Home Pensioni Da contributi Pensione ai superstiti Reversibilità Norme Circolari Inps CI 2017 Circolare 134 del 05 ottobre 2017
-
Coniuge
-
Equiparati ai figli
-
Figli coniugati
-
Figli inabili
-
Figli o equiparati
-
Figli studenti
-
Figli studenti che prestano attività lavorativa
-
Figlie rimaste vedove prima del decesso dell'assicurato o pensionato dante causa
-
Genitori
-
La pensione di reversibilità
-
Nipoti
-
Requisiti soggettivi
-
Requisito del carico
-
Scuole o università che danno diritto alla pensione ai superstiti
-
Sorelle e fratelli
- Dettagli
- Visite: 25463
Circolare 134 del 05 ottobre 2017
OGGETTO:
Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA). Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017.
1. Premessa
Come noto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.166 del 18 luglio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, l’Istituto è stato individuato come soggetto attuatore del SIA.
Il citato decreto ha previsto tra l’altro, all’articolo 2, comma 4, che le Regioni e le Provincie autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Pertanto, alcune Regioni, con propri provvedimenti, hanno deciso di adottare una misura regionale di inclusione attiva ai sensi del predetto articolo 2, comma 4.
Le predette Regioni hanno richiesto la collaborazione dell’Istituto al fine di poter avere la disponibilità delle banche dati dello stesso per le attività istruttorie e di utilizzare le procedure informatiche dell’Istituto per l’invio a Poste Italiane delle disposizioni di pagamento.
Con Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017 è stato approvato il Protocollo Quadro tra l’Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA).
Tale determinazione presidenziale, quindi, contiene lo schema di protocollo quadro che le Regioni interessate devono sottoscrivere con l’Istituto per la gestione delle predette misure.
A tal proposito si precisa che gli atti di seguito elencati sono propedeutici alla sottoscrizione del protocollo in oggetto:
la formale approvazione della misura regionale di integrazione del SIA;
la conclusione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale;
l’approvazione di un ulteriore protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
2. Oggetto della Convenzione
Con la sottoscrizione del Protocollo quadro in oggetto, la Regione e l’INPS intendono consentire l’erogazione, nel territorio Regionale, di un beneficio integrativo del SIA, finanziato con risorse dell’Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, e/o di incrementare la misura del beneficio concesso.
3. Soggetti beneficiari e modalità di erogazione della misura
I destinatari della misura integrativa del SIA sono individuati dalla singola Regione, la quale (in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del decreto 26 maggio 2016) può estendere la platea dei destinatari e/o la misura della prestazione.
Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
Il sostegno economico viene erogato attraverso l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, così come previsto dal protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
4. Modalità di presentazione e di gestione delle domande
La domanda per l’accesso alle misure regionali è presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, vengono inoltrate ad INPS dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.
L’Istituto provvede a trasmettere alla Regione, relativamente alle domande ricevute, le informazioni di natura socio-economica richieste per il riconoscimento del beneficio. Dopo tale trasmissione, la Regione procede con l’istruttoria e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda ed invia all’INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per la successiva trasmissione a Poste Italiane.
In sede di rinnovo dei pagamenti per i bimestri successivi al primo, L’INPS fornisce alla Regione lo stesso flusso di informazioni fornito in sede istruttoria, al fine di consentire la verifica della permanenza dei requisiti.
Si rappresenta che gli esiti delle domande e le relative disposizioni sono visibili sulla procedura SIA presente nella intranet dell’Istituto, con modalità di visualizzazione analoghe a quelle del SIA ordinario.
5. Responsabilità e contenzioso
Poiché il potere concessorio compete alla Regione, non vi è nessuna responsabilità in capo all'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione stessa.
Conseguentemente, il recupero di importi corrisposti indebitamente deve essere effettuato direttamente dalla Regione.
Eventuali ricorsi amministrativi sono ugualmente di competenza esclusiva della Regione, che è anche l’unico titolare della legittimazione passiva per eventuali controversie giudiziarie.
La Regione si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili al protocollo in oggetto, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
6. Risorse economiche, monitoraggio e durata della Convenzione
Per finanziare l’integrazione della misura regionale SIA, la Regione versa al Fondo Carta acquisti - di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 - le risorse necessarie per il pagamento della misura regionale.
Al fine di permettere il monitoraggio della spesa, l’Istituto rende disponibili, bimestralmente, i prospetti di monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.
Il Protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2017, in coerenza con la legge n. 33/2017, che delega il Governo a prevedere nuove misure a sostegno della povertà, con conseguente superamento della misura c.d. SIA e delle connesse integrazioni regionali.
L’INPS procederà comunque anche oltre tale data a completare gli adempimenti finalizzati all’erogazione del beneficio regionale per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del protocollo.
E’ prevista la possibilità di recesso per entrambe le parti, da comunicarsi tramite PEC, recesso che decorrerà dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
7. Costi del servizio
Il servizio prestato dall’INPS nei confronti delle Regioni è a titolo oneroso. E’ previsto, infatti, il pagamento da parte della Regione di un importo una tantum, come corrispettivo per le attività amministrative ed informatiche svolte.
E’ cura delle singole Direzioni Regionali provvedere alla liquidazione di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegato N.1