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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Vigente al: 21-9-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale
in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2.
(Oggetto della formazione professionale)
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i
cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi
anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.
Art. 3.
(Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione
professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione
professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando
le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani
regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita'
formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini
della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di
formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e
comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica
competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali
delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 4.
(Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai
precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle
attivita' di formazione professionale;
b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi
relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori
caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,
nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti
di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni
pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per
l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle
attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Organizzazione delle attivita')
Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti
requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita';
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Art. 6.
(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)
La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
Art. 7.
(Programmazione didattica)
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista
dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della
programmazione didattica delle attivita' di formazione
professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono
avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione
didattica dovra' conformarsi a criteri di brevita' ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuita'
e l'organicita' degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovra' altresi' tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.
Art. 8.
(Tipologia delle attivita')
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Art. 9.
(Personale addetto alla formazione professionale)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle
funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza
della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio
regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo
della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5,
secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attivita'.
Art. 10.
(Raccordi con il sistema scolastico)
Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione
del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
Art. 11.
(Rientri scolastici)
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del titolo.
Art. 12.
(Diritti degli allievi)
La frequenza di corsi di formazione professionale e' equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.
Art. 13.
(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)
La facolta' di differire il servizio militare di leva e le
agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo
precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14.
(Attestato di qualifica)
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al
conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione
ai pubblici concorsi.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142))
Art. 16.
(Formazione per gli apprendisti)
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui
all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita'
teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n.
25.
Art. 17.
(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e'
integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori
per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))
Art. 19.
(Assistenza tecnica dell'ISFOL)
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, il n. 1) e' sostituito dal seguente:
"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Art. 20.
(Relazione annuale al Ministero del lavoro)
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta
annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Art. 21.
(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22.
(Finanziamento delle attivita' formative)
Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni
sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle
competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
altresi' al finanziamento:
a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte
nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 23.
(Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con
l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e' soppresso.
L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,
di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti
i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Art. 24.
(Contributi dei fondi comunitari)
Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui
all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 25.
(Istituzione di un Fondo di rotazione)
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondoregionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 9 comma 13) che "per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845."
Art. 26.
(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 27.
(Erogazione dei finanziamenti)
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei
singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
Art. 28.
(Abrogazioni)
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO -
PANDOLFI - PEDINI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Legge 843 del 21 dicembre 1978
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria).
Vigente al: 17-11-2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo
concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno
e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a
ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.
43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui
alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e,
per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte
per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43.
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in
quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20
ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43.
Art. 2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite
le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, sara' provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle
somme da destinare al finanziamento delle funzioni gia' di competenza
regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3.
A partire dal 1 gennaio 1979 le province ed i comuni possono
rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni,
delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi
tre titoli di bilancio.
Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto
di delega, che non e' soggetto ad accettazione.
Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto
a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con
comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento,
l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario,
agli opportuni accantonamenti.
Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono
esenti da imposte e tasse.
Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979
ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su
qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati
dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la
durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la
scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.
I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi
di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di
ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle
anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43.
Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal
precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad
accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di
ammortamento pagate nell'anno 1978.((9))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal D.Lgs. 11
giugno 1996, n. 336 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero
provvedimento (con l'art. 123,comma 1 lettera e).
Art. 4.
Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei
comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il
personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per
interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle
aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche
consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle
coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da
finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non
potra' subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti
del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978
quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo
regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci
stessi, in conformita' al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43,
anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate
dagli enti.
Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento
percentuale di cui al comma precedente, ma da evidenziare con
specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle
funzioni gia' esercitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti
enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da
successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto
necessario.
Dette spese, oltre a quelle gia' sostenute per le stesse funzioni
prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore
ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nonche' a norma dell'articolo 7, secondo e terzo comma, del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove
non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato
articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare
certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente.
Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui
al primo comma presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate
possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori
spese correnti.
Le spese per l'assistenza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio
1978, n. 180, nonche' le entrate necessarie per la loro copertura,
competono alle province sino all'entrata in vigore delle leggi
regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli
32, 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i
contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo
comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento
dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.
Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i
contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura
dell'incremento del 10 per cento di cui al comma precedente
subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto,
di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della
gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente
proprietario, sono inviati alle regioni ai fini dell'esercizio delle
loro funzioni di programmazione e coordinamento.
Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto
esclusivamente:
a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di
ammortamento al 31 dicembre 1978;
b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in
ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtu' di contratti
perfezionati prima della approvazione del bilancio di previsione;
c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria
calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre
mesi.
Gli interessi passivi per prefinanziamenti di mutui concessi per
investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non sono compresi
fra quelli della precedente lettera c) e sono stanziati in apposito
capitolo delle spese per interessi passivi dell'esercizio finanziario
successivo a quello in cui si e' realizzato il prefinanziamento.
Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979
redatte in difformita' ai commi precedenti sono da dichiarare nulle,
per violazione di legge, da parte dei competenti organi di
controllo.
Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno
1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di
accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni
pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a
detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo
comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e
comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di
previsione.
I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad
oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere
nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi,
nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente
al 1 gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere regionale e
la cui attivita' di gestione sia iniziata dopo il 1 luglio 1976.
Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti
partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale,
nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire l'eventuale
maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nell'esercizio
1977, con la contrazione di un mutuo.
Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 e'
rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979
a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono
base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei
bilanci di previsione del 1979 ai sensi del sesto comma del presente
articolo.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17
gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17
marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a
comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di
trasporto, costituite sotto forma di societa' per azioni, qualora
l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di
maggioranza.
L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei
mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978,
n. 43, e' effettuata nella medesima percentuale di partecipazione
dell'ente locale al capitale sociale.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia,
sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a
norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per
la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di
trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonche' per
la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di
societa' per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di
unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31
dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 8.
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni
governative di trasporto che gia' esercitano anche servizi urbani
sono autorizzate a continuare tali servizi.
Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche
relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni
governative.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 10.
Art. 9.
L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e' prorogata per
l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione
dell'imposta sui cani.
L'addizionale di cui sopra e' devoluta ai comuni ed alle province e
da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.
Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della
addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province,
e' applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in
misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto
sia esso ad aggio o a canone fisso.
Per l'anno 1979 i comuni ai quali e' assicurato il pareggio
economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta
sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore
nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra
un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate
entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito
nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo
unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti
l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e delle province.
Ove il gettito della tariffa di nettezza urbana non abbia coperto,
nel 1978, il costo del servizio, i comuni sono tenuti ad adottare
revisioni tariffarie tali da assicurare un maggior gettito fino ad un
massimo dell'entrata accertata nel 1977 per i comuni del centro-nord
e del 50 per cento della stessa per i comuni del Mezzogiorno e delle
zone depresse del centro-nord. Le deliberazioni relative sono
adottate, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 28 febbraio
1979 e le nuove tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio
1979.
Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1979.
Art. 10.
Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei
trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle
aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non
potra' subire incrementi superiori all'11 per cento della
corrispondente spesa del 1978.
L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979
rispetto al limite di cui al sesto comma del precedente articolo 4
dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle
tariffe.
Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili,
diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci e'
obbligatorio.
Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi
previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende
sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6
mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di
riequilibro economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo
di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi,
determinando le eventuali quote di contributi a copertura del
pareggio. Il piano avra' durata non superiore ad un quinquennio e gli
enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i
decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.
Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale
mediante la contrazione di mutui, la cui annualita' di ammortamento
e' integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte
dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.
Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovra' tener conto
dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di
ammortamento dei mutui.
Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai
precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia
realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione
dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autorizzati, in
via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante
mutuo a carico dell'ente.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le
categorie di aziende per le quali non e' realizzabile il piano di
riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi
amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i
provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio
del bilancio anche in tali aziende.
Art. 11.
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno
1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979,
anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 12.
Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi
di legge, e' assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero
dell'interno.
L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita
certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal
segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del
tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalita' che saranno
indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col
Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI),
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il versamento di tale importo, nonche' della quarta trimestralita'
di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte
degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.
Art. 13.
Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, e' destinato alla concessione in luogo dei
mutui, ferme restando condizioni e modalita', di contributi in
capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree,
nonche' per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le
aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
Dal 1 gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di
pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e
prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo
speciale, e non saranno piu' dovute le residue rate di ammortamento.
Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con
determinazione del direttore generale, provvedera' alla messa a
disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o
del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti
disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi
verra' effettuata secondo le modalita' previste per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.
Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8
agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate
per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei
fondi verra' comminata limitatamente alle somme non utilizzate.
Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per
l'utilizzo dei fondi e' fissato al 31 marzo 1979.
Art. 14.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo
concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' autorizzata
per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato
per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a
quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18,
19 e 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Il Ministero delle finanze corrispondera' agli enti aventi diritto
somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in
applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle
procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638.
Art. 15.
L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 - nei
confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del
tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL -
dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione
dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale
disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n 946, convertito, con modificazioni, nella legge
27 febbraio 1978 n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello
Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della
presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di
amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato
dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini e'
stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.
In conformita' a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui
passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le
attestazioni di cui all'articolo 3, punto 5, del decreto ministeriale
11 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 27
aprile 1978.
A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di
decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita
istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al
primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del
disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei
rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e
del segretario.
Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalita'
per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi
precedenti.
I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di
assoluta priorita', gli eventuali avanzi di amministrazione della
gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento
dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri
creditori.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 16.
In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si
applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive
concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976. ((1))
La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del
Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3
giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha
effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.
La quota aggiuntiva in cifra fissa non e' cumulabile con la
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi.
La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo di pensione.
((Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si
applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.))((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno"; inoltre (con l'art.
14, comma 8) ha disposto l'introduzione dell'ultimo comma con effetto
dal 1 gennaio 1979.
Art. 17.
L'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. ((7))
Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di
conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. (6)
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in
G.U. 1a s.s. 24/4/1991, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede
che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba
comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo
di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204 (in
G.U. 1a s.s. 6/5/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in
cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale
diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennita'
integrativa speciale".
Art. 18.
In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la
misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo
10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' fissata per l'anno 1979, in
via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni
supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in
sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le
modalita' in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo
1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Art. 19.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni
dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di
previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino
l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma
dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento
dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della
legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato
con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola
volta.((3))
Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle
pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua
a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge
stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro
analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della
vita.
Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da
quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo
comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a
carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza
piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga
la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti
predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in
cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa
gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione
diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai
superstiti con piu' titolari.(1)
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 (con l'art. 14, comma 7)ha disposto che la
sostituzione degli utlimi due commi ha effetto dal 1 gennaio 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4, comma 9-bis)che
"Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai
trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di
legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei
trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al
terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
Art. 20.
Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera,
ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi
convenzionali, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in
materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi
previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria
raggruppati per settori omogenei.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli
addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di
societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi
associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 21.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i
contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della
retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.
((1))
L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le
categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti non puo' essere inferiore a quello stabilito,
con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti
comuni. ((1))
Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1
gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,
sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia
versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita'
di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in
tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma
versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da
considerare ai fini sia del diritto che della misura delle
prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso
nel periodo di versamento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 22.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle
retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali
devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti
ai servizi domestici e familiari sono elevati a:
lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire
mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e
fino a lire mille e cinquecento;
lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a
lire mille e cinquecento.
Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano
nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle
variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione
dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con
l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
E' abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 23.
L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro
autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed
accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla
misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per
i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e
sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al
differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.
Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto
motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i
trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le
modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto.((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che
"La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di
cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'
fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione
del decreto di cui al predetto articolo 23".
Art. 24.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna
settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' per le
gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano
alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori
entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di
esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al
netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere
nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza
sociale.
In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli
istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i
residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli
impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si
applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo
modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976,
n. 160.((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che a
modifica del termine stabilito dal presente articolo i versamenti da
parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto
ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta
giorni dalla data di esazione.
Art. 25.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per
l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle
variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975
n. 160, e' raddoppiato.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di
risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3
giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire
62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale
pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita'
commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni
speciali anzidette. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 26.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per
l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di
iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre
1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed
integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo
22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentato del 40 per cento.
L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei
confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati
montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive
modifiche ed integrazioni. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 27.
Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle
gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in lire 55
miliardi e lire 50 miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno
determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non
potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.
Art. 28.
Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni,
previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del
diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando
su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite
di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione
sociale, e' riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in
misura corrispondente a tale eccedenza.
Le sanzioni previste al penultimo comma dell'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si
applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione
non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione
al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero
delle somme percepite.
Art. 29.
Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo
erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili
con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel
1978 e da liquidarsi nel 1979. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Art. 30.
Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei
contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo
1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei
contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga
scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.
Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel
precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o
incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento
all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire
50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore
dipendente.
La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto
qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi
alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora
la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 31.
L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per
l'assistenza ospedaliera, puo' essere elevato per l'anno 1979 sino al
limite di 1.500 miliardi di lire.
Lo Stato si assume, altresi', sino al limite di 600 miliardi di
lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno
degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17
agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP. L'intervento dello
Stato, di cui al precedente comma, e' disposto entro il mese
successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei
commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno
1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni
obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a
contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo
considerato.
La richiesta e' corredata dal riepilogo degli estratti conto
relativi alle disponibilita' finanziarie esistenti presso gli
incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonche'
da un verbale di conformita' dell'organo interno di controllo.
Art. 32.
Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le
dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di
assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a
qualsiasi titolo ad essi spettanti.
I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai
competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o
gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni
derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi,
proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti
stessi, nonche' della mancata, tempestiva instaurazione e
prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.
Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.
Art. 33.
E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria
di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli
enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni
sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.
Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i
relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un
numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 34.
Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei
settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere
marittime e' autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa
complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:
1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico
diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:
a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere
marittime;
b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori
e le escavazioni marittime;
c) la costruzione, sistemazione e completamento di
infrastrutture intermodali; rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3
miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250
miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;
2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere
idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di
piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per
ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;
3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e
completamento:
a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni
demaniali;
b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico
dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformita' alla
legge 14 marzo 1968, n. 292; rispettivamente 206 miliardi e 12
miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per
l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno
finanziario 1981.
Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per
la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per
l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i
criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni
fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200
miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno
superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e
1981.
Art. 35.
Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica,
tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le
opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge
28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati
o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di
variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa
o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa
di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno
provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto
all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere
finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo
impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni
fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi,
fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la
somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45
miliardi nell'anno 1981.
Art. 36.
Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti
di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge
12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo
comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la
spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni
fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi,
fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la
somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.
Art. 37.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere
contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai
consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per
l'attuazione delle finalita' indicate dall'articolo 19 della legge 10
maggio 1976, n. 319.
Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere
contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio
1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita'
indicate nel predetto articolo 20.
La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10
miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il
1981.
Art. 38.
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la
costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da
adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del
parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721,
e' autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli
anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 39.
Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa
prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la
costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche
universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici
universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi
30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n.
383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonche' sulle spese per revisione
prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza
al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno,
rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3
miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno
finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
Art. 40.
Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli
adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione,
previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933,
compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite
di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979,
1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero predetto.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
Art. 41.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a
contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure
con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di
lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri
programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.
Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle
condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite
convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con
l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio
di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Il servizio dei mutui sara' assunto dall'ANAS e le rate di
ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno
essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione
nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente
mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio
bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a
ciascuna rata annuale.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e
conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Art. 42.
L'ammontare dei mutui che l'ANAS e' autorizzata a contrarre a'
termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di
lire duemilacinquecento miliardi e' ripartito in tre esercizi come
segue:
1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28
della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Art. 43.
E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la
esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie,
da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone
particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota
minima del 60 per cento al Mezzogiorno.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni
fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo
restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di
lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno
degli anni 1980 e 1981.
Art. 44.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a
concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera g), della
legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per l'esecuzione di
opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda
stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Art. 45.
Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio
1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1977, n. 106, il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare al
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga
alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione
dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade
romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade
Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento e' annualmente
autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di
approvazione del bilancio.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a versare al
suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per
fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operativita' della
garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari
assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale
pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n.
287.
Art. 46.
Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici
presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai
precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di
spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni
permanenti competenti per materia.
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente
comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO
Art. 47.
L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della
Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo
22 della legge 2 maggio 1976, n 183, e' aumentato di lire 400
miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero
del tesoro dell'anno finanziario 1980.
L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del
predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del
Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio
1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso
articolo 22 per il medesimo periodo, e' aumentato di lire 3.500
miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si fara' fronte, a
decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per
l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di
lire.
Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto
capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n.
183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori
meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle
disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al
settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli
interventi nei territori meridionali.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata, con decreto
del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la
Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti
di opere finalizzate di rilevante interesse gia' parzialmente
finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della
legge 2 maggio 1976 n. 183.
L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sara' assunto
a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 48.
Per consentire alle comunita' montane la prosecuzione degli
interventi di loro competenza ai sensi e per le finalita' di cui alla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 300
miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire
115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno
assegnate alle comunita' montane in conformita' dei criteri di
riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta
legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive
modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della
complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma,
della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 30
miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento
delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle
opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20
miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni
1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarieta',
di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni
e integrazioni, e' elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli
esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
Art. 49.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai
provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di
guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n.
875, e' autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi
nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale
maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potra' essere autorizzato con
apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci
degli anni medesimi.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 50.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno
1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore,
complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove
anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre
1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge
23 febbraio 1958, n. 84;
b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non
superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i
tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i
piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e
modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di
garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei
titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono
equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro
rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi
concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi
in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono
essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli
enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la
previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a
dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono,
della legge 4 agosto 1975, n. 403.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata
capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con
una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse,
maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo
comma.
Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977,
n. 951.
Art. 51.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26
maggio 1978, n. 224, quali risultano modificati dalla legge di
conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito
centrale, e' incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da
destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle
operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito
previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una
quota fino a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la
corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni
finanziate con provvista effettuata all'estero.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20
miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268
miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239
miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100
miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985".
Art. 52.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui
copertura e' prevista con operazioni di indebitamento, restano
determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 53.
Nelle tabelle B, C e D allegate alla presente legge sono indicate
le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
corso dell'anno 1979.
Art. 54.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo
1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti
in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al
Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla
base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di
ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data
medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella
dei suddetti cambi di finanziamento.
Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli
stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso
Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro
determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta
estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482))
Art. 55.
((I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla
data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo,
all'esercizio successivo.))
Art. 56.
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle
somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per
l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita
all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440,
quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977,
n. 407, e successive modificazioni.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 57.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle
stazioni sperimentali per l'industria, gia' a carico degli enti
locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo
344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti
municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei
carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui
alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.
Art. 58.
Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e' aggiunto il seguente:
"Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di
settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone
l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in
base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo
presentera' al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il
bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico
generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale".
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1980, N. 146))((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1980, n. 146 ha disposto (con l'art. 3)che con
effetto dal 1° gennaio 1980 e' abrogato il presente articolo.
Art. 60.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
MORLINO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
TABELLE
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO
CAPITALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL RIMBORSO
DI PRESTITI
Parte di provvedimento in formato grafico