Home Pensioni Da contributi Pensione ai superstiti Reversibilità Norme Circolari Inps CI 1989 Circolare 171 dell'1 agosto 1989
-
Coniuge
-
Equiparati ai figli
-
Figli coniugati
-
Figli inabili
-
Figli o equiparati
-
Figli studenti
-
Figli studenti che prestano attività lavorativa
-
Figlie rimaste vedove prima del decesso dell'assicurato o pensionato dante causa
-
Genitori
-
La pensione di reversibilità
-
Nipoti
-
Requisiti soggettivi
-
Requisito del carico
-
Scuole o università che danno diritto alla pensione ai superstiti
-
Sorelle e fratelli
- Dettagli
- Visite: 33844
Circolare 171 dell'1 agosto 1989
Oggetto:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 14 giugno 1989. Illegittimità costituzionale dell'art.18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Con circolare n. 122 del 30 maggio 1988 sono state
impartite le istruzioni applicative dell'art. 18 del D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 al fine di adeguare il comportamento
dell'Istituto ai principi interpretativi dettati in materia dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione.
A mente dei predetti criteri interpretativi i requisiti
che, pur verificandosi dopo la data della domanda in via
amministrativa, danno egualmente diritto alla corresponsione della
pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si sono verificati sono quelli dell'eta' e
dell'insorgenza dello stato di invalidita' - rispettivamente per la
pensione di vecchiaia e per quella di invalidita' - e non gia' i
requisiti contributivi che devono sussistere ed essere verificati
con riferimento esclusivo alla data della domanda: fatta eccezione
per i lavoratori autonomi ed i braccianti agricoli i quali possono
perfezionare utilmente i suddetti requisiti contributivi nelle more
della definizione della domanda o della decisione del ricorso
AMMINISTRAtivo.
La questione di legittimita' del citato art. 18, come
interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione, e' stata sottoposta alla Corte Costituzionale con
ordinanza dei Pretori di Bologna e di Agrigento a giudizio dei quali
la discriminazione fra diverse categorie di lavoratori assicurati
non ha alcun ragionevole fondamento, tenuto anche conto del fatto
che essa non si pone esclusivamente fra lavoratori autonomi e
subordinati, essendo applicabile altresi' nei confronti di taluni di
questi ultimi (i braccianti agricoli) la disposizione che consente
di dar rilievo al perfezionamento del requisito contributivo
intervenuto in epoca posteriore alla presentazione della domanda
amministrativa di pensione donde la violazione dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione
sollevata dai Pretori di Bologna e di Agrigento rilevando che
"l'esclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti
dall'ambito di operativita' della norma che prevede la possibilita'
del conseguimento del requisito contributivo anche durante il
procedimento amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito
del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale
giustificazione".
"Del resto - ha osservato ancora la Corte Costituzionale -
lo stesso Istituto aveva instaurato la prassi di concedere la
pensione di invalidita' anche ai lavoratori dipendenti nel caso in
cui essi avessero raggiunto il requisito contributivo durante il
procedimento amministrativo o giudiziario. E poi l'ha abbandonata a
seguito dell'indirizzo giurisprudenziale piu' rigoroso formatosi sul
punto, secondo cui il conseguimento del requisito contributivo in
dette fasi procedimentali non produceva effetti in quanto sia la
prestazione lavorativa che il versamento dei contributi, quali
presupposti di fatto, dovevano preesistere ed essere accertati alla
data della domanda amministrativa".
"Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano
interpretativo della norma ma certamente non nel giudizio di
verifica della sua conformita' ai precetti costituzionali".
Per tali motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, nella parte in cui esclude che, ai fini del
conseguimento della pensione di invalidita' (1) da parte dei
lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere
perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel
corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
(Sentenza n. 355 del 14 giugno 1989. All. 1).
In conseguenza della sentenza di incostituzionalita' l'art.
18 del D.P.R. n. 488/1968 deve tornare ad applicarsi secondo i
criteri vigenti anteriormente alla citata circolare n. 122 del 30
maggio 1988 nel senso che la possibilita' di perfezionare utilmente
i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della
domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria
(2) deve intendersi riferita, anche per i lavoratori dipendenti, sia
ai requisiti di contribuzione sia a quelli concernenti l'eta'
pensionabile (per le pensioni di vecchiaia), lo stato di invalidita'
o inabilita' (per le prestazioni pensionistiche di invalidita' e di
inabilita') e la cessazione dell'attivita' lavorativa (per le
pensioni di anzianita'): per cui deve farsi luogo alla concessione
della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti
sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli
altri requisiti di legge.
Le presenti istruzioni - che modificano quelle dettate ai
paragrafi 1 e 2 e al punto 3-2, ultimo capoverso della gia' citata
circolare n. 122 del 30 maggio 1988 - devono trovare applicazione
per i casi futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi gia'
definiti in difformita' saranno riesaminati, a domanda degli
interessati, e definiti conformemente.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
(1) La sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento alla sola
pensione di invalidita' in quanto la pensione di vecchiaia decorre
comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di
perfezionamento dei requisiti (art. 6, comma 1ø, della legge 23
aprile 1981, n. 155).
(2) Secondo la dizione letterale dell'art. 18 e la conseguente
prassi applicativa dell'Istituto, l'attribuzione della pensione dal
primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei
requisiti dovrebbe aver luogo qualora detti requisiti vengano
perfezionati "prima della definizione della domanda o della
decisione del successivo ricorso in via amministrativa": per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale - che fa espresso
riferimento sia al procedimento amministrativo che a quello
giudiziario - l'attribuzione della pensione dal primo giorno del
mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti deve aver
luogo anche nel caso in cui il perfezionamento stesso intervenga nel
corso del procedimento giudiziario.
In questo senso la sentenza della Corte Costituzionale risulta
innovativa rispetto ai criteri applicativi dell'art. 18
precedentemente osservati dall'Istituto.
N.B. - SI OMETTE LA TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI.
- LA PRESENTE CIRCOLARE NELLE MORE DELLA STAMPA E DELLA
COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA VIENE TRASMESSA VIA TERMINALE PER
CONSENTIRNE L'IMMEDIATA CONOSCENZA ED APPLICAZIONE.