente
dall'I.N.P.S.
Allo scopo di assicurare uniformita' di indirizzo nella erogazione
delle prestazioni, si ritiene opportuno fornire alle Sedi un compendio
delle norme di carattere generale regolanti l'indennita' di malattia gia'
erogata dall'I.N.A.M., rivedute ed integrate sulla scorta delle
disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del citato D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980.
Le Sedi si atterranno alle istruzioni predette sia nella erogazione
dell'indennita' in favore dei lavoratori per i quali e' previsto il
pagamento diretto sia nella soluzione dei quesiti che dovessero pervenire
da parte dei datori di lavoro.
Le Sedi provinciali provvederanno a riprodurre e a trasmettere ai
datori di lavoro della provincia il testo allegato alla presente
circolare.
Nella lettera di trasmissione le Sedi faranno presente ai datori di
lavoro che le nuove istruzioni integrano quelle in precedenza trasmesse
con il fascicolo "Denuncia delle retribuzioni e versamenti dei
contributi" ediz. gennaio 1980, nonche' quelle riportate in allegato alla
circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980 (3).
Si fa riserva di trasmettere appena possibile - in aggiunta alle
istruzioni per la liquidazione automatizzata delle indennita' di malattia a
pagamento diretto - le ulteriori istruzioni operative necessarie per la
corretta applicazione delle norme riportate in allegato alla presente
circolare (azione di surrogazione, gestione dei certificati medici, ecc.)
Le Sedi di Trieste e Gorizia, provvederanno direttamente,
analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, a modificare
ed integrare la normativa allegata sulla base delle disposizioni gia'
regolanti, nell'ambito delle rispettive provincie, l'erogazione delle
indennita' di malattia a carico del disciolto INAM.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 2452
(2) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1008
ALLEGATO 1
COMPENDIO DELLE NORME REGOLANTI L'INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA GIA'
EROGATA DAL DISCIOLTO I.N.A.M.
- omissis -
Circolare 115 del 1 giugno 1981
OGGETTO: Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai
donatori di sangue: determinazione della retribuzione giornalie-
ra.
Con circolare n. 134367 A.G.O. - n. 595 Rg. - n. 19837 O. - n.
225 B. del 5 febbraio (1) sono state impartite istruzioni per il rimborso
delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro per le giornate di
riposo ai dipendenti che hanno donato gratuitamente il sangue ai sensi
della legge 13 luglio 1967, n. 584.
Nell'occasione e stato precisato, conformemente alle disposizioni
di cui al D.M. 8 aprile 1968, che richiamava le modalita' di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260, che al lavoratore compensato non in misura fissa la
retribuzione deve essere determinata ragguagliandola ad 1/6 dell'orario
contrattuale settimanale. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa
appositi coefficienti consentivano di realizzare analogo criterio di
commisurazione.
Peraltro la legge 27 maggio 1949, n. 260 prendeva in considera-
zione la fattispecie, allora tipica, della distribuzione dell'orario di
lavoro su 6 giornate, senza tener conto delle molteplici diversificazioni,
successivamente sviluppatesi, della durata giornaliera del lavoro concor-
date sia a livello di categoria che aziendale.
Tutto cio premesso si e ritenuto che il principio stabilito
dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, secondo il quale al lavo-
ratore che ha donato gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata
di riposo la normale retribuzione - vale a dire la retribuzione che avrebbe
percepito qualora avesse esplicato attivita' lavorativa - debba essere
applicato anche nell'ipotesi in cui l'orario settimanale di lavoro sia
ripartito su 5 giornate anziche 6 (settimana corta).
Pertanto nella fattispecie ora indicata, allo scopo di non
produrre al lavoratore una decurtazione della misura di retribuzione - il
che potrebbe anche vanificare gli scopi della legge - la retribuzione
settimanale potra' essere divisa per 5; il medesimo principio sara' tenuto
presente in caso di diversa durata del periodo di paga preso in considera-
zione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 294.
Circolare 202 del 8 ottobre 1981
Oggetto: Assistenti di ruolo della scuola materna statale - Assicurazione
Tbc.
Numerose Sedi hanno avanzato quesiti intesi a conoscere se l'obbligo
dell'assicurazione contro la tubercolosi, stabilito per i maestri
elementari e i direttori didattici dal DL 21 dicembre 1938, n. 2202 (1) e
per gli insegnanti di scuola materna statale dalla legge 18 marzo 1968, n.
444, debba ritenersi esteso alle assistenti di ruolo di scuola materna di
cui al DPR 31 maggio 1974, n. 420.
Al riguardo, giova precisare che la questione non ha potuto trovare
soluzione autonoma presso questa Direzione generle in quanto le
disposizioni di legge sopra richiamate non hanno chiarito
inequivocabilmente l'estensione dell'obbligo di tale assicurazione gestita
dall'Istituto alla predetta categoria di lavoratrici facenti parte
dell'Amministrazione dello Stato.
Si e' reso, infatti, necessario investire del problema i Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della pubblica istruzione
che, peraltro, hanno concordato con l'Istituto sulla sussistenza
dell'obbligo assicurativo contro la tubercolosi nei confronti delle
assistenti di ruolo della scuola materna statale in quanto tale categoria -
che peraltro sara' soppressa con decorrenza dall'anno scolastico 1982/83 -
e' da assimilare al personale insegnante ed, al pari di quest'ultimo,
soggetta al rischio specifico nella esplicazione dell'attivita' di
vigilanza e di assistenza nella scuola materna.
Nel precisare che i Provveditorati agli studi sono stati interessati
dal competente Ministero della pubblica istruzione a provvedere al
versamento della contribuzione di cui trattasi, si richiama l'attenzione
delle Sedi sulla necessita' che il recupero di quella eventualmente omessa,
sia nei confronti degli insegnanti che degli assistenti di scuola materna,
sia effettuata nei limiti della prescrizione decennale.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1)V. "Atti Ufficiali", 1939, pag. 24.
Circolare 25 del 5 febbraio 1981
OGGETTO: Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per
le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue.
La legge 13 luglio 1967, n. 584 (all. 1) riconosce al lavoratore
dipendente che ceda il proprio sangue gratuitamente il diritto ad una
giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione per
tale giornata: il datore di lavoro, a sua volta, ha facolta' di chiedere
il rimborso della retribuzione "all'Istituto di Assicurazione contro le
malattie al quale e' iscritto il donatore".
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni lo Stato concorre
con un contributo annuo di L. 100.000.000 da ripartirsi tra gli Istituti
di malattia in proporzione ai rimborsi effettuati.
Le norme di attuazione della legge n. 584/1967 sono contenute nel
Decreto Ministeriale 8 aprile 1968 (all. 2) il quale disciplina, tra
l'altro, le modalita' ed i termini che il datore di lavoro e' tenuto ad
osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la
giornata di riposto fruita dal donatore di sangue.
Peraltro la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (art. 1, 2 comma) (1) ha
posto a carico dell'Istituto (2) l'onere dei rimborsi di cui sopra; si
forniscono, quindi, le istruzioni applicative di seguito riportate.
1. - Soggetti per i quali compete il rimborso.
La Legge riconosce il diritto alla giornata di riposo ed alla
relativa retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti senza riguardo alla
categoria ed al settore di appartenenza.
Conseguentemente i datori di lavoro hanno diritto al rimborso della
retribuzione corrisposta anche se al dipendente donatore non e'
riconosciuto, in caso di malattia, il diritto alla relativa indennita'.
2. - Giornate di riposto per le quali compete il rimborso.
L'I.N.P.S. e' tenuto a rimborsare le retribuzioni corrisposte per le
donazioni successive al 31 dicembre 1979; per il rimborso delle
retribuzioni corrisposte per le donazioni antecedenti il 1 gennaio 1980
resta ferma la competenza dei singoli Enti di malattia (3).
3. - Condizioni alle quali e' subordinato il rimborso.
a) Limite quantitativo minimo della donazione . Il limite
quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, perche'
sussistano il diritto del lavoratore alla giornata di riposto ed alla
relativa retribuzione e di conseguenza la facolta' del datore di lavoro di
chiedere il rimborso, e' fissato in 250 grammi.
Il quantitativo si sangue prelevato deve essere indicato nel
certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del
sangue, indicante anche i dati anagrafici del donatore (rilevati da un
valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere
annotati), la gratuita' della donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
b) Centri autorizzati al prelievo. Il prelievo di sangue deve
risultare effettuato presso un Centro di raccolta fisso o mobile, ovvero
presso un Centro trasfusionale, ovvero presso un Centro di produzione di
emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanita'.
Gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nel
certificato attestante l'avvenuto prelievo, di cui alla lettera a).
c) Dichiarazione del donatore. Il godimento della giornata di riposto
e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonche' la
gratuita' della cessazione del sangue, devono risultare (art. 6 del citato
D.M. 8 aprile 1968) dalla dichiarazione rilasciata dal donatore secondo il
fac-simile allegato (all.3).
4. - Misura del rimborso.
A norma dell'art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, la giornata di riposo
spettante al donatore "viene computata in 24 ore a partire dal momento in
cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo
del sangue": ne consegue che la retribuzione spettante al donatore e'
quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di
riposo come sopra computata (4).
La misura della retribuzione da corrispondersi ai donatori di sangue
- e quindi la misura del rimborso ai datori di lavoro - deve essere
determinata per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, con gli
stessi criteri previsti per le festivita' nazionali dall'art. 5, 1 comma,
della legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge 31 marzo 1954, n. 90 (5). Il datore di lavoro, pertanto, deve
corrispondere ai donatori di sangue la "normale retribuzione globale di
fatto giornaliera (6), compreso ogni elemento accessorio" - esclusi,
tuttavia, quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente
o che siano corrisposti subordinatamente alla effettiva prestazione
d'opera, quale, ad esempio, il lavoro straordinario - che "sara'
determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario
settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i
lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di
compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media
oraria delle ultime quattro settimane".
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile,
quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale, la
retribuzione da corrispondere per la giornata di riposo si ottiene
dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6
(D.M. 8 aprile 1968, art. 4).
Ai lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie
per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la
"normale retribuzione" che il datore di lavoro, ai sensi del D.M. in
parola, e' tenuto a corrispondere al donatore di sangue e' quella
effettiva e deve essere determinata secondo i criteri di cui sopra.
Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo
ha natura indennitaria e, pertanto, non e' assoggettabile a contributo.
Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere
assoggettate a contributo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non
si avvalga della facolta' di chiederne il rimborso.
5. - Rimborso ai datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva di
Mod. DM 10/M UN.
La legge n. 33/1980 prevede che i datori di lavoro pongano a
conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i
contributi e le alte somme dovute all'I.N.P.S., comunicando i dati
relativi nella denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN.
Ne consegue che i datori di lavoro predetti non sono tenuti a
presentare la domanda di rimborso di cui al D.M. 8 aprile 1968: resta
fermo, peraltro, nei loro confronti, l'obbligo di conservare agli atti i
certificati medici e le dichiarazioni dei donatori di cui alle lettera a)
e c) del punto 3), per un periodo di 10 anni e di operare i conguagli di
cui trattasi non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione
per la donazione e' corrisposta al lavoratore.
Inoltre dovra' essere trasmesso alla competente Sede dell'I.N.P.S. un
elenco (vds. all. 5) delle retribuzioni per donazioni di sangue
conguagliate nel mese.
Qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche
lavoratori per i quali il versamento dei contributi non e' effettuato a
mezzo del modello DM 10/M UN possono porre a conguaglio nella denuncia
contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le
donazioni di sangue di questi ultimi dipendenti: e' tale il caso delle
aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali il
versamento dei contributi e' effettuato con il Mod. DM 10/M UN) e operai
agricoli (per i quali il versamento e' effettuato allo S.C.A.U.).
Si conferma (7) che l'importo complessivo corrisposto ai donatori
deve essere esposto in un rigo in bianco del quadro D del Mod. DM 10/M UN
(somme a credito del datore di lavoro) preceduto, nella casella "COD." dal
codice S 110 e dalla dizione "Donatori di sangue". I dati relativi non
devono essere invece esposti sui Modd. DM 10/M-RS.
Il modulario e' disponibile presso le Sedi provinciali e zonali.
6. - Rimborso ai datori di lavoro non tenuti alla compilazione della
denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN ed agli artigiani che
occupano solo apprendisti.
Per i datori di lavoro di cui al titolo, la corresponsione del
rimborso da parte dell'Istituto e' subordinata alla presentazione della
relativa domanda alla competente Sede provinciale o zonale dell'I.N.P.S.
Il rimborso sara' effettuato dall'I.N.P.S. mediante pagamento diretto.
Per la richiesta di rimborso e' stato predisposto apposito modulo di
domanda cumulativa con relativo elenco allegato (all. 4 e 5).
Alla domanda devono essere allegati, altresi' , per ciascun donatore,
la dichiarazione del donatore stesso ed il certificato medico di cui alle
lettere a) e c) del punto 3.
La domanda di rimborso deve essere inoltrata entro la fine del mese
successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue (D.M. 8
aprile 1968, art. 5).
Devono essere considerate utili, ai fini del riconoscimento del
diritto al rimborso della retribuzione, le domande non corredate della
prescritta documentazione o per le quali la documentazione stessa sia
incompleta o inesatta purche' presentate entro il termine suddetto.
Il diritto al rimborso resta peraltro condizionato alla
regolarizzazione della domanda da parte del datore di lavoro.
Considerato che la mancanza del modulario relativo alle richieste di
rimborso - ora disponibile presso le Sedi provinciali e zonali - puo' non
aver consentito ai datori di lavoro il rispetto dei termini sopra
indicati, le domande inoltrate in ritardo potranno essere ritenute valide
purche' avanzate entro il mese successivo alla diramazione delle presenti
istruzioni.
7. - Modalita' di pagamento diretto.
Il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo
fruite dai dipendenti donatori di sangue deve essere effettuato
all'indirizzo indicato dalla ditta con il mezzo ritenuto piu' celere e
conveniente (assegno circolare/assegno bancario o assegno di c/c postale)
(8).
Qualora la ditta stessa abbia espressamente richiesto nella domanda
anche le modalita' di riscossione delle somme anticipate, la Sede, ove
nulla osti, puo' aderire alla richiesta stessa.
Le Sedi avranno cura di riportare come causale dei pagamenti la
dicitura: donatori di sangue - L. 584/67 -.
All'atto della emissione degli ordinativi di pagamento, la Sede
provvedera' ad effettuare il carico dell'impegno su apposito modello "P
26" - da istituire - il quale sara' contrassegnato dalle lettere R.D.S.
(rimborso donatori di sangue).
La gestione dei dati da riportare sul Mod. P 26 R.D.S. dinanzi citato
sara' simile a quella degli altri modd. P. 26 in uso, con l'avvertenza che
per ogni pagamento dovra' essere indicato anche il numero dei dipendenti
per i quali viene effettuato il rimborso nonche' il numero dei datori di
lavoro in caso di mandato collettivo.
Per quanto concerne l'aspetto fiscale, si precisa che nessuna
trattenuta deve essere operata dalle Sedi in quanto nella fattispecie
l'Istituto non e sostituto d'imposta.
Gli estremi contabili del pagamento disposto saranno riportati come
di consueto, nel prospetto di liquidazione della prestazione di cui
trattasi.
8. - Istruzioni contabili.
Gli importi delle retribuzioni ai donatori di sangue, anticipate dai
datori di lavoro e portate a conguaglio sulle denunce DM 10/M-UN, saranno
imputate, in sede di specificazione contabile dei saldi risultanti dalle
denunce medesime, al conto IMR 30/88 (9) - rimborso ai datori di lavoro
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 e poste a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Gli importi relativi alle retribuzioni corrisposte ai donatori di
sangue dai datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva e quindi
non rientranti nel sistema del conguaglio, il cui rimborso deve essere
effettuato direttamente dall'I.N.P.S., saranno imputati al conto IMR 30/89
(10) - Rimborso diretto ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori donatori di sangue ai sensi dell'art. 2 della legge n.
584/1967.
Eventuali recuperi di prestazioni a donatori di sangue indebitamente
percepite saranno imputate al conto IMR 24/36 (10) - recuperi e reintroiti
di rimborsi ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori donatori di sangue ai sensi dell'art. 2 della legge n.
584/1967.
Per quanto riguarda l'evidenza del debito per somme non riscosse dai
beneficiari delle prestazioni predette, si conferma la imputazione al
conto IMR 10/31 (v. al riguardo il messaggio n. 106302 del 3 luglio 1980
che prevede l'imputazione diretta al partitario del conto GPA 10/31 con
l'indicazione del codice di bilancio "60").
* * *
La domanda di rimborso (allegato n. 4), l'elenco dei lavoratori che
hanno donato il sangue (allegato n. 5) e la dichiarazione del donatore
(allegato n. 3) saranno riprodotti a cura delle Sedi con i mezzi ritenuti
piu' opportuni.
Il testo della presente circolare, fino al punto 6) compreso, sara'
riprodotto per i datori di lavoro a cura di codeste Sedi, enucleando,
ovviamente, le note che fanno riferimento ad atti interni dell'Istituto.
I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per
motivi di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno
accentrare le operazioni di stampa della circolare e del modulario
occorrente presso una delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale.
Le Sedi avranno cura di fornire la circolare in parola alle
Organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro perche' provvedano
a loro volta alla piu' ampia divulgazione della stessa.
Gli elenchi dei lavoratori che hanno donato il sangue, per i quali i
datori di lavoro hanno conguagliato le relative retribuzioni con i
contributi, saranno trasmesse al Reparto riscossioni contributi della Sede
competente, il quale provvedera' ad inserirli nei fascicoli aziendali.
In attesa di una eventuale diversa regolamentazione, si procedera',
fatta salva la normale attivita' di vigilanza esterna, ai controlli degli
importi specificati sull'elenco di cui trattasi con quelli indicati sul
modello di denuncia contributiva al quale si riferisce, nelle misure e nei
casi in cui cio', anche a seguito di programmi preordinati a cura delle
Sedi, sia ritenuto opportuno in relazione alle situazioni esistenti in
particolari settori o singole aziende.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
(2) Le Cassa Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, a
cui restano affidati i compiti in materia di erogazione di prestazioni
economiche per maternita', malattie e infortunio (art. 1, ultimo comma,
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33), continuano altresi' nelle operazioni di rimborso della
retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle
Casse stesse.
(3) Si ricorda che il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai
datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle Casse Marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie continua ad essere effettuato dalle
Casse predette anche successivamente a tale data.
(4) In virtu' di tale principio il lavoratore puo' non avere titolo
ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di
settimana corta) ovvero puo' avere titolo ad una retribuzione inferiore a
quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella
giornata di sabato prima del termine dell'orario di lavoro).
(5) V. "Atti ufficiali", 1954, pag. 131.
(6) Qualora il lavoratore non abbia titolo alla retribuzione per
l'intera giornata (v. nota n. 4) per la determinazione della retribuzione
spettante dovra' farsi riferimento alla sua misura oraria.
(7) V. circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980
(V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 1008) punto 2). Detta circolare dava,
altresi', facolta' ai datori di lavoro di porre a conguaglio, in occasione
delle prime denunce contributive utili, le retribuzioni corrisposte per le
donazioni di gennaio e febbraio e non conguagliate nelle denunce relative
a tali mesi: in relazione a detta facolta' le eventuali domande presentate
dai datori di lavoro per ottenere il rimborso delle retribuzioni in
questione devono considerarsi automaticamente annullate a seguito
dell'operazione di conguaglio.
(8) Per quanto concerne i pagamenti da effettuare sulla piazza di
zonali le istruzioni inviate con nota n. 22101199 del 27 novembre 1978.
(9) Conto istituito e comunicato con circolare n. 210 B./172 del 6
agosto 1980.
(10) Conto istituito e comunicato con messaggio n. 114403 del 10
ottobre 1980.
ALLEGATO 1
LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A UNA GIORNATA DI RIPOSO DAL LAVORO AL DONATORE
DI SANGUE DOPO IL SALASSO PER TRASFUSIONE E ALLA CORRESPONSIONE DELLA
RETRIBUZIONE.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 1968
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584, PER IL
RICONOSCIMENTO AL DONATORE DI SANGUE DEL DIRITTO AD UNA GIORNATA DI RIPOSO
E ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.