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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Legge 379 dell'11 aprile 1955
Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Vigente al: 14-10-2014
CAPO I.
Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
Art. 2.
Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto
la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potra' competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.
Art. 3.
Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio
alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con ilregio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 dellalegge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.
L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato
dal comma precedente che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', oppure goda di retribuzione annua contributiva - da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo - inferiore a lire 90.000, nonche' per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino pero' applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia
l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facolta' della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati
dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi, del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.
Art. 4.
La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui
all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate", rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
Art. 5.
Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data
da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non e' obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.
Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione
alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuera' ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.
Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto
la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considerera' come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1 gennaio 1953 - da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'art. 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 - aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1 gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva della indennita' di carovita o di indennita' analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si consirera' come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.
CAPO II.
Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N.274)).
Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio:
a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);
c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).
Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.
Art. 8.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha
effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attivita' di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennita' di cui al primo comma dell'art. 6 o alla pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:
a) l'indennita' indiretta una volta tanto, quando il servizio
utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;
b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di
almeno 15 anni;
c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la
durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto e' conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 13 marzo 1938, n. 680.
Per il conseguimento del diritto all'indennita' o alla pensione
indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, pero', ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, nonche' postuma.
Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di
privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplato nell'art. 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.
Art. 9.
Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilita'
della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.
Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione
dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennita' una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione gia' conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.
Art. 10.
Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti
articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni. (1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che a partire dal 1 gennaio 1958, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non
inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata
di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di
riversibilita'.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che
"A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive
modificazioni e' soppressa."
Art. 11.
Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla
cessazione dal servizio, l'indennita' indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale gia' corrisposto all'iscritto, nella forma di indennita' diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la predetta eventuale indennita' ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.
CAPO III.
Retribuzione contributiva e determinazione della
pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 12.
L'acertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base
alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
A partire dal 1 gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno
solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.
Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera
soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sara' riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attivita' di servizio, essa sara' considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennita' di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennita' di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennita' di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennita' di caropane in una importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilita', gli altri eventuali elementi - costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.
Art. 13.
Nel caso di iscritto, che alla data del 1 gennaio si trovi
temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, pero', essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorita' tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.
Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la
retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina, prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla, data di assunzione o di riassunzione in servizio.
Art. 14.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva
e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:
il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione
fino all'ultimo giorno del mese;
il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno
precedente quello del termine dell'interruzione.
Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti
alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19:
le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si
verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;
le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese
si considerano come avvenute alla fine del mese.
Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua
contributiva e' pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.
Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo,
l'importo dei contributi dovuti alle Casse e' calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.
Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso
dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.
Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso
dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.
Art. 15.
A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni
iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.
A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni
iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti.
Art. 16.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni
iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo e' pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10.
Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua
pensionabile e' pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma dello stesso art. 14.
Art. 17.
Per ciascun iscritto, gia' in servizio alla data da cui ha effetto
la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio, utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1 gennaio 1954, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo.
L'importo di tale retribuzione in nessun caso puo' essere inferiore
a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5.
Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica
di cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.
La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio
utile prestato durante l'anno 1954, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'art. 16.
Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi
precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1954 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1 gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorita' tutorie. Non sussiste, pero', la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni dei trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.
Art. 18.
Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1
gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000.
Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si
attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.
Art. 19.
Per ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per
base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge.
Alla data della, cessazione dal servizio, la pensione teorica
risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
Art. 20.
Per ciascun iscritto di cui all'art. 17 che alla data da cui ha
effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954, e con riferimento a tale data:
a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione
della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa, alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonche' l'assegno supplementare;
b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione
della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una, retribuzione annua costante di lire novantamila e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;
c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del
primo comma dell'art. 19.
Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti
superiore alla quota di cui alla lettera e), all'iscritto si attribuisce l'importo piu' favorevole come quota di pensione teorica al 1 gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'art. 17. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 rimangono abrogate le norme contenute nell'art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
CAPO IV.
Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 21.
Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' data facolta'; agli effetti del trattamento di quiescenza di riscattare, in una sola volta o in piu' volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:
a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e
dell'art. 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;
b) i servizi indicati alle lettere a), b), e), d), e) dell'art.
76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;
c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della
legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.
La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non
trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, D. 680.
Art. 22.
I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a
riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.
Art. 23.
Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con
deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.
I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti
parti:
a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;
b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di
interruzione del servizio utile.
Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi,
computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, pero', le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'art. 14.
Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come
immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, gia' attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.
Art. 24.
In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui
all'art. 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.
Il contributo da versarsi in una sola volta per la validita' del
riscatto e' pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.
Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo
contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella 6 con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento puo' essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.
Art. 25.
Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1 gennaio
1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.
Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al
1 gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.
I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia
stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.
Art. 26.
Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art.
19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell'art. 23, qualora nello stesso anno solare-intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile - vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte gia' considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'art. 16.
Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1 gennaio 1954, i
servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera, durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.
Art. 27.
Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza e'
determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.
Art. 28.
L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto o
dell'indennita' indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, e' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.
Art. 29.
L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo
dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilita' di cui allalegge 26 novembre 1953, n. 877, e' pari alla, pensione teorica di cui all'art. 27.
L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio e' pari
a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.
Art. 30.
L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e cosi' pure quello
della pensione diretta di privilegio - in nessun caso puo' superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.
L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in
nessun caso puo' essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al collina precedente.
Art. 31.
Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio
presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.
Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di
cessazione, si determinano:
la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese
intero;
la rispettiva retribuzione annua contributiva.
Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive
relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota - pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 - quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120.
Nei caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto
come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma, delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.
Art. 32.
L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera
b) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonche' quello della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.
La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui
all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo
intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.
Art. 33.
A partire dal 1 gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui
all'art. 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo - i cui valori unitari sono riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.
Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione
chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualita' vitalizie riportati nella tabella B unita alla presente legge.
CAPO V.
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
Art. 34.
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con
legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione: di Cassa per le pensioni ai sanitari.
Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati
dalla lettera d) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo e' a carico dei predetti enti.
Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in
materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera d) del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Art. 35.
I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio
alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualita' vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualita' predetta.
La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualita' di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei
riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purche' essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facolta', in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.
680."
Art. 36.
I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.
La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla
Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualita' di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione
del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che "Con effetto dal 1 gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'articolo 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardanti da
apposito contratto a tempo indeterminato."
Art. 37.
Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facolta' di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.
Art. 38.
L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua
contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e' obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purche' l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000.
Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso
o si avvalga della facolta' di iscrizione alla Cassa, l'asilo e' tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia
dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, e' data facolta' agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa, per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente,
gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza
dall'esercizio della facolta' di cui al primo comma; la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione
della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati
dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la
istituzione delle quali, pur conservando l'unicita' di amministrazione, e' stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonche' l'ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facolta' della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.
Art. 40.
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita'
degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma delCodice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.
Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni
dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse per' le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135
(in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163 ) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n.
965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le
orfane solo se nubili o vedove"
Art. 41.
In nessun caso e' consentito di ottenere la trasformazione in
indennita' una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui 4 comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza.
Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del
citato art. 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto, e' ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonche' quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
Art. 42.
Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione
diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e all'art. 8, lettera c) e ultimo comma.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi
degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.
Art. 43.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e
degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermita' rientrino tra quelle contemplate dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'ascrizione ad una delle lettere di cui alla, tabella E annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione puo' chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.
Resta fermo che il Ministro per il tesoro stabilisce, a carico dei
bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformita' delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 883.
Art. 44.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai
superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concesso l'assegno di superinvalidita' di cui ai commi primo e terzo dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella E annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.
Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza
ed altri enti, l'assegno di superinvalidita' di cui al comma precedente e' attribuito per quote, in conformita' alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.
Art. 45.
Le norme di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, si
applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalita' stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 luglio 1961, n.714 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione della presente legge."
Art. 46.
A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel
caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attivita' di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennita' una volta tanto e' tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova - o gli orfani - cui compete la pensione e' tenuta al versamento della meta' del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione puo' ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.
Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire
dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attivita' di servizio dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - e' ridotto alla meta' qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.
Art. 47.
A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli
iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto e' deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.
CAPO VI.
Disposizioni finali.
Art. 48.
Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle
norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di
previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.
Art. 49.
La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del
proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. ((6))
Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico
successivo alla data di pubblicazione della presente legge verra' compilato con riferimento:
al 1 gennaio 1955, per la Cassa sanitari;
al 1 gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;
al 1 gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;
al 1 gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.
Il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - e' autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 18 novembre 1975, n.586 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1 gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di
previdenza."
Art. 50.
La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA -
ERMINI - TREMELLONI
- VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A
1) La tabella A riporta, per le diverse durate di servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, espresse in anni e mesi, i valori delle pensioni teoriche riferite ai termine delle predette durate e ad ogni lira di retribuzione annua pensionabile attribuita all'iscritto per le durate stesse.
2) Si indichi:
con 1, 2,.., n, la successione degli anni Solari durante i quali l'iscritto abbia svolto il servizio utile; con R1, R2,..., Rn, la successione delle retribuzioni pensionabili attribuite per ciascun anno, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto nell'anno solare s (1
< s < n) non abbia alcun mese di servizio utile, la
relativa retribuzione R2, si considera pari a zero;
con u e v, rispettivamente, i numeri degli anni e dei mesi, esprimenti l'intera durata del servizio utile.
Inoltre, per l'iscritto che nell'anno solare n della cessazione dal servizio abbia m mesi di servizio utile, si indichi con Ca,m il valore della tabella A, corrispondente ad anni a e mesi m.
3) La pensione teorica di cui all'art. 19, comma primo, da calcolarsi al termine del servizio utile si ottiene aggiungendo alla pensione teorica base, che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua pensionabile del primo anno solare, R1, fosse rimasta costante per l'intera, durata del servizio utile, gli incrementi riferibili alle successive Variazioni della retribuzione, avvenute a partire da quella iniziale e alle rispettive durate intercorrenti tra le date di inizio delle variazioni stesse e quella della cessazione dal servizio.
Pertanto, la pensione teorica, Pn, nel caso in cui m sia inferiore a 12, e' espressa dalla formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
e, nel caso in cui m = 12, e' espressa dalla formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
4) Per ciascun iscritto, in base alla formula (1°), puo' calcolarsi, con la seguente espressione, la pensione teorica Pk riferita al termine del Kmo anno solare del servizio utile:
Parte di provvedimento in formato grafico
in cui Ck - indica il valore della tabella A relativo alla durata del servizio utile in anni e mesi fino al termine del Kmo anno solare.
La pensione teorica riferita alla fine dell'anno solare successivo, Pk + 1, puo' determinarsi con la formula ricorrente:
Pk + 1 = 1,055 + Rk + 1 C1,0
5) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto in una sola volta, relativamente a ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 23, si calcola:
1° la durata del periodo - a1, m1 - espressa in anni e mesi;
2° intervallo di tempo - a2, m2 - tra il termine del predetto periodo considerato nel modo indicato all'ultimo comma del citato art. 23 e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;
3° la somma - a3, m3 - delle durate di cui ai numeri 1° e 2°;
4° la retribuzione annua pensionabile, Rc, da prendersi a base del riscatto, in applicazione del citato ultimo comma dell'art. 23.
Per il periodo suindicato, la quota di pensione teorica di cui al primo comma dell'art. 24 e' data dalla espressione:
Rc X (Ca3, m3 - Ca2, m2) oppure, usando la tabella, D dei montanti di una lira, dall'espressione:
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A.
Pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira, risultanti dalla trasformazione in rendita, mediante il coefficiente fisso 9,40, del montante demografico-finanziario del contributo annuo di 10,5 centesimi, calcolato al tasso del 5,50%.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B.
Valori delle annualita' vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete calcolate in base alla mortalita' degli insegnanti pensionati (1895-1914) aggiornata con quella della popolazione generale italiana - Maschi - (1930-1932).
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C.
Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli iscritti che si siano avvalsi della facolta' di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni quindici.
(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D.
Valori dei montanti di una lira calcolati ai tassi annui del 4,75 e del 5,50 per cento
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E.
Coefficienti moltiplicatici da applicare alla retribuzione pensionabile annua riferita al 1 gennaio 1954, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile annua costante, da attribuire ai servizi anteriori a tale data, ai sensi del comma secondo dell'art. 17.
Legge 25 del 19 gennaio 1955
(in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 35). - Disciplina dell'apprendistato (1) (2) (3) (A).
(1) Vedi, anche, art. 21, l. 28 febbraio 1987, n. 56; art. 16, l. 24 giugno 1997, n. 196; d.m. 8 aprile 1998.
(2) L'art. 14, d.m. 7 novembre 1996, n. 687 ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate. Le funzioni loro spettanti sono state devolute alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
(3) Legge abrogata dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27.
(Omissis).
TITOLO I
COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO
ARTICOLO N.1
Art. 1.
[ Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale (1) .] (2)
(1) Vedi l'articolo 7 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
[L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Omissis (1).
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa (2) (3). ] (4)
(1) Comma prima inserito dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424 e, successivamente, abrogato dall'articolo 85, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 424.
(3) Vedi, anche, art. 21, l. 28 febbraio 1987, n. 56.
(4) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO II
ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA
ARTICOLO N.3
Art. 3.
Omissis (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 85, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
[ L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto .] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 5, lettera c), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
[Nelle località dove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite. ](1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
[(Omissis) (1).
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (2) (3). ] (4)
(1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(2) Vedi, anche, art. 21, comma 5, l. 28 febbraio 1987, n. 56.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, l. 2 aprile 1968, n. 424.
(4) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO III
DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DI LAVORO
ARTICOLO N.7
Art. 7.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 6, l. 24 giugno 1997, n. 196. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.8
Art. 8.
[I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.9
Art. 9.
[Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.10
Art. 10.
[L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.
È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi (1). ] (2)
(1) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 2, della l. 3 febbraio 2003, n. 14.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO IV
DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA
ARTICOLO N.11
Art. 11.
[Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo (1);
g) di accordare all'apprendista, senza opera; re alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;
[ l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (2) ]. ] (3)
(1) Lettera così sostituita dall'articolo 2 della l. 2 aprile 1968, n. 424.
(2) Lettera prima sostituita dall'articolo 2 della l. 2 aprile 1968, n. 424, e, successivamente, abrogata dall'articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 276.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.12
Art. 12.
[L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.13
Art. 13.
[La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c) , dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.14
Art. 14.
[La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.15
Art. 15.
[Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto (1). ] (2)
(1) Articolo modificato dall'articolo 1 della l. 8 luglio 1956, n. 706.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA (1) (1) Vedi artcolo 1 del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10.
ARTICOLO N.16
Art. 16.
[La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.17
Art. 17.
[La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.18
Art. 18.
[Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.19
Art. 19.
[Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO VI
PREVIDENZA E ASSISTENZA
ARTICOLO N.20
Art. 20.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 4, della l. 21 dicembre 1978, n. 845. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.21
Art. 21.
[Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art.1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati (1) (2). ] (3)
(1) Articolo così modificato dall'articolo 3 della l. 8 luglio 1956, n. 706.
(2) Vedi articolo 22 della l. 28 febbraio 1987, n. 56.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.22
Art. 22.
[Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 310 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 180 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione (1).
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure (2):
a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
e) per assegni familiari, lire 6.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. (3) (4)] (5)
(1) Importi fissati dall'articolo 119 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) La misura della ripartizione dell'importo delle marche assicurative è stata così modificata dall'articolo 4 della l. 8 luglio 1956, n. 706. Gli importi sono stati successivamente più volte aumentati.
(3) Articolo così modificato dall'articolo 4 della l. 8 luglio 1956, n. 706.
(4) Vedi articolo 22 della l. 28 febbraio 1987, n. 56.
(5) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO VII
SANZIONI PENALI
ARTICOLO N.23
Art. 23.
[I datori di lavoro sono puniti:
a) Omissis. (1);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 154 per ogni violazione alle norme dell'art. 11 (2).
(Omissis) (3) .] (4)
(1) Lettera così modificata dall'articolo 78, comma 1, del D.LGS 30 dicembre 1999, n. 507e, successivamente, abrogata dall'articolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002, n. 297.
(2) Lettera così modificata dall'articolo 78, comma 1, del D.LGS 30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(4) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.24
Art. 24.
[ Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO VIII
DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO
ARTICOLO N.25
Art. 25.
[Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato (1) si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore re a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente (2). ] (3)
(1) Vedi articoli 1e4 della l. 25 luglio 1956, n. 860.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 5 della l. 8 luglio 1956, n. 706.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.26
Art. 26.
[Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.27
Art. 27.
Omissis. (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1, del D.LGS. del 19 dicembre 2002, n. 297. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.28
Art. 28.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, della l. 21 dicembre 1978, n. 845. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.29
Art. 29.
[Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) Omissis. (1);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 413 per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato (2).
(Omissis) (3) .] (4)
(1) Lettera modificata dall'art. 78, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507e, successivamente, abrogata dall'articolo 8, comma 1, del D.LGS. del 19 dicembre 2002, n. 297.
(2) Lettera così modificata dall'art. 78, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(4) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
TITOLO IX
NORME FINALI
ARTICOLO N.30
Art. 30.
[Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge (1).
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a euro 77. ] (2)
(1) Vedi regolamento di cui al D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.31
Art. 31.
[Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.32
Art. 32.
[In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
ARTICOLO N.33
Art. 33.
[È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Legge 370 del 03 maggio 1955
Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Gazzetta Uff. 16/05/1955, n.112
EPIGRAFE
Legge 3 maggio 1955, n. 370 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112). - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi (1) (2).
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(2) Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(Omissis).
ARTICOLO N.1
Art. 1.
[Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
[Per i richiami del personale indicato negli artt. 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel D.L. 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella L. 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
[Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
[Alla fine del richiamo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.
Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
[Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (1). ] (2)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 12, comma 2, d.lg. 758/1994 cit.).
(2) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.7
Art. 7.
[La vigilanza per l'applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Legge 692 del 4 agosto 1955
(in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 189). - Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (1).
(1) L'INAM è stato disciolto, ora Servizio sanitario nazionale e INPS.
(Omissis).
ARTICOLO N.1
Art. 1.
Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:
1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle forme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso (1).
Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 7 e 8 della L. 30 ottobre 1953, n. 841;
2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;
3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:
a) alla moglie, purché non separata legalmente per la sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro (2);
c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;
d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.
(1) Vedi anche l'art. 3, l. 29 novembre 1957, n. 1177 e la l. 26 luglio 1965, n. 975.
(2) Vedi anche l'art. 48, l. 30 aprile 1969, n. 153.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:
1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;
5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente (1).
(1) Numero aggiunto dall'art. 1, l. 29 novembre 1957, n. 1177.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria (1).
L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.
Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (2).
Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni su lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 31 dicembre 1961, n. 1443.
(2) Vedi anche il d.m. 21 dicembre 1956.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, d.l. 4 maggio 1977, n. 187, conv. in l. 11 luglio 1977, n. 395, a decorrere dal 1° giugno 1977.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2 dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.
Tale onere è posto a carico:
a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che assume la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" (1), - per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria;
b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dell'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;
d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.
A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale (2).
Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati (1), si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della L. 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione (3).
(1) Per l'attuale denominazione del Fondo, vedi il quinto comma dell'art. 5, l. 31 dicembre1961, n. 1443.
(2) Vedi anche il d.m. 4 marzo 1964.
(3) Vedi, ora, la l. 31 dicembre 1961, n. 1443.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della L. 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al D.L. 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati (1).
(1) Vedi, ora, la l. 31 dicembre 1961, n. 1443.
ARTICOLO N.7
Art. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8, della L. 30 ottobre 1953, n. 841, nonché per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge (1).
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.
(1) Vedi anche la l. 29 novembre 1957, n. 1177.
ARTICOLO N.8
Art. 8.
In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
ARTICOLO N.9
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto:
a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.
Legge 1122 del 9 novembre 1955
Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Vigente al: 31-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e
indennita' da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (1) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209
(in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180."
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
256 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti
del quinto della residua parte."
Art. 2.
Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto
alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.
In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del
datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.
L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il
datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
Art. 4.
Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.
Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni trenta
dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
Non e' ammessa l'azione avanti l'autorita' giudiziaria prima che
sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
Art. 5.
I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto e' previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n.
391.
Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila,
il contributo e' sempre commisurato su tale limite.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente
legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualita' fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i
giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.
Il datore di lavoro e', inoltre, obbligato a notificare
all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.
Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse
all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 8.
Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi
dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.
Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora
nella misura legale.
Art. 9.
Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di
contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.
Art. 10.
All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 11.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e
dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.
Art. 12.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore
somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro, e in genere le persone preposte al lavoro, ove
si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costuisca reato piu' grave.
Sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 la mancanza o
la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 7 della presente legge.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine
di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, e' punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio
dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Art. 13.
Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il
contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.
Art. 14.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre
norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
L'Ispettorato del lavoro e' autorizzato ad avvalersi per la
vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.
Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti
rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo.
Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone
incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
- MORO - ANDREOTTI
- GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO