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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
A decorrere dal 1° ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza fino al 12/93 compresa (o 01/94 in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -vedi circolare 116/2000-), la materia dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori è regolata dall'articolo 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983.
Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio.
Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.