Home Pensioni Da contributi Assegno ordinario di invalidità Norme Decreti DE 2003 Decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003
-
AOI e altre prestazioni
-
AOI e congedo straordinario
-
AOI e Versamenti Volontari
-
Assegno ordinario di invalidità
-
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
-
Cumulo assegno-redditi da lavoro
-
Decorrenza
-
Determinazione della misura
-
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
-
Istruttoria delle domande di AOI
-
Limite alla presentazione di nuova domanda
-
Non reversibilità dell'AOI
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti sanitari
-
Rischio precostituito
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
- Dettagli
- Visite: 27845
Decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Vigente al: 4-1-2014
CAPO I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli
articoli 1, commi 1 e 3, e 22;
Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva
2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e
nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite
dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del
lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto
proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse
minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di
immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla
direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel
presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari
esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di
polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita'
operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata)).
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
CAPO II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione
a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione:
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi,
modelli o simili, predisposti per (e stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia
non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di
cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di
cui ha beneficiato il lavoratore e' previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5
dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della media di cui all'articolo 4.
CAPO III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di
reperibilita')).
Art. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero
di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini' del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e
dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e
successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7. ((Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a
quattordici giorni)).
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
((a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio
di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di
riposo giornaliero o settimanale));
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo
dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del
traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in
un giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le
seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista
del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui
periodo di lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si
compiano alcune delle suddette attivita' con un decorso complessivo
di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale
corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti
della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica,
nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche'
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate
le attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma
2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).
Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle
predette attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra'
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo
presso il Ministero stesso.
Art. 10
Ferie annuali
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione.))
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere
sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di
regolazione.
CAPO IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori
che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 12
Modalita' di organizzazione del lavoro notturno
e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui
l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da
parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di
riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
2. E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale
definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti
economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono
fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in
materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i
lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale
la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
((1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi)).
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il
lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.
CAPO V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della
disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo
3:
a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957,
e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le
fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle
attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e
settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle
attivita' produttive delle agenzie di stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154,
e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso
indicati:
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed
aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che
gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di
energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita'
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n)
del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi
contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,
lavoro notturno, durata massima settimanale
(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.))
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8,
12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei beni
e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o
portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di assicurare
la continuita' del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle
cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le
attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di
servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del
gas, dell'acqua e dell'elettricita', di servizi di raccolta dei
rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto
passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero
14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e in
particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attivita' discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarita' del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei
quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo' derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva
di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto
alle attivita' di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo'
essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a
domicilio e di tele-lavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in
materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai
lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da
pesca e' stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate
su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario
di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono
cosi' stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due
periodi distinti, di cui uno e' almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve
superare le 14 ore.
Art. 18-bis
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La
stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo
11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro
dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4,
la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o
4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta. ((5))
4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.((5))
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi
3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non
e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13,
commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a
154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 ha disposto (con l'art. 14, comma
1, lettera b)) che "gli importi delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate".
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente
al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative
al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto
nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate ((. . .)).
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attivita' caratterizzata dalla necessita' di assicurare la
continuita' del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n.
2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14
febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli