-
AOI e altre prestazioni
-
AOI e congedo straordinario
-
AOI e Versamenti Volontari
-
Assegno ordinario di invalidità
-
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
-
Cumulo assegno-redditi da lavoro
-
Decorrenza
-
Determinazione della misura
-
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
-
Istruttoria delle domande di AOI
-
Limite alla presentazione di nuova domanda
-
Non reversibilità dell'AOI
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti sanitari
-
Rischio precostituito
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
-
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Legge 14 del 2 febbraio 1970
Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
Vigente al: 26-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore
dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della
presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
i contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n.
14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo
unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della
retribuzione lorda imponibile."
Art. 3.
Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale.
Art. 4.
Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative.
Art. 5.
La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 6.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
MAGRI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Legge 336 del 24 maggio 1970
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Vigente al: 23-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per
l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5)
che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri
miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a
richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
Art. 3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.261, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N.355)).
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e'
concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.
Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo
la applicazione dei precedenti articoli.
I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in
applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Art. 4.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale
dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato,
rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo
1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al
precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Legge 898 del 1° dicembre 1970
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere
mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
Art. 2.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito
religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle
cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
puo' essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge
e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per
fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi
i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore
morale e sociale;
((b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione));
((c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio
ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio));
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i
delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli
570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio
((. . .)).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento
successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo
la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato
per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e'
ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da
uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del
presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la
separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto
quando la separazione di fatto stessa e' iniziata ((almeno due anni
prima del 18 dicembre 1970)).
((In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre
anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta)); nella separazione di fatto
iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono
dalla cessazione effettiva della convivenza.
((. . .)).
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e' concluso
con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato,
quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di
punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
(( g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164)).
Art. 4.
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del
luogo in cui il coniuge convenuto ha esidenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'uno o dell'altro coniuge. ((6))
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori,
da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile
ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal
momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 169 (in
G.U. 28/5/2008 n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla
relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole
"del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in
mancanza,".
Art. 5.
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con
sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove
venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della
sentenza.
((La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito
del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare
la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli
meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza
di una delle parti)).
La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli
per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il tribunale puo', in caso di palese
iniquita', escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non
puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al
presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e
ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)).
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto
delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della
decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore
dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie
sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il
giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da
ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun
altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente
mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si
estingue se egli passa a nuove nozze.
Art. 6.
((1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice
civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati
durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di
passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove
il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in
relazione all'eta' degli stessi, puo' essere disposto l'affidamento
congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con
cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonche' le modalita' di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potesta'
su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al
tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni
dettate, il tribunale valutera' detto comportamento al fine del
cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al
genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli
convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini
dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche
dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu'
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potesta'
sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi
al godimento dell'usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad
uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di
cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli
e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', l'audizione dei
figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della
prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma
8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai
figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento
automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto)).
Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile e' cosi'
modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore
che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge
ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso".
Art. 8.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' imporre allo obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5
e 6.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
((Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al
coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia,
il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti
per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento
ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti
terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui
spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il
giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e' stabilita
la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge
cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a
quest'ultimo oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo'
disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare
l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla
corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette
a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta' per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6)).
Art. 9.
1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i
provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative
alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita',
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza. ((5))
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri
assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto
della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo
articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ((5))
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente,
i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al
trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione
di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto
notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale
risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
--------------
AGGIORNAMENTO (1a)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n.
202 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale
esercizio di facolta' di prova".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 5)che "Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano
nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5
deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da
parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970".
Art. 9-bis.
((A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla
corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5,
qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso
dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico
dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della
entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle
sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle
loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire
in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il
beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di
bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere
nuovamente attribuito)).
Art. 10.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve
essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del
tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato
civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli
effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 1987, N. 74))
Art. 12.
((1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento
del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel
caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE
Art. 12-bis.
((1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di
assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita'
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a
maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita'
totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso
con il matrimonio)).
Art. 12-ter.
((1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la
morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita
automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun
genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si
consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza,
per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante
causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)).
Art. 12-quater.
((1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla
presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve
essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio)).
Art. 12-quinquies.
((1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge
nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge)).
Art. 12-sexies.
((1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione
dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge
si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale)).
Legge 381 del 26 maggio 1970
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.
Vigente al: 23-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta'
superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire
12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita
durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio)).
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. (2) (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un
tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A
decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000."
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A
decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha
disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio
1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato
dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili"
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che
" Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione
non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e
17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in
favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia
stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche'
l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che
viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."
Art. 2.
(Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato
non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui
redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della
presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del
prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno
e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far
parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7
del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173,
rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato
del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un
medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal
Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al
primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la
Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,
nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato
puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta
semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una
commissione consultiva, composta dal direttore generale
dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un
funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro
con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Art. 3.
(Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale -
Presentazione delle domande di concessione)
((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal
secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione
sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale,
nominata dal medico provinciale e cosi' composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua
sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un
funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un
ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di
igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione
sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal
capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera
direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero
dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a
tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza,
debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
Art. 4.
(Ricorsi - Commissione sanitaria regionale)
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale
l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione,
nominata dal Ministro per la sanita' e cosi' composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato
dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato
dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della
sanita' o del Ministero dell'interno.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del
segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e
notificata in via amministrativa all'interessato.
Art. 5.
(Tutela giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo
comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, e' ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e
amministrativi.
Art. 6.
(Adempimenti del segretario della commissione sanitaria provinciale)
Il segretario della commissione sanitaria provinciale, entro tre
giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le
domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano
state accertate le condizioni del sordomutismo.
Provvede, altresi', a trasmettere mensilmente gli elenchi dei
nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Art. 7.
(Decorrenza dell'assegno)
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle
provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e'
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere
corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le
quote gia' maturate. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 13 dicembre 1986, n.912 ha dipsosto (con l'art. 1 comma 2) che
"L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve
intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile,
deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno
diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate
dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso
sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa.
Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti
da sordomutismo."
Art. 8.
(Modalita' di erogazione dell'assegno)
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento
dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero
dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture, di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
Art. 9.
(Scadenza delle rate)
L'assegno e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di
ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.
Art. 10.
(Sordomuti ultrasessantacinquenni)
Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui
all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su
comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione
della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della
pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti
comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla
data indicata al precedente comma. ((9))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno."
Art. 11.
(Disposizioni transitorie)
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli
interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno
mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.
L'Ente trasmette, altresi', le istanze e i ricorsi non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni che siano in godimento
del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei
pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento
previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e
dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze
in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di eta'
inferiore ai 65 anni.
Per i sordomuti di eta' superiore ai 65 anni, la prefettura
continuera' l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a
quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvedera'
alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di
cui all'articolo 10.
La prefettura inoltrera' all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale,
le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti
ultrasessantacinquenni.
Art. 12.
(Norme per la revisione)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui all'articolo 2, puo' disporre accertamenti sulla permanenza delle
condizioni di assistibilita', previste dalla presente legge, nei
confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la
revoca della concessione.
Avverso tale provvedimento, e' ammesso ricorso nei termini e con le
modalita' di cui agli articoli 2, 4, 5.
Art. 13.
(Finanziamento)
Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di
assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente
legge e' stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di
previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire
900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1
della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a
lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente
destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma
del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo
di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970
con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di
previsione della spesa per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Abrogazione)
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI
- COLOMBO - DONAT-CATTIN
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Legge 1088 del 14 dicembre 1970
Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini
colpiti da tubercolosi.
Vigente al: 24-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e'
corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di
180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe
in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in
costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le
festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200
giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima,
quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma
precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura
ambulatoriale.
L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico
dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti,
di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore
industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in
luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di
lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e'
dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia
diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno, l'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre 1970, n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
Art. 2.
Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero
in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti
da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennita'
post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo
pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni
familiare a carico. Tale indennita' non e' cumulabile con
l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennita' post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui
l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera
retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14
novembre 1963 n. 1540, e' ridotta alla meta' per i familiari a carico
degli assicurati.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta
a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso
di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia
responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria,
previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero
e della commissione degenti". ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno, l'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre 1970, n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
Art. 3.
Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od
economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto per le
feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare
a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del
lavoratore assicurato.
Art. 4.
Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico,
spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di
cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni
di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili
in rate mensili posticipate. ((2))
Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a
carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle
loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in
relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due
anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. ((2))
Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e'
concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario
un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora
nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo
anno di eta', ai fini del rinnovo biennale della concessione
dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui ai comma
precedente.
L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione
continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge.
((L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno
successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto
dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro
novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento
post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto
termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al
beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex
assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni
fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge)).
L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura
o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo
e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidita'
pensionabile.
Per tale accertamento l'istituto nazionale della previdenza sociale
puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti
dai consorzi provinciali.
Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di
sostentamento di cui ai commi precedenti, e' ammesso il ricorso in
via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi
previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano
per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 marzo 1987, n.88 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo
dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come
sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975,
n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili".
Art. 5.
((I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non
assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al
minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto
al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a
carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del
Servizio sanitario nazionale.
L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella
post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse
modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle
corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli
assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi
del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di
sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al
primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del
mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L.
25.000)).
Art. 6.
I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono
essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate
le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2
febbraio 1968, n. 132.
Art. 7.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni
previste dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1971.
Art. 8.
I nuclei familiari, dei quali uno o piu' componenti sia stato
ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla
attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari
costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.
Art. 9.
((Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli
enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi
un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo
di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da
tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di
cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed
orario adeguati alle residue capacita' lavorative.
La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli
regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di
anzianita'.
In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al
lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile
1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario
Provinciale)).
Art. 10.
E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi
per:
a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di
eta', figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di
ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in
servizio presso ospedali sanatoriali;
c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di
eta', che si trovano in zone depresse ad alta morbosita'
tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed
ospedali psichiatrici;
e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro
iscrizione alle universita';
f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. ((3))
Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai
servizi per la vaccinazione.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si
provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della
sanita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva
la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su
proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per
il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite
le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione contro la
tubercolosi.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1)
che "Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina
preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati:
l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
[...]".
Art. 11.
All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato
dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno
finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI
- DONAT-CATTIN -
FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE