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Integrazione al trattamento minimo
Cristallizzazione - Bititolarità
(circolare 244/83)
Se il reddito che esclude o limita l'integrazione al TM sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, in base all'art. 6 comma 7 della legge 638/83 l'integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nello importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al TM finché l'importo stesso non sarà superato , per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo.
Poiché i redditi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare, la pensione sarà cristallizzata all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
Per le pensioni in essere alla data del 1° ottobre 1983, la presenza di redditi influenti in tale anno determina la cristallizzazione nell'importo in pagamento al 30 settembre 1983.