Eureka Previdenza

Messaggio 4580 del 28 luglio 1999

Oggetto:
RIPRISTINO TRATTAMENTO MINIMO SU PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE: MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ESTERA PER CONTRIBUZIONE INSUFFICIENTE


IN ORDINE AL PROBLEMA DELLA SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEI CASI DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA PENSIONABILE ESTERA, E STATO FATTO PRESENTE DALLE SEDI CHE, IN NON POCHI CASI, GLI INTERESSATI
DICHIARANO SUL MODELLO SOSP/TM DI NON ESSERE TITOLARI DI PENSIONE ESTERA E CHE NON HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE ESTERA "PER CONTRIBUTI INSUFFICIENTI".
AL RIGUARDO SI OSSERVA CHE NEL QUADRO DEI REGIMI CONVENZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE, LA SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA CONTRIBUTIVA NON PUO DERIVARE DA UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELL'INTERESSATO NE DA UNA DECISIONE DELL'ISTITUZIONE ESTERA ASSUNTA PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E LA SOLA CONTRIBUZIONE NAZIONALE, MA DEVE ESSERE IL FRUTTO DI UNA VALUTAZIONE E DI UNA CONSEGUENTE DECISIONE FORMALE DI REIEZIONE ASSUNTA DALLA PREDETTA ISTITUZIONE ESTERA IN APPLICAZIONE ANCHE DEL REGIME CONVENZIONALE VIGENTE E, CIOE, RICORRENDO ANCHE ALLA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI FATTI VALERE NEI DUE PAESI CONTRAENTI.
IN ALTERNATIVA PUO ESSERE ANCHE ACCETTATA UNA DICHIARAZIONE DELL'ISTITUZIONE ESTERA CON LA QUALE QUEST'ULTIMA ESPLICITAMENTE RICONOSCA CHE I CONTRIBUTI FATTI VALERE IN VIRTU DELLA LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA NON SONO SUFFICIENTI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE NEMMENO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA CONTRIBUZIONE ITALIANA.
UNA DICHIARAZIONE FATTA AL DI FUORI DI QUESTO CONTESTO, DI CARATTERE GENERICO, ANCHE SE PROVENIENTE DALLA ISTITUZIONE ESTERA NON PUO GIUSTIFICARE L'IMMEDIATO RIPRISTINO DEL TRATTAMENTO MINIMO MA DOVRA INDURRE LA SEDE A CAUTELARSI INVITANDO SENZA INDUGIO L'INTERESSATO, CON APPOSITA NOTA, A
PRESENTARE FORMALE DOMANDA DI PENSIONE ALLA PREDETTA ISTITUZIONE E, CONTESTUALMENTE, A COMPILARE E RESTITUIRE UN NUOVO MODELLO SOSP/TM, DA ALLEGARE ALLA NOTA STESSA, IN CUI RISULTI LA AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA RELATIVA DATA.
IN MANCANZA IL CASO ANDRA CONSIDERATO ALLA STREGUA DI RINUNCIA ALLA PENSIONE ESTERA AI SENSI DI QUANTO A SUO TEMPO DISPOSTO CON CIRCOLARE N. 260 DELL'11 OTTOBRE 1995.

IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS

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