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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Delibera 151 del 25 luglio 1986
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
Coordinamento dell'art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge n. 114/1974 con la normativa della legge n. 222/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile".
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
- Visto l'art. 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito nella
legge 16 aprile 1974, n. 114 in virtu' del quale gli assicurati
che hanno gia' liquidato una pensione a carico delle Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi possono ottenere la pensione
nell'assicurazione comune utilizzando, ai fini del
perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, i contributi versati nell'A.G.O. ancorche' gia'
computati nella pensione della Gestione speciale;
- vista la legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della
disciplina dell'invalidita' pensionabile" che, in relazione al
livello di riduzione della capacita' di lavoro, ha istituito due
diverse prestazioni denominate, rispettivamente, assegno di
invalidita' e pensione di inabilita';
- visto l'art. 2 della citata legge n. 222/1984 che ammette al
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita'
l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' escludendone
il titolare della pensione di invalidita' liquidata con
decorrenza anteriore al I agosto 1984;
- considerata la necessita' di coordinare le disposizioni del
citato art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge
n. 114/1974 con le norme della citata legge n. 222/1984;
- preso atto che nella legge n. 222/1984 non si ravvisano
preclusioni al riconoscimento del diritto all'assegno di
invalidita' a carico dell'A.G.O. ai sensi del citato art. 2-ter,
in favore del titolare di pensione diretta di una Gestione
speciale dei lavoratori autonomi che possa far valere tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la prestazione richiesta;
- considerato che nei confronti del titolare di pensione di
invalidita' della Gestione speciale viene meno, una volta
ottenuto l'assegno di invalidita' dell'assicurazione comune, la
preclusione di cui al citato art. 2 della legge n. 222/1984 per
il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita';
- rilevato, tuttavia, che tale soluzione interpretativa, pur se
corretta con riferimento alla attuale situazione normativa,
determina una ingiustificata disparita' di trattamento nei
confronti dei titolari di pensione per invalidita' a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per i quali e' invece
preclusa la possibilita' di chiedere ed ottenere la pensione per
inabilita' ai sensi della legge 222/1984 citata;
- ravvisata l'opportunita' che venga rimossa la disparita' di
posizione evidenziata;
- visto il parere espresso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con nota del 4 aprile 1986;
- visto il parere espresso dal Comitato speciale del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti nella seduta del 18 giugno
1986,
DELIBERA
che ai sensi dell'art. 2 ter del D.L. n. 30/1974
convertito nella legge n. 114/1974, il titolare di pensione diretta
a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi ha
diritto a liquidare l'assegno di invalidita' ordinario o
privilegiato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti quando risultino soddisfatti tutti i
requisiti richiesti dalla legge n. 222/1984;
che il titolare di assegno di invalidita' conseguito ai
sensi del citato art. 2-ter a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ha diritto a liquidare
successivamente la pensione di inabilita' a carico della predetta
assicurazione quando risultino soddisfatte tutte le condizioni a
tal fine richieste dalla legge n. 222/1984.
DA' MANDATO
al Presidente dell'Istituto di richiamare l'attenzione
degli Organi legislativi sulla evidenziata disparita' di
trattamento che consegue alla applicazione della vigente normativa
in materia affinche' la stessa venga al piu' presto rimossa.
La presente deliberazione sara' trasmessa ai Ministeri del
Lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro ai sensi dell'art.
53, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Delibera 30 del 13 marzo 1987
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e sorelle di assicurato o di pensionato: cause di cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
- Visto l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 che
disciplina la pensione ai superstiti dell'assicurazione
obbligatoria I.V.S.;
- considerato che, a norma del predetto articolo, il
riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore
dei genitori dell'assicurato o del pensionato e' subordinato, tra
le altre, alla condizione che non siano titolari di pensione;
- considerato che per i fratelli e le sorelle dell'assicurato o
del pensionato il diritto alla pensione ai superstiti e'
riconosciuto a condizione che i medesimi siano rispettivamente
celibi e nubili, permanentemente inabili al lavoro e non titolari
di pensione;
- preso atto che il venir meno delle condizioni anzidette dopo il
conseguimento del diritto alla pensione ai superstiti non e'
stato finora considerato causa di cessazione del diritto alla
pensione e questo in mancanza di una esplicita disposizione in
tal senso;
- visto l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione la
quale, pronunciandosi sull'art. 18 della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047 in materia di pensione a carico della gestione speciale
dell'assicurazione generale obbligatoria per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, ha ripetutamente affermato il
principio secondo cui la titolarita' di una pensione diretta e'
di ostacolo non solo alla acquisizione del diritto alla pensione
di riversibilita' ma anche al mantenimento di tale diritto in
caso di acquisto dopo il conseguimento della pensione di
riversibilita';
- ritenuto che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione,
pur se riferito alla fattispecie di cui all'art. 18, comma 2,
della legge n. 104/1957, non possa influenzare, per la sua
valenza generale, le analoghe fattispecie disciplinate dall'art.
22 della legge n. 903/1965;
- ritenuto, peraltro, che l'applicazione estensiva del principio
giurisprudenziale recentemente consolidatosi non possa incidere -
anche in virtu' del principio di affidabilita' degli atti della
pubblica amministrazione e della esigenza di tutela della buona
fede del percipiente - sui diritti patrimoniali finora maturati
in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle titolari di
pensione ai superstiti nei confronti dei quali le anzidette cause
di cessazione del diritto si sono verificate in passato;
- visto il parere espresso dal Comitato Speciale del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 18 febbraio 1987,
DELIBERA
che l'acquisto della titolarita' di altra pensione da
parte dei genitori, dei fratelli o delle sorelle, la cessazione
dello stato di inabilita' o il matrimonio dei fratelli e delle
sorelle dell'assicurato o del pensionato danno luogo, se
intervenuti dopo il conseguimento della pensione ai superstiti,
alla cessazione del diritto a quest'ultima prestazione;
che nei casi in cui le predette cause di cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti siano intervenute anteriormente
alla data della presente deliberazione la soppressione della
pensione non possa avere effetto prima di tale data.
Delibera 324 del 13 giugno 2000
Oggetto: Articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638. Titolarità di due pensioni
inferiori al trattamento minimo. Individuazione della pensione da integrare.
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 13 giugno 2000)
visto l’articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638 secondo cui "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione";
preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 17 febbraio 1984 e dei criteri applicativi adottati dall’Istituto secondo cui:
1) l'integrazione al minimo spetta sulla pensione su cui è erogato il trattamento minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione;
2) a parità di importo, l'integrazione spetta sulla pensione a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
3) nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
vista la sentenza n. 18 del 1998 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983;
avuto riguardo alle sentenze n.7840 e n.10276 del 1998 con cui la Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di titolarità di due pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui una costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha confermato i criteri in atto nell’Istituto per tale ipotesi;
tenuto conto delle sentenze n.781 n.1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n.8562 del 1999, con cui la Corte di Cassazione, nell’esaminare fattispecie relative alla titolarità di due pensioni a carico di gestioni diverse, di cui una a carico del FPLD costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha stabilito che deve essere fornita una interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638, osservando che "nella prima parte è disciplinato il caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse secondo cui l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota e, nella seconda parte, il caso del concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione. In tale ultima ipotesi la norma dispone che l’integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla sola pensione diretta; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.";
osservato che l’interpretazione letterale della norma delineata dalla giurisprudenza, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni in atto, comporterebbe:
che il criterio di attribuire il trattamento minimo sulla pensione costituita da più di 780 contributi non dovrebbe essere applicato in caso di titolarità di pensione a carico del FPLD e di pensione a carico di altra gestione, mentre dovrebbe sempre trovare applicazione in caso di titolarità di pensioni a carico della stessa gestione anche quando si tratti di gestione dei lavoratori autonomi, senza tener conto del fatto che per le pensioni a carico di tali gestioni non ha mai assunto alcuna rilevanza la circostanza che le stesse siano state liquidate con più di 780 contributi settimanali;
che l’integrazione dovrebbe essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato solo in caso di pensioni a carico di gestioni diverse;
considerato che l’applicazione generalizzata del criterio giurisprudenziale comporterebbe, per un consistente numero di pensionati, una riduzione del livello pensionistico erogato attualmente, con conseguente insorgere di un nuovo filone di contenzioso;
ritenuto che non sia possibile, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di entrata in vigore della legge n.638 del 1983, adottare per le situazioni di plurititolarità in essere criteri che comporterebbero una riduzione di tale livello pensionistico;
considerato che a tutt’oggi non è stata emanata una norma di legge che, nel disciplinare con nuovi criteri la materia, faccia salvi i trattamenti in essere più favorevoli;
ritenuto che sia necessario rinnovare l’intervento sul Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale affinché vengano intraprese iniziative legislative che tengano conto dei criteri di cui al precedente alinea, al fine di evitare un nuovo filone di contenzioso;
tenuto peraltro conto che l’Istituto risulta sistematicamente soccombente nei giudizi instaurati dai pensionati lesi dall’applicazione dei criteri in vigore e che l’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che detti giudizi non debbano essere ulteriormente coltivati;
vista le relazione predisposta sull’argomento;
su proposta del Direttore Generale;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni normative in materia;
d e l i b e r a
per le situazioni di plurititolarità che insorgono da data successiva a quella della presente deliberazione, di dare applicazione ai criteri enunciati dalla Cassazione;
per le situazioni di plurititolarità già in essere, di procedere all’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità, solo a seguito di richiesta da parte degli interessati;
per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n.140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere.
>
Visto
IL SEGRETARIO
Visto
IL PRESIDENTE
Dr. U. Fumarola
Prof. M. Paci
Delibera 478 del 31 ottobre 2000
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
VALUTAZIONE DEL REQUISITO DEL CARICO RICHIESTO PER I FIGLI MAGGIORENNI INABILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- visto l'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte";
- visto, altresì, il 7°comma dello stesso articolo 22 il quale stabilisce che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";
- preso atto che, ai fini della valutazione della non autosufficienza economica dei figli superstiti inabili, necessaria per l'accertamento del requisito del carico, in mancanza di esplicite indicazioni legislative, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è stato a suo tempo mutuato il criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari;
- tenuto conto che tale criterio è stato adottato in applicazione della delibera n. 206 del 12 settembre 1980 del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, stante il notevole lasso di tempo trascorso, lo stesso non sia più adeguato e debba pertanto essere modificato;
- considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, quindi, può essere adottata, ai fini di interesse, il medesimo limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n.33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali;
- vista la relazione predisposta dagli Uffici;
su proposta del Direttore Generale
DELIBERA
di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della presente delibera, nel senso di:
utilizzare per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.