-
AOI e altre prestazioni
-
AOI e congedo straordinario
-
AOI e Versamenti Volontari
-
Assegno ordinario di invalidità
-
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
-
Cumulo assegno-redditi da lavoro
-
Decorrenza
-
Determinazione della misura
-
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
-
Istruttoria delle domande di AOI
-
Limite alla presentazione di nuova domanda
-
Non reversibilità dell'AOI
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti sanitari
-
Rischio precostituito
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica. (10G0101)
Vigente al: 23-12-2013
TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il
contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione
finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli
ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
Stato.
Art.2
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire
ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di
ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti
importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario
delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla
ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli
effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.
((Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica,
nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione
all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in
misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con
riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una
ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato.))
Art. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di
spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre
quelli gia' previsti da norme vigenti, complessivamente con un
risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un
importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli
Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio
complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo.
Art. 4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei
rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per
pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le
modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla
base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai
cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei
soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle
carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di
erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di interscambio
conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati
dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore
finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti
pagamenti;
f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei
flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede
nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio
2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle
amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza
del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni
esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei
pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e
dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti
capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei
servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria
statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti
capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze
accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture
periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione viene
successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse,
((compreso)) il personale supplente breve nominato dai dirigenti
scolastici ((...)).
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene
stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione
finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze
accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro i cui limiti le medesime
istituzioni programmano le conseguenti attivita'. La predetta
dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali
modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a
seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies
del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis,
lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo
42.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED
AMMINISTRATIVI
Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura
amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano
membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per
cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma
1, primo periodo.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)).
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei
confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo,
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta.
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere
puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle
citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza
non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita'
prevista per il rispettivo presidente.";
b) al comma 8:
1) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122;
2) e' soppressa la lettera e);
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122;
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e
per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti
e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per
le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo del gettone di presenza di
cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente
articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di
comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per
oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono
inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto
per spese di indennita' di missione,".
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, al comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e'
dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonche' un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,".
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi
livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di un emolumento,
comunque denominato, a sua scelta.
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi
previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame
delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite
dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella
Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in
altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al
Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno
1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 114. (10)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal
presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita' , enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di
commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti
indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. (21)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge
23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre
utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti
di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. (25)
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri
prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto
nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed
i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al
presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti
pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei
revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa
disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. (4)
6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del
codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di
quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di
cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle societa' quotate e alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di
ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e
consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario , non puo' essere superiore
al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento
e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'.
Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere
dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,
nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e'
subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le
medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a
qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti,
fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e'
rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno
e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero
dell'economia e delle finanze. ((38))
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni
compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita'
previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti
che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con
esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze
armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco,
del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi
internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di
spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle
universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da
finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati
((nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca)). A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a
quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate
e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato
all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165
del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettive. (30) (32) (33) (35) (37) ((38))
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, per attivita' esclusivamente di formazione deve essere
non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di
formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta
nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La disposizione
di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione
effettuata dalle Forze armate , dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di
formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il
corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei
compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla
Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica,
entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione
economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base
della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto
Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra
l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del
patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore
risultato conseguito nella liquidazione. (10)
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture
di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa'
partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto
ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario
che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi
e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle
Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro
nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5,
8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ((Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da parte della
regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in
termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente
decreto)).
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo
del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale , nonche' alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
21-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da
garantire la massima celerita' del versamento del ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque
entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro,
esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi
restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni
previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere
alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando
un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari
all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in
ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma
589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma
5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto
nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle
singole Agenzie.
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" e' soppressa. (4)
(19) (34)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
2-quaterdecies) che "E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa
di 2 milioni di euro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma
5 del presente articolo, limitatamente all'ente di cui alla legge 21
novembre 1950, n. 897, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 2-bis) che "La disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge
che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e
alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata
ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque
non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
- (con l'art. 14, comma 16) che il corrispettivo previsto dal
comma 16 del presente articolo e' versato entro il 15 dicembre 2011.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma
2-bis) che "E' differita al 1º gennaio 2013 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive
associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 35, comma 2-bis) che
il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che il
carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e
della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 5, comma 14) che
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica
professionalita'".
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
La L. 26 ottobre 2012, n. 183 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma
«Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 14 novembre 2012, n. 201 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente
programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero
interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite
di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 14 novembre 2012, n. 212 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente
programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero
interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite
di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
409) che "E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al
CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (35)
La L. 30 novembre 2012, n. 242 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma
«Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 febbraio 2013, n. 14 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate
alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e
penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "In
via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui
ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122,
non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del
grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse
all'organizzazione del grande evento".
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della alute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, nonche', per quanto concerne la soppressione
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate
di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da
definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL
subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e
della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai
sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di
livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli
Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c)
il collegio dei sindaci; d) il direttore generale."
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette
disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di
trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro
tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla
nomina con provvedimento motivato."
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro
dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio
di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio
di amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle parole
"il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo
comma 5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella
"componente del consiglio di vigilanza.";
e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo,
alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a
quelle del consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo'
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il consiglio di
amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui
alla lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di
quello di cui alla lettera d)";
h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente e'
dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un
emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze."
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma
riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all' articolo 1, primo comma,
numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e successive modificazioni, nonche' dei comitati
previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in
misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di
presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle
gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di
Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o
medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo,
in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali
confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle
macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle
unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD),
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza
contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le
attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals.
La dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie
dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di
chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Il Commissario
straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai
relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del
lavoro previsti nel presente decreto sono computate , previa verifica
del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24
dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai
ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a
tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla
base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei
decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1,
comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei
ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di
corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni
corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del
predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione,
percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti,
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le
esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono
nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli
utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici.
Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le
risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative
individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo
assetto organizzativo, Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al
presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal
fine utilizzati." Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni
sperimentali , il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per
le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di
trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale
e delle risorse strumentali e finanziarie. (10)
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio
1946, n. 530 e' soppresso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010,
N. 122. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale
delle ricerche con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze , con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei
ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non
regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le
proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio
nazionale delle ricerche subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in
materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e'
ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo
dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere
alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo
Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri
competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle
risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni
possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa,
delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo
esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al
presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione
generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche' di
quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorita'
nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata
la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il
Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto
di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia'
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la
sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali
e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011
e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. (4) (19) (25)
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami
alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da
intendere riferiti al Ministero dell'interno.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione al comma 31-sexies, primo periodo, del presente
articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con
scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 14, comma 15) che
"L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione
subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 15, comma
5) che il termine di cui al comma 31-sexies, primo periodo del
presente articolo, "e' ulteriormente prorogato di 180 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma 12-novies)
che "I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far
data dal 1º gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti
locali".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Nelle
more del completamento del processo di riordino dei consigli di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale, nonche' il rispetto degli adempimenti di natura
contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013."
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno
di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per
le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non
provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero
dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano
di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime
apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di
locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto
Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per
cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio
del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti
dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici
integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e
funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con
le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al
finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e
dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a dispone, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. (6)
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "all'anno 2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'
articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
((Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da
individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale della scuola,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel
rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica)).
La destinazione delle risorse previste dal presente comma e'
stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli
enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione
di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2011, n. 74, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la
dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, e'
incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115
milioni di euro.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO,
INVALIDITA' E PREVIDENZA
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante
per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21,
terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. ((44))
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma. (29) ((44))
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio. (41) ((44))
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai
Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole
"anno 2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei
compiti degli enti locali.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni le progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici. ((44))
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012
e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento
per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione
non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo.(29)
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.
((44))
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto
dal presente comma il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso
l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli
enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.
Al predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in
godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente
articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di
riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino
vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto
limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio
di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete
autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica
altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(7) (20) (42)
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art.
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria
limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto
Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa
"Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'" della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio", non puo' essere comunque superiore alla dotazione per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma.
34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10
maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno
2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del
30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione
dovra' tener conto dell'effettivo impiego del personale alle
attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi oneri,
pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si
interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,
nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle
risorse appositamente stanziate.
35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per
l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della
regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di
aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo
9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con
riferimento all'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma
6-bis) che"Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli
enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili
coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall'anno 2013."
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 ottobre 2012, n.
223(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura)
non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli
anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che
per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli
anni 2009, 2010 e 2014; nonche' nella parte in cui non esclude che a
detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21";
-"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante
al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013,
sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del
32% per l'anno 2013";
-"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10%
per la parte eccedente 150.000 euro".
-----------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
"Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma
restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 9-bis) che "Esclusivamente per le finalita'
e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del
presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di
revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno";
- (con l'art. 10, comma 10-bis) che "Le assunzioni a tempo
determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali
europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i
fondi medesimi".
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma
1, lettere a) e b)) che:
" a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte
vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da
tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene
disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto
decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale
dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2013;".
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di
invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si
applicano ((, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di
natura medico-legale,)) le disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno
stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo
beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel
potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: "Per
il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di ((250.000 verifiche)) annue per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidita' civile."
((4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di
invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e'
autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata
da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.))
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere
indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato
l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo
individualizzato.
Art. 10-bis
(Accertamenti in materia di ((invalidita')) conseguenti ad incidenti
stradali)
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di
((invalidita')) conseguente ad incidente stradale da cui derivi il
risarcimento del danno connesso a carico della societa'
assicuratrice, si applicano le disposizioni ((di cui ai commi 1 e 3))
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e'
obbligato al risarcimento del danno nei confronti della societa'
assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione
di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale,
composta da un rappresentante della regione medesima, un
rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli
odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un
rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese
assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
((2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il
risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile)).
3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero
dello sviluppo economico e all'ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da
parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC auto
in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento
con relazione annuale.
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le
regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene
verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo
2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano -
ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 mancanza delle quali vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro
15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla
conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento.
Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma
15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di
tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi
derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con
riferimento ai due tributi sopraccitati.".
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16
novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti
della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del
servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno
2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla
copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010
si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle
economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e
per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie
derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il
finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in aumento di 250
milioni di euro per l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del
settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011.
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialita' medicinali di classe A, di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento
per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve
intendersi come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore
titolo di sconto, rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente
normativa, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore
sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a
euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le
aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola
azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale. (4) ((26))
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' avviato un apposito
confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri:
estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a tutte le
forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di introduzione di
una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in
aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del
farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio
sanitario nazionale. (19)
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico
della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che,
in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci
individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per
un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione
di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale
dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio,
di forma farmaceutica, di modalita' di rilascio e di unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico
piu' alto di quello di rimborso e' possibile solo su espressa
richiesta dell'assistito e previa corresponsione da parte
dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura
idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni
di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si
applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiscono
priorita' all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei
principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. (3) (11)
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210
e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. (17)
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(17)
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma
1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le
caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di accelerare il conseguimento dei
risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5
e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero
dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti
dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in
formato cartaceo.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 49)
che "il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e`
incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte
al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
12-septies) che "Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono
l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e
la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite
con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "Ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo
11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata
intesa, con riferimento periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto"
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 novembre 2011, n. 293
(in G.U. 1a s.s. 16/11/2011, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.
122".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 330
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), comma inserito dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non
prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da
esso disciplinato".
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del
secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le
aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi
dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
e' rideterminato al valore del 4,1 per cento".
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti
per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di
maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al
primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti
nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti
nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del
comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e'
sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di
eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento
di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c)
del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento
di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il
primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,
con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la
presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita'
della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. (35)
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il
requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno
dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La
mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta
responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato
sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente
disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo
alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso
comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva
indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita
accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso
superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato
nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento
al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di
vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso
di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di
anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in
via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. (17)
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui
al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei
requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non
opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti
anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al
requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il
coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma
15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta'
corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la
predetta procedura di cui all'articolo l, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva
previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla
predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto' ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e
familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni
di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno
2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020".
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende
elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti
disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data
anteriore al l° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le
disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca
antecedente al l° luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980,
n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio
1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati
in base alla normativa vigente".
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre
1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli
specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio
2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.
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AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
98) che "Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle
eventuali somme gia' erogate in eccedenza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 101) che "I commi da 98 a
100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 13)
che "Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio".
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 ottobre 2012, n. 223
(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010,
nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente
della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista
dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato)".
Art. 13
Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
"Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le
organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati
trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui
al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni
risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e
modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.".
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino
al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 ((e' aggiunto)) il seguente periodo: "Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello
stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di
comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, ((n. 1388,)) e
successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate
al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta
comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese
successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
Art. 14
Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; (3)
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2. (10)
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso
articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono
ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di
misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita'
interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche'
dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I
trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di
1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del
Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della
adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa
per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente,
il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti
secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto,
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto
del Ministro dell'interno,a valere sui trasferimenti corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere
di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare
per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da
parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il
termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in
tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e
successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita',
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali
il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini
di cassa o di competenza . In caso di mancato versamento si procede,
nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte
dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non
viene acquisita. (3) (4)
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto
stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali
dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e
crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la
Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"557. Ai fini" del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese
di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133."
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
e' sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26
dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un
importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I
suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti
occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo
4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento
definitivo del debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalita' di
attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente
comma. Fermi restando la titolarita' del debito in capo all'emittente
e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale,
il Commissario straordinario del Governo e' altresi' autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di
ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a
scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia' effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il
Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui al comma
14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base
annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di
analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario
straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennita', a valere
sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento
spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai
sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al
quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30 luglio
2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario.
La gestione commissariale ha comunque termine, allorche' risultino
esaurite le attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria
e residui un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una
relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la
rendicontazione delle attivita' svolte all'interno della gestione
commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario
del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo
di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, fino al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo
38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto
di stabilita' interno relativo a ciascun esercizio finanziario del
triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati
entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e
della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010,
quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati
dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. La ripartizione del contributo e' effettuata con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera
a), e' istituita dal Commissario preposto alla gestione
commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma.
L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011,
intenda ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle
addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure
compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono
versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di
Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni
di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita
delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. E' istituito un
apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del
piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari o
di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita
esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione
commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n.
112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde
direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al
Governo la rendicontazione della gestione del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e
l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli
obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di
stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma
puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard
unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di
beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate
dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle
societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80
del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il
funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare
secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di
soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento
del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti
valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico
generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina
previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela
ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere
destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse
generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e puo'
essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da
destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse
generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del
territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di
corresponsione di contributo straordinario gia' assunti dal privato
operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in
modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere
elevato sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le
spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi
derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e
manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso
Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad
avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 -
2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento
delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche'
subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed
effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di
revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
((18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della
determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni.))
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che
abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione
di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza
indugio dallo stesso organo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO
2010, N. 122.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno
all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo
determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad
acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano e'
sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu'
commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel
piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania puo'
includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche
mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. (4)
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La
verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale
per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita'
interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con
gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del
piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli
uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere
stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato
nell'ambito dei predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28,
possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a
statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle
predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli
obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono
prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva
motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si
applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e'
obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi
elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita'
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali
funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente
articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi,
sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013
con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al
comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 28.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre
2012 i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono
le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso
in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012,
il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano
subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a
perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione
proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la
cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i
predetto comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia'
costituite. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. (4)
(13)
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per
frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento
le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a
quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita'
interno.";
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi
704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne'
le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.
L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse".
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10
milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante
riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per
cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e
quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni
di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012
mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari
previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2,
ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro
dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo
2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni,
gia' presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30 ottobre
2010.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma
131) che "La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' determinata, per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita' indicate nella
tabella 1 allegata alla presente legge".
Ha disposto, inoltre, (con l'art. 1, comma 148) che "A decorrere
dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio 2007-2009."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
34) che "I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo
14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati
nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il
termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26".
La L. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificata dal citato D.L. 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 148-bis,
lettera c) che "Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi
compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio
previsto per l'invio della certificazione".
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma
117) che al comma 32 del presente articolo "dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel
caso in cui le societa' gia' costituite abbiano avuto il bilancio in
utile negli ultimi tre esercizi»."
Successivamente il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con
l'art. 2, comma 43) la sostituzione del suddetto comma 117 con il
seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del
medesimo articolo 14, le parole: 'Entro il 31 dicembre 2011' sono
sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il
secondo periodo, e' inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al
secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: a)
abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni
di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito,
nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle
quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al
ripiano delle perdite medesime'".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che
"Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno
fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n.
42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita'
delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16, comma 29)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
11) che "I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b),
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue
successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi".
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro il 30 aprile
2011 del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in
gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e
di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla
gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1,
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio
assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non
potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del
pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in
corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°
luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del
contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni
previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925,
per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso
idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle
date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, le parole: ", e fino alla concorrenza di esso," sono
soppresse.
6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad
un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della
potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di idonee
misure di compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione
delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici
per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma
1 sono prorogate di cinque anni"; ((11))
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio
provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e
finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura
di gara in conformita' a quanto previsto al comma 1, tenendo conto
dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla
copertura della domanda e dei picchi di consumo.";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma,
della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di
forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le
concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in
vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla
data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di cui
all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione
del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del
presente articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30
per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
province individuate nel presente comma e/o da societa' controllate
dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli
eventuali soci delle societa' a controllo provinciale mediante
procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale
risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis. La
partecipazione delle predette province nelle societa' a composizione
mista previste dal presente comma non puo' comportare maggiori oneri
per la finanza pubblica"; ((11))
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia
ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo
concessionario, il concessionario uscente proseguira' la gestione
della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara,
alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare
di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano
necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica
il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";
f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed
i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni
internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione
dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo
internazionale integrativo o modificativo del regime di tali
concessioni".
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente
articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni
legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
((11))
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate
dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del
14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi
comuni e dallo Stato.
6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 289, e' inserito il seguente:
"289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere
titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e
aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in
concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni
e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti
alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e
che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato
dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia
o da soggetti da esse interamente partecipati".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 2011, n. 205
(in G.U. 1a s.s. 20/7/2011, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010,
nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter,
lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse
disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro
competenza".
Art. 16
Dividendi delle societa' statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011
e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa' partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel
bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere
prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al
pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di
cui al comma 1.
3. L'attuazione ((del presente articolo)) non deve comportare un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati
in sede europea.
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell'euro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di
assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di
euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di
cui al comma 1 emesse ((o contratte)) al fine di costituire la
provvista finanziaria per concedere prestiti ((o altre forme di
assistenza finanziaria)) agli Stati membri dell'area euro in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del
9-10 maggio 2010 ((,con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area
euro del 7 giugno 2010,)) e le conseguenti decisioni che verranno
assunte all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli
eventuali oneri si provvede con le medesime modalita' di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La
predetta garanzia dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre
per le quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva di
cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito
allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della
medesima legge.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
contributivo)
1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in
revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da
"Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo
stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." e'
abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro
sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni
elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito
complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo
44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare
l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate
sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento
stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono
stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche'
quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e
contributivo di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto
all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i
comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali,
pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati
utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate
le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano
all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del
territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "33 per cento";.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento
e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative
modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai
comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi
all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a
statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere
ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione
all'accertamento.
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata
l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia
del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , attivando le idonee forme di
collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del
proprio statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini
fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili
presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone
il soggetto titolare di diritti reali.
2. L'accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata e'
garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre sessanta giorni dal
termine di cui al comma 1 con uno o piu' decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai
comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle
banche dati con l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati
catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le
modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, la
consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e
cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
e' garantita, a titolo gratuito,ai Comuni su tutto il territorio
nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano,
attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il
Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il
processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,
le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione
degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del
Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche
uniformi, e in attuazione dei principi di flessibilita', gradualita',
adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a
statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita'
connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.
5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema informativo
catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano
le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a
disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di
contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le
specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico
di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei servizi
assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle
finanze che puo' propone al Consiglio dei Ministri modifiche
normative e di sviluppo del processo di decentramento.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie
catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei
processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di
riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base
di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni
determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude
le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.((4))
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente
alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale
per i Comuni.((4))
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal
comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento relative agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o
servibili all'uso cui sono destinati.((4))
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione , con
oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare
entro il 31 dicembre 2010,di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie professionali.((4))
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,
sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36,
del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti
reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresi' fermi i poteri
di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e
l'applicabilita' delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento
della attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'
aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati gia' esistenti , ad esclusione dei diritti reali di
garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena
di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie , sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere
sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le
risultanze dei registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali,
di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio
dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,
deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata
fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed
e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2010.Nel rispetto dei principi desumibili dal
presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le
regioni a statuto speciale e le province autonome adottano
disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al
fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento
tavolare.
16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per
quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 560".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
5-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo
19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione
della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,
l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della
predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni
dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data
notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel
sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici
provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale,
decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla
commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale
definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I
tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono
corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
far data dal 2 maggio 2011".
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente
comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione
amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro
le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per
cento.".
((2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,
5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31
maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo
introdotte dal comma 1 del presente articolo)).
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ((. .
.)). ((L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo
di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per
ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni
attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non
e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano
di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o
ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti
oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e
sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605)). Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la
sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. ((22))
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1,
effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei
corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono
carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle
entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali
il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari
stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che le
modifiche al presente comma decorrono dal 1° gennaio 2012.
Art. 22
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i
soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri
sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".
Art. 23
(Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di
evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza
sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese
che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da
compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo
d'imposta ((e non abbiano deliberato e interamente liberato nello
stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di
importo almeno pari alle perdite fiscali stesse)).
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di
intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a
livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di
riferimento.
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano una ritenuta del ((4 per cento)) a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le
modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26
(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei
prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia
di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di
collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.".
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma 1, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La
comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in
corso alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), deve
essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione
del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni
intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II,
Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "
"7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis.";
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle
partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per
contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed
assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS,
risultano versati i contributi previdenziali e non risultano
effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di
accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su
tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di
servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
Art. 29
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella
seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai
fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i
casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, ((dell'articolo 48, comma 3-bis, e))
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ((,
nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento
impugnato)). In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi
indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi
sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare
l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il
pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico
agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata,
con le modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non
si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore ((. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato
l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione));
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla
lettera b) ((e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b) ));
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di
nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate
con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno
dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione
forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del ((terzo anno)) successivo a
quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere
concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il
recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto
all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche
in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva
delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo aliimposta sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate".
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al
provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni
successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le
sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi
di dolo.
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al
domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di
formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello
stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della
riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione
forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche
mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha
emesso l'atto. ((Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.))
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini
stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia
dell'azione di recupero.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e' abrogato.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste
con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino
alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella
di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime
somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(9)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2,
lettera t)) che "le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici
dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si
riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed
assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei
redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente
lettera".
Art. 31
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli
definitivi)
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e
per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il
termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente
compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in
cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento
di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data
della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il
pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle
attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di
finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a
millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del
debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e
validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla
riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o
dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica". ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
6 LUGLIO 2012, N. 94)).
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con
le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e
gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al
comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica ((. . .)).
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari
chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza,
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla
seguente:
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo
raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita'
di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di
una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di
pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono inserite le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)).
((3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i
fondi partecipati esclusivamente da uno o piu' dei seguenti
partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di
vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e sempreche' siano indicati
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente
le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche' societa' residenti in Italia
che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere.))
((3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo
e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote
di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della
percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite
di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5
per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.))
((4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis
concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non
residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della
loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione
indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione
in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente,
dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi'
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si
applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23
novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui
al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore
medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti per
il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata a cura della societa' di gestione del risparmio o
dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16
giugno 2012. A tal fine il partecipante e' tenuto a fornire la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione del risparmio puo'
effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare
necessario al versamento dell'imposta.))
((5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i
fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto
partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali
almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di gestione del
risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31 dicembre 2011 la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31
dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per
la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima
entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione
della liquidazione la societa' di gestione del risparmio applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di
gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.))
5-bis. ((Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili
fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo.)) Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono
soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di
liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente
e' subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in
societa' di pluralita' di immobili, effettuati nella fase di
liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate
nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini
dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano
oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e
versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le
disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' sostituito dai seguenti:
"3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su
quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti
residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo
beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le
condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello
Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza,
dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della
convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione".
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i
proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi
che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in
vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
((9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono
definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.))
Art. 33
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento
di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
((2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione)). ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 50-ter) che
"La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
Art. 34
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per
l'apertura di rapporti con operatori finanziari)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto
continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del
quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla
lettera g-quinquies).".
Art. 35
(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che
aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
aderenti al consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il
controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa'
consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche,
spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data
in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun
soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue
l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla
consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate
in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di
cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve
presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere
l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del
ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e'
sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle
sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi
del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al
comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43
((. . . )), l'accertamento del reddito complessivo globale puo'
essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione
di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai
precedenti commi.".
2. ((Nel titolo I, capo II, del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:)) "Art. 9-bis -
Soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad
oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle
rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma
dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche
da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui
all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da
parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate
in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del
consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento
dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis
del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il
1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali,
alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 36
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si
applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui
non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne
l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter.";
b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di
importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento
dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo
dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".
Art. 37
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa
individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo,
mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di
societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di
parita' e reciprocita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari
tipologie di soggetti.
Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio
universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei
soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le
informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che
in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'((ente erogatore)), avvalendosi dei poteri
e delle modalita' vigenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO
2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N.
35)). Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i
quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
entrate una ((discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o
altre componenti dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe
tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica))
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto
accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.((In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.))
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia
fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono
soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole
"avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla
dichiarazione annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla
dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36" sono
sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli
articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle
persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione
di inizio attivita' IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono
consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri
provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni
presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il
codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per
importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro,
sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai
suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone
di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi
residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile
possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il
relativo ente percettore.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda
relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai
beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e
assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente
al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o
per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero
presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base
ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e'
svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria
attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli
investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative
al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi
di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno
essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi'
beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti
gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca
scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime
finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad
effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al
beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
societa' a prevalente partecipazione pubblica."
13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente:
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli
addetti al recapito".
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro
autonomo, nonche' nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine
di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle
imprese di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con
riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento
ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e
dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono
effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i
termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.(4) ((15))
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6
aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta
dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837,
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari,
diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta
sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le
modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. (4)((15))
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile
2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837,
avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2011. (4)((15))
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla
contabilita' speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo
al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul
bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello
stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma
in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni
recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."
4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una
dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di
spesa".
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai
sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45
milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma
1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli
utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.
4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non
risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze
negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi
sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti
difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel
limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del
termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con
imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno
2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo
38.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che "E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1°
gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma e' disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
28) che "Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma
che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa
della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o
contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40
per cento."
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40
(Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione
della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge
possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative
produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
Art. 40-bis.
(( (Quote latte)
1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a
seguito della negativa congiuntura internazionale e degli
accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire
il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1°
gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno
2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Art. 41
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita'
economiche ((, comprese quelle di direzione e coordinamento,)),
nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre
anni, si puo' applicare, in alternativa alla normativa tributaria
statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti
interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
((La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che
trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno del periodo di
imposta nel corso del quale e' presentata l'istanza di interpello)).
1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non devono
risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel
territorio dello Stato.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.
Art. 42
(Reti di imprese)
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ((ai sensi dei commi successivi)) competono vantaggi
fiscali, amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di
stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' sostituito dal seguente:
"4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi
della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle
procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia
per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a
tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".
2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
"4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella
sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012,
una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che
sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo
decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in
cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e'
rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti
di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i
benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla
formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in
bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14
milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui
al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure
previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea)).
Art. 43
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a
burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di
natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica,
sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi
provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai
sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali
procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30
giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non
e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi
avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria,
di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, le amministrazioni
che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di
Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi
provvedimenti conclusivi; Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e
l'incolumita' pubblica.
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste
per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco
territorialmente competente per la concessione di contributi diretti
alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia
zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e
sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di
governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 232
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 43 del presente Decreto-Legge "nella
parte in cui e' destinata ad applicarsi anche ai procedimenti
amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di
competenza regionale concorrente e residuale."
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione
del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento
degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non
occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
((3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua")).
Art. 45.
(( (Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni
CIP6/92).
1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle
convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti
rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio
2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si
realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime
convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla
risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzato ad
interventi nel settore della ricerca e dell'universita'. La
ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del
settore universitario, escludendo la destinazione per spese
continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di
effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 149 e' inserito il seguente:
"149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema
gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di
promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da
emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo
complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati
verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno
2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di
tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati
verdi in eccesso")).
Art. 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai
soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data ((non sono
scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di
invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori))
relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro
scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i
titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai
mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o
ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'
responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito
dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al
precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le
correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorita' al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro.
Art. 47
(Concessioni autostradali)
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: "2. bis. - La
societa' ANAS S.p.A. ((, salva la preventiva verifica da parte del
Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle
previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il
bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato
per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
nonche' la realizzazione da parte del concessionario di opere
infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche
urbane o consistenti in gallerie,)) entro il ((31 dicembre 2010))
pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara ((e del relativo
capitolato o disciplinare)), ivi compreso il valore della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima di
proventi ((annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in
media negli esercizi precedenti,)) che il concessionario e'
autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma
13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve
prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla
data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione,
che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella
determinazione del valore di concessione, di cui al periodo
precedente, vanno in ogni caso considerate le somme gia' erogate
dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.". ((1))
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del
Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona"
c) al secondo periodo, le parole: "Tale accantonamento e'
effettuato in esenzione d'imposta" sono sostituite dalle seguenti:
"Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati
in esenzione di imposta".
d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa' Autostrada del
Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre
2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato
adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione
ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE
attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono
sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui
all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286".
((3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "di rilevanza nazionale con
traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono
sostituite dalle seguenti: "nazionali e comunque con traffico
superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi
strutture con sedimi in regioni diverse";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "del Presidente del
Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: ", da adottare
entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma".
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: "all'esterno del territorio dell'Unione
europea" sono inserite le seguenti: "con riguardo anche ai sistemi
aeroportuali unitariamente considerati")).
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. di conversione 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che all'articolo 47, comma 1, lettera b) "dopo le parole:
"della legge 27 dicembre 1997, n. 449," sono inserite le seguenti:
"nonche' l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari,
anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche
mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli
obblighi assunti dal concessionario"".
Art. 48
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilita' dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione
dei debiti).
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono ((parificati ai prededucibili)) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati
dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti
dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione
e ((purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione
al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato)).
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo comma, ((purche' cio' sia espressamente
disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda
di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato)).
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis,
primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
((competente ai sensi dell'articolo 9)) la documentazione di cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per
cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ((circa la
idoneita' della proposta, se accettata, ad)) assicurare il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel
registro delle imprese ((e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto
di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione)).
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive ((e di acquisire titoli di prelazione se
non concordati)) assegnando il termine di non oltre sessanta giorni
per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione
redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto
applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".
((2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 217-bis. - (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)")).
Art. 48-bis.
(( (Assunzione di magistrati).
1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e'
autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso
gia' concluso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6
milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno
2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino
a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e
fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e
fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e
fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e
fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'
pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 132")).
Art. 48-ter.
(( (Disposizione in materia di contenzioso tributario)
1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione
degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la
regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto
ai sensi del presente decreto")).
Art. 49
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite
dalle seguenti: "puo' indire";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
parole: "ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti".
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno
trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che
coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di
opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica,
il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di
conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, 42.";
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto
disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo'
far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o
enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri
economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del
soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in
cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini
della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.";
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: "6-bis. All'esito
dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.";
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti delle
amministrazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle
preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'";
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal
seguente:
"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni,
previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta
giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate". ((28))
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e la conferenza
di servizi,".
4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) -
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e'
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti
dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa
vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione
del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo'
riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del
medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio
attivita'" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di
"dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al
comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quella della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e
regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo
e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati
e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli
adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione
alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di
dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati,
nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le
imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le
attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179
(in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede
di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma,
in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata
raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il
Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere
sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o
delle Province autonome interessate»".
Art. 50
(Censimento)
1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per
l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le
operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle
procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche
di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a
soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento,
singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni
censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi
agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della
rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di
conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei
dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei
dati, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione
dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n.
322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di
censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa
richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel
rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi
statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle
operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti
nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento e revisione
delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle
risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di
censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle
rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato
con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti
territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento
dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009 e di cui al comma 6, lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino al 31
dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. ((30))
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con
decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del
censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al
comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti
preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di
anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di
comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente:
"6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono
emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano
Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche
gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni
censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate
secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi
previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o
reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6°
censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche
incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste
dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno
alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie
circolari alla definizione dei requisiti professionali dei
coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i
ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli
professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero
all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca
di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in
presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita
rimodulazione dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta
fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo 1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17.
-----------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che "Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di
cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015."
Art. 51
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di
distribuzione di gas naturale)
1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di
gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al ((comma 5 del presente
articolo)) da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di
accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per
autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni ((dalla data di
pubblicazione del presente decreto)) nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, ((lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla)) legge 2 dicembre 2005, n. 248,
che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed
artigianato e che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo,
non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di
prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare
controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in
relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la
violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, ((lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla)) legge
2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
((7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010")).
Art. 52
(Fondazioni bancarie)
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie e'
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino,
direttamente o indirettamente societa' bancarie, o partecipino al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni
di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.
((1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-ter. All'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, le parole: "non superiore al 10 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento".
1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la societa' bancaria conferitaria".
1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), e' aggiunta la seguente:
"k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento
sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente,
con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui
operano le medesime fondazioni")).
Art. 52-bis.
(( (Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di
accertamento con adesione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la
garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, puo' essere prestata anche mediante ipoteca
volontaria di primo grado per un valore, accettato
dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale
ovvero della somma oggetto di rateizzazione)).
Art. 53
(Contratto di produttivita')
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle
attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo
Stato, una quota non superiore ((all'11)) per cento delle risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a
valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su
un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna
devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita'
di delega, avendo in ogni caso presente la finalita' di un
contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata
al comma 1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura
delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 54-bis.
(( (Interventi a sostegno del settore della pesca marittima)
1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca
marittima, in caso di sospensione dell'attivita' di pesca, un
trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e'
concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili,
per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ed e' erogato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, nel limite
massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2009, n. 191.))
Art. 54-ter.
(( (Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere
soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa
comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene
erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione
pubblica")).
Art. 55
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto del differimento previsto dal presente comma .
Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate
per l'anno 2011 fino a 3.050 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", le parole da:
"Sigari" a: "Tabacco da masticare: 24,78%" sono sostituite dalle
seguenti:
"a) sigari ............................................. 23,00%;
b) sigaretti ........................................... 23,00%;
c) sigarette ........................................... 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette ............................ 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo .......................... 56,00%;
e) tabacco da fiuto .................................... 24,78%;
f) tabacco da masticare ................................ 24,78%";
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis
e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di
vendita rilevati nel trimestre precedente.";
c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del
centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un
prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo
39-quinquies, comma 2".
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali
livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le
percentuali di cui:
a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'Allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5, lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli
interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica
connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto
conto altresi' della elevata professionalita' richiesta per
l'espletamento di tale attivita', all'articolo 6 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione
disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative".
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica
destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150°
Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320
milioni di euro per l'anno 2010 nonche' di 4,3 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2020.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
5-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66,
COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
5-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
5-septies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 5
milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia.
6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di euro per
l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 224,3
milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni di euro per l'anno
2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e
di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 9, comma 31, dall'articolo 11, commi 5 e 15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo
50, comma 1, e dall'articolo 55, commi da 1 a 6, pari
complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5
milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno
2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si
provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, commi 15 e 16, dall'articolo 15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e dall'articolo 47, pari a
908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro
per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno
2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e
5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno
2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con
riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per
l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per
l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2010 mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e' ridotta
di 5,6 milioni di euro".
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di
ciascun Ministero
Triennio 2011-2013
(migliaia di Euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 7, comma 20)
=====================================================================
| amministrazione subentrante
| nell'esercizio dei relativi
enti soppressi | compiti ed attribuzioni
=====================================================================
Stazione Sperimentale per |
l'industria delle Conserve |
Alimentari (SSI CA) | CCIAA Parma
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale del vetro | CCIAA Venezia
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per la seta |
----------------------------------|
Stazione Sperimentale per i |
combustibili |
----------------------------------|
Stazione Sperimentale Carta, | CCIAA Milano
Cartoni e Paste per carta (SSCCP) |
----------------------------------|
Stazione Sperimentale per le |
Industrie degli Oli e dei Grassi |
(SSOG) |
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale per le |
Industrie delle Essenze e dei |
Derivati dagli Agrumi (SSEA) | CCIAA Reggio Calabria
---------------------------------------------------------------------
Stazione Sperimentale delle Pelli |
e Materie Concianti, di cui al |
decreto legislativo 29 ottobre |
1999, n. 540 | CCIAA Napoli
---------------------------------------------------------------------
((Banco nazionale di prova per le |
armi da fuoco portatili e per le | CCIAA Brescia
munizioni commerciali |))
---------------------------------------------------------------------
IPI, istituto per la promozione |
industriale |Ministero dello sviluppo economico
---------------------------------------------------------------------
Centro per la Formazione in |
Economia e Politica dello Sviluppo|
Rurale, istituito ai sensi |
dell'articolo 13 del decreto |
legislativo 29 ottobre 1999 n. 454|
----------------------------------| Ministero per le politiche
Comitato Nazionale Italiano per il| agricole e forestali
collegamento tra il Governo e la |
FAO, istituito con decreto |
legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 |
---------------------------------------------------------------------
Ente teatrale italiano, di cui |
alla legge 14 dicembre 1978, n. | Ministero per i beni e le
836 | attivita' culturali
---------------------------------------------------------------------
Ente Nazionale delle Sementi |
Elette (ENSE), istituito con |Istituto Nazionale di Ricerca per
decreto del Presidente della | gli Alimenti e la Nutrizione
Repubblica 12 novembre 1955, n. | (INRAN), di cui all'articolo 11
1461 |del decreto legislativo 29 ottobre
----------------------------------| 1999, n. 454
Istituto Nazionale Conserve |
Alimentari |
--------------------------------------------------------------------
Decreto Ministeriale 278 del 21 luglio 2010
Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278
"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238)
Il Ministro per la Solidarietà Sociale
di concerto con
i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e per le Pari Opportunità
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2.
Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi o documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine di congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3.
Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettera b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art. 4.
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 2000
il Ministro della solidarietà sociale
Turco
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro per le pari opportunità
Bellillo
Visto, il guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295