-
Coniuge
-
Equiparati ai figli
-
Figli coniugati
-
Figli inabili
-
Figli o equiparati
-
Figli studenti
-
Figli studenti che prestano attività lavorativa
-
Figlie rimaste vedove prima del decesso dell'assicurato o pensionato dante causa
-
Genitori
-
La pensione di reversibilità
-
Nipoti
-
Requisiti soggettivi
-
Requisito del carico
-
Scuole o università che danno diritto alla pensione ai superstiti
-
Sorelle e fratelli
Circolare 184 dell'11 luglio 1991
OGGETTO : Legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi. Aggiornamento
delle procedure di nuova liquidazione e di ricostitu-
zione delle pensioni.
1 - PREMESSA
Con circolare n. 242 del 20 novembre 1990 sono stati forniti i
criteri di applicazione della legge 2 agosto 1990, n.233, che ha
introdotto per i lavoratori autonomi un sistema di calcolo delle
pensioni commisurato al reddito.
A scioglimento della riserva formulata con l' anzidetta circola-
re, si comunica che la procedura di nuova liquidazione delle
pensioni con il calcolo passante e la procedura LP1, nonche' la
procedura di ricostituzione PGM 480 sono state aggiornate per
consentire l'applicazione della nuova normativa.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la segnalazione dei
dati necessari ai fini del calcolo delle pensioni in conformita'
ai criteri introdotti dalla legge n. 233/1990.
Per il momento, non possono essere calcolate in base ai nuovi
criteri le pensioni a carico della gestione speciale dei coltiva-
tori diretti, mezzadri e coloni, non essendo ancora operante per
tale gestione il nuovo sistema di imposizione contributiva. Pa-
rimenti, non possono essere calcolati con il sistema reddituale i
supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 da li-
quidare in relazione a contributi della gestione in parola. Tali
prestazioni continuano pertanto ad essere liquidate con il solo
sistema contributivo.
2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON
LA PROCEDURA DI CALCOLO PASSANTE PGM 3445
2.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN
FORMA RETRIBUTIVA
I dati necessari per il calcolo della pensione in forma
'retributiva' devono essere acquisiti nei campi da 30 a 33 del
pannello AV2.
Nel caso di pensione da liquidare sulla base di contribuzione
versata in piu' gestioni assicurative, deve essere effettuata una
registrazione 'retributiva' per ciascuna gestione.
Al riguardo si ricorda che, a norma dell' art. 16 della legge
n. 233, per i trattamenti da liquidare sulla base di contribuzio-
ne versata in piu' gestioni, l' importo della pensione e' deter-
minato dalla somma delle singole quote di pensione calcolate in
relazione ai periodi di iscrizione in ciascuna gestione.
2.1.1 - SOTTOCAMPO 'DECOR.'
Nei primi due caratteri del sottocampo 'DECOR', per le pensioni
dei lavoratori autonomi deve essere segnalato il codice della
gestione assicurativa alla quale si riferisce l'elemento retri-
butivo, anziche', come per le pensioni dei lavoratori dipendenti,
il mese di decorrenza dell'elemento stesso.
In particolare, devono essere segnalati i seguenti codici gestio-
ne:
- '71', per i periodi di contribuzione nell'assicurazione genera-
le obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- '72', per i periodi di contribuzione nella gestione dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri;
- '73', per i periodi di contribuzione nella gestione degli arti-
giani;
- '74', per i periodi di contribuzione nella gestione degli eser-
centi attivita' commerciali.
Nel caso di liquidazione di pensioni con contribuzione versata in
piu' gestioni assicurative, gli elementi di calcolo retributivi
devono essere registrati in ordine crescente di codice gestione.
Nel terzo e quarto carattere del sottocampo ' DECOR.' deve essere
segnalato l'anno (AA) di decorrenza della pensione; per le pen-
sioni con decorrenza anteriore al 1990, deve essere segnalato
l'anno '90'.
2.1.2 - SOTTOCAMPO 'SETT.'
Nel sottocampo 'SETT.' deve essere segnalato il numero delle set-
timane di anzianita' contributiva relative a ciascun elemento
retributivo.
Come gia' chiarito con la citata circolare n. 242, eventuali
periodi di contribuzione in gestioni diverse sono utili ai fini
del calcolo della misura della pensione, anche se temporalmente
sovrapposti, a condizione peraltro che si tratti di gestioni as-
sicurative tra loro compatibili.
Il numero delle settimane di anzianita' contributiva relative a
ciascun elemento retributivo non puo' essere superiore a 2080.
I contributi versati o accreditati relativamente a lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1* gennaio 1984 da utilizzare
per la liquidazione di pensioni dei lavoratori autonomi non sono
soggetti alla rivalutazione di cui all'art. 7, comma 12, della
legge 11 novembre 1983, n. 638, che trova applicazione soltanto
per i trattamenti da liquidare a carico dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
2.1.3 - SOTTOCAMPO 'RETRIB.'
Nel sottocampo 'RETRIB.' deve essere segnalata la retribuzione
media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale
pensionabile, a seconda che la registrazione si riferisca a pe-
riodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti ( codice gestione '71') ovvero in una
delle gestioni per i lavoratori autonomi ( codici gestione '72',
'73' e '74').
2.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
CONTESTUALMENTE ALLA PENSIONE
I dati per il calcolo in forma reddituale dei supplementi per
contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, da
segnalare contestualmente alla liquidazione di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, devono es-
sere acquisiti nell'apposita sezione del pannello AV2, con le
modalita' in uso per i supplementi da liquidare per contribuzione
da lavoro dipendente.
Relativamente ai supplementi per contributi da lavoro autonomo
peraltro, oltre al numero delle settimane di anzianita'
contributiva ed al reddito medio settimanale pensionabile, deve
essere segnalato anche l'importo IVS ai fini del calcolo in forma
contributiva, che, come e' noto, deve continuare ad essere effet-
tuato fino al 31 dicembre 1995.
3 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON
LA PROCEDURA LP1
3.1 - LIQUIDAZIONE IN VIA PROVVISORIA
La procedura LP1 puo' essere utilizzata per la liquidazione in
via provvisoria delle pensioni dei lavoratori autonomi sulla base
della sola contribuzione versata nella gestione assicurativa alla
quale fa carico la pensione. Non e' possibile procedere alla li-
quidazione provvisoria delle pensioni in parola sulla base di
contribuziobe versata in piu' gestioni.
Il reddito medio settimanale pensionabile calcolato con i criteri
di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere segnalato
nel campo 10 del pannello LP1; il numero delle settimane di an-
zianita' contributiva deve essere segnalato nel campo 06 dello
stesso pannello.
Le pensioni dei lavoratori autonomi non possono essere liquidate
in via provvisoria sulla base del reddito medio dell'ultimo anno;
i campi 11 e 12 del pannello LP1 non possono pertanto essere uti-
lizzati per la liquidazione delle pensioni in argomento.
3.2 - LIQUIDAZIONE IN VIA DEFINITIVA
La procedura LP1 puo' essere utilizzata per la liquidazione in
via definitiva delle pensioni dei lavoratori autonomi costituite
anche sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni assi-
curative, provvedendo ad integrare i dati registrati nel pannello
LP1 con l'acquisizione degli ulteriori dati direttamente nel fa-
scicolo di pensione predisposto in via automatica. A tal fine e'
necessario, come di norma, segnalare il codice 'Y' nel campo 03
del pannello LP1 e provvedere successivamete a richiamare in cor-
rezione il fascicolo di pensione per l'acquisizione degli altri
dati occorrenti.
4 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
4.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
IN FORMA RETRIBUTIVA
I dati necessari per la riliquidazione con il nuovo sistema di
calcolo delle pensioni gia' liquidate in forma contributiva devo-
no essere segnalati utilizzando la sezione 'Variazione dei dati
per il calcolo della pensione retributiva' del pannello VCA con
le seguenti modalita'.
Nel campo 'VAR.' deve essere segnalato il codice '1 '.
Nei primi due caratteri del campo 'DECORR.' deve essere segnalato
il codice relativo alla gestione assicurativa alla quale si rife-
risce l'elemento di calcolo. Devono essere segnalati gli stessi
codici previsti al punto 2.1.1 per le pensioni di nuova liquida-
zione.
Nel terzo e quarto carattere del campo 'DECORR.' deve essere se-
gnalato l'anno (AA) di decorrenza della pensione; per le pensioni
con decorrenza anteriore al 1990, deve essere segnalato l'anno
'90'.
Nei campi 'N.SETT' e 'RETR.SETT.' devono essere acquisiti, ri-
spettivamente, il numero delle settimane di anzianita' contribu-
tiva e la retribuzione o il reddito medio settimanale pensionabi-
le relativi alla gestione alla quale si riferisce l' elemento di
calcolo.
5.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
I dati necessari per la liquidazione in forma 'retributiva' dei
supplementi per contributi versati nelle gestioni dei lavoratori
autonomi, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1990, devono
essere segnalati a mezzo del pannello VS1 con le modalita' in uso
per la liquidazione dei supplementi per contributi da lavoro di-
pendente.
Relativamente ai supplementi per contributi da lavoro autonomo
peraltro, oltre al numero delle settimane di anzianita' contribu-
tiva ed al reddito medio settimanale pensionabile, deve essere
segnalato anche l'importo IVS ai fini del calcolo in forma con-
tributiva.
6 - PROGRAMMI
I programmi per la liquidazione e la ricostituzione delle pensio-
ni dei lavoratori autonomi in applicazione della legge n. 233
sono gia' operativi.
I programmi sono stati aggiornati anche al fine di evidenziare
sul Mod. TE08 i dati relativi alla liquidazione della pensione in
forma retributiva. Sullo stesso modulo, per le pensioni liquidate
con il nuovo sistema di calcolo, viene inoltre riportata la se-
guente annotazione: 'LA PENSIONE E' CALCOLATA SIA CON I CRITERI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 233/1990 SIA CON LE NORME PRECEDENTI E
POSTA IN PAGAMENTO NELL'IMPORTO PIU' ELEVATO'.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
Circolare 223 del 16 settembre 1991
Oggetto: Riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/1961. Istruttoria e definizione delle domande. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
All. 4
Con messaggio n. 40838 del 16 luglio 1991 (v. all. 1)
e' stato portato a conoscenza delle Sedi il contenuto del
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura, ha determinato i limiti di
reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla
tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (1), da
valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Con lo stesso messaggio e con quello successivo del 18
luglio 1991, recante il n. 41533 (v. all. 2), e' stato reso
noto, altresi', il contenuto dei DD.MM. 6 maggio 1991 e 26
giugno 1991, con i quali il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato in lire 55.537 e in lire
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
in corrispondenza di ciascuna fascia della predetta tabella
D, rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991.
L'emanazione dei decreti predetti consente di dare
inizio alle operazioni per l'istruttoria e la definizione
delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo
1957/61 presentate dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233/1990 e della
successiva norma integrativa di cui all'art. 13, comma
3-bis, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella
legge 1 giugno 1991, n. 166.
Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE DA AMMETTERE A
RISCATTO.
Sulla base delle indicazioni fornite dall'assicurato
nella domanda di riscatto, le Sedi provvederanno ad accer-
tare l'effettivo numero di giornate d'iscrizione negli
elenchi 1957/61 per gli anni per i quali l'assicurato
medesimo ha chiesto di esercitare la facolta' di riscatto. A
tal fine dovranno essere consultati l'archivio centrale LA
e, qualora la posizione non sia presente in archivio, il
tabulato di mod. CD/CM 8 in possesso delle Sedi. In ogni
caso i dati contenuti nell'archivio e nel tabulato dovranno
essere controllati verificando le risultanze della coda di
stampa relativa agli elenchi suppletivi 1957/61 la cui
trasmissione e' stata comunicata alle Sedi con messaggio n.
20344 del 13 maggio 1991 (v. all. 3).
Accertato il numero di giornate di iscrizione negli
elenchi (si rammenta che le iscrizioni per il periodo
1957/61 possono essere state effettuate anche senza attri-
buzione di giornate), il numero di giornate di contribuzione
da ammettere a riscatto e' quello occorrente per raggiungere
il limite di 156 o 104 giornate annue, secondo quanto
precisato nella circolare n. 155 del 13 giugno 1991.
2 - CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO.
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233 l'onere da
porre a carico dell'assicurato per il riscatto dei contri-
buti deve essere calcolato con le modalita' di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (2).
Fino a quando non sara' aggiornata la procedura auto-
matizzata per la gestione dei "riscatti, ricongiunzioni e
rendite", per le operazioni di calcolo dell'onere di ri-
scatto, di emissione dei bollettini di pagamento, di chiu-
sura pratica, ecc., dovranno essere applicate le modalita'
operative vigenti anteriormente all' introduzione della
suddetta procedura automatizzata.
Cio' premesso, si fa presente che per un corretto
calcolo dell'onere e' indispensabile accertare preliminar-
mente, prendendo, se necessario, opportuni contatti con i
competenti Uffici provinciali dello SCAU, l'esatta posizione
assicurativa degli interessati nella Gestione speciale CD/CM
alla data della domanda di riscatto.
Si precisa che la quota di pensione annua (ovvero la
quota annua di supplemento di pensione o di pensione sup-
plementare) derivante dai contributi oggetto dell'operazione
di riscatto dovra' essere determinata con riferimento alla
sola contribuzione fatta valere dall'interessato nella
Gestione speciale dei CD/CM, applicando le norme di cui agli
artt. 8 e 9 della legge n. 233 e le relative disposizioni di
attuazione impartite con la circolare n. 242 del 20 novembre
1990 (3).
Cio' posto, ai sensi delle disposizioni citate, le Sedi
dovranno procedere alla determinazione della quota di
pensione annua derivante dai contributi da riscattare
(differenza tra la pensione annua corrispondente a tutti i
contributi accreditati o accreditabili nella Gestione, ivi
compresi quelli da riscattare, e la pensione annua corri-
spondente ai contributi preesistenti all'operazione di
riscatto) applicando sia il sistema di calcolo contributivo
sia il sistema di calcolo retributivo. La quota di pensione
d'importo piu' elevato, risultante dai due calcoli predetti,
e' quella da assumere ai fini della determinazione della
riserva matematica da porre a carico dell'assicurato.
Ovviamente, nel caso di titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982, il calcolo della
riserva matematica dovra' essere effettuato con riferimento
alla pensione calcolata con il solo sistema contributivo.
Nel caso che i contributi da riscattare siano utili a
supplemento, il calcolo con il sistema retributivo deve
essere effettuato soltanto se il supplemento ha decorrenza
dal 1 luglio 1990 in poi.
Per quanto concerne i due sistemi di calcolo, contri-
butivo e retributivo, da applicare per la determinazione
della quota di pensione annua derivante dai contributi da
riscattare, si richiama l'attenzione delle Sedi sulle
seguenti particolarita'.
Ai fini del calcolo contributivo deve essere computato,
per ciascuna giornata ammessa a riscatto, il contributo base
di lire 2 per gli uomini e di lire 1,50 per le donne e i
ragazzi.
Riguardo al sistema di calcolo retributivo si rammenta
che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233, agli
assicurati che risultino non piu' iscritti alla Gestione
alla data del 1 luglio 1990, deve essere attribuito per i
periodi di contribuzione anteriori alla data predetta un
reddito "pensionabile" pari al reddito attribuibile per
l'anno 1990 alle unita' appartenenti alla prima fascia della
tabella D.
Tale reddito, tenuto conto che il reddito convenzionale
giornaliero stabilito per il 1990 dal D.M. 6 maggio 1991 e'
di lire 55.537, ammonta a lire 8.663.772 annue (L.55.537 x
156 gg).
Per i soggetti che risultino iscritti alla Gestione
alla data del 1 luglio 1990 e' necessario, ai fini
dell'attribuzione del reddito "pensionabile", accertare
presso gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D
in cui e' stata inserita l'azienda di appartenenza dell'in-
teressato in base alla denuncia aziendale di cui all'art. 14
della legge n. 233. In tali casi la conoscenza della pre-
detta fascia di reddito e', infatti, indispensabile per
individuare il reddito annuo da attribuire agli interessati
sia per i periodi di contribuzione dal 1 luglio 1990 in poi
sia per i periodi di contribuzione anteriori a tale data.
Per questi ultimi periodi, come e' noto, il gia' citato
comma 4 dell'art. 8 della legge n. 233 stabilisce che deve
essere preso in considerazione il reddito spettante per
l'anno 1990 in corrispondenza della fascia della tabella D
in cui risulta inserita l'azienda.
Si precisa che ai fini della definizione delle domande
di riscatto e' sufficiente accertare, relativamente ai
periodi dal 1 luglio 1990 in poi, la sussistenza dell'ob-
bligo assicurativo e la fascia di reddito della tabella D
alla quale deve essere assegnato l'assicurato. Non si
ritiene invece necessario attendere che gli interessati
abbiano effettuato il versamento dei contributi dovuti, in
base al nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n.
233, per il conguaglio del secondo semestre 1990 e per la
copertura dell'anno 1991, riguardo ai quali l'art. 13 della
citata legge 1 giugno 1991, n. 166, ha stabilito il diffe-
rimento dei termini di pagamento rispettivamente al 31
ottobre 1991 (per il conguaglio del 2 semestre 1990) e al
giorno 10 del mese di novembre 1991 e dei mesi di gennaio,
marzo e maggio 1992 (per le rate dei contributi relativi al
1991).
L'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi
di cui trattasi si rende, al contrario, necessaria, nei casi
in cui contestualmente alla domanda di riscatto, debba
essere definita anche una domanda di trattamento pensioni-
stico.
Determinata la quota di pensione annua derivante dai
contributi oggetto dell'operazione di riscatto, per il
calcolo della riserva matematica da porre a carico dell'in-
teressato dovranno essere applicate, secondo quanto preci-
sato nella circolare n. 148 del 4 luglio 1988 (4), le
tabelle allegate alla circolare n. 90 del 3 maggio 1988 (5).
3 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO.
Per quanto riguarda le modalita' e i termini di paga-
mento dell'onere di riscatto, nulla disponendo la legge al
riguardo, dovra' essere applicata la disciplina vigente per
la generalita' dei riscatti.
4 - ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini del versamento della somma dovuta a titolo di
riscatto, le Sedi dovranno predisporre, a nome
dell'interessato, un bollettino di c/c postale indicando il
numero di c/c di Sede previsto per le "Riscossioni varie",
l'importo da versare e sul retro la seguente causale:
- riscatto art. 11 L. 233/90
- conto CMR 22/79 o CMR 52/11, la cui denominazione e' stata
variata (v. all. 4), a seconda che il versamento venga
effettuato in unica soluzione o ratealmente.
In quest'ultimo caso sara' necessario intestare ad ogni
interessato una scheda di mod. IP 47bis per la gestione
delle rate riscosse.
L'Ufficio contabilita', al ricevimento del bollettino
di versamento, effettuera' la rilevazione del flusso finan-
ziario movimentando il conto indicato nella causale.
In caso di versamento rateale, al momento della chiu-
sura delle singole partite, i relativi importi dovranno
essere stornati dal conto CMR 52/11 ai conti CMR 22/79 e CMR
24/10 rispettivamente per la quota capitale e la quota
interessi.
Analoga operazione dovra' essere effettuata a fine
esercizio per le partite ancora in essere al 31 dicembre
secondo le modalita' previste, per il conto FPR 52/11, dalla
circolare n. 60 B. del 9 dicembre 1974 (6).
Ovviamente nell'esercizio successivo, dovra' essere
effettuato l'annullamento della suddetta scrittura di
assestamento con l'articolo:
diversi a CMR 52/11
CMR 22/79
CMR 24/10
5 - EFFICACIA DELLE GIORNATE DI CONTRIBUZIONE RISCATTATE.
Le giornate di contribuzione riscattate hanno la stessa
efficacia delle giornate di iscrizione negli elenchi. Esse
pertanto sono utili non solo per la liquidazione dei trat-
tamenti pensionistici ma anche per il raggiungimento dei
requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari.
Le giornate riscattate, in conformita' con i principi
di carattere generale che disciplinano i riscatti, dispie-
gano i loro effetti dalla data della domanda di riscatto.
6 - REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO DELLE GIORNATE RISCATTATE.
Si fa riserva di prossime istruzioni per quanto con-
cerne la registrazione dei contributi riscattati nell'ar-
chivio centrale LA.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(3) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 2907
(4) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1790
(5) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1161
(6) V. "Atti Ufficiali" 1974, pag. 2659
---------------
ALL. 1
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
MESSAGGIO N. 40838 DEL 16.07.1991
AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI,
ZONALI E REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni. Decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 233/1990 per il calcolo
dei contributi e per la misura delle pensioni.
Sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 1991 e' stato pubbli-
cato il D.M. 10 giugno 1991 con il quale il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il
Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, ha determinato i limiti di reddito agrario annuo
per ciascuna fascia di cui alla tabella D, allegata alla
legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo
dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
Detti limiti risultano cosi' fissati:
- prima fascia: fino a L. 700.000;
- seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
- terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
- quarta fascia: oltre L. 7.000.000.
L'emanazione del decreto predetto consente agli Uffici
Provinciali dello SCAU di procedere, sulla base delle
denunce aziendali di cui all'art. 14 della legge n.
233/1990, all'inquadramento delle aziende nelle singole
fasce di reddito di cui alla citata tabella D e alla compi-
lazione degli elenchi dei lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo con l'indicazione della relativa fascia di
appartenenza.
Nella stessa G.U. n. 144 e' stato pubblicato anche il
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura e Foreste, ha stabilito, a norma
dell'art. 7, comma 6, della legge n. 233, i criteri per
l'inclusione, nelle fasce di reddito della tabella D, delle
imprese agricole di allevamento di animali per le quali
manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario.
Infine, con D.M. 6 maggio 1991, pubblicato sulla G.U.
n. 116 del 20 maggio 1991, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato nella misura di L. 55.537 il
reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno
1990, ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito agrario di
cui alla tabella D.
Quest'ultimo decreto consentira', una volta che gli
Uffici provinciali dello SCAU avranno proceduto all'inqua-
dramento delle aziende nelle fasce di reddito della tabella
D e alla conseguente compilazione degli elenchi dei lavora-
tori soggetti all'obbligo assicurativo, di determinare il
reddito annuo da attribuire per l'anno 1990 a ciascun
assicurato, ai fini sia del calcolo dei contributi che della
determinazione della misura della pensione. Tale reddito,
come e' noto, e' dato dal prodotto del reddito giornaliero
di L. 55.537 per il numero delle giornate (156; 208; 260;
312) corrispondenti alla fascia di reddito agrario della
tabella D in cui risulta inserito l'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
---------------
All. 2
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
MESSAGGIO N. 41533 DEL 18.07.1991
AI DIRIGENTI LE SEDI
PROVINCIALI,ZONALI E REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI
OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni. Reddito medio convenzionale giornaliero
da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei
contributi e della misura delle pensioni.
Si fa seguito al messaggio n. 40838 del 16/07/1991
per comunicare che, con D.M. 26 giugno 1991, pubblicato
sulla G.U. n. 156 del 5 luglio 1991, il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale ha fissato nella misura di L.
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
per l'anno 1991, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito
agrario di cui alla tabella D, allegata alla legge 233/1990.
Quest'ultimo decreto, pertanto, consente di deter-
minare il reddito annuo da attribuire per l'anno 1991 a
ciascun interessato.
Come e' noto, detto reddito e' dato dal prodotto
del reddito giornaliero di L. 58.159 per il numero delle
giornate (156; 208; 260; 312) corrispondenti alla fascia di
reddito agrario della tabella D in cui risulta inserito
l'assicurato.
IL DIRIGENTE CENTRALE
F.to Ferri
---------------
All. 3
I.N.P.S.
E.A.D. LAV. AUTONOMI
MITTENTE: 0043
MESSAGGIO N. 20344 DEL 13.05.1991
OGGETTO: Messa in linea coda di stampa suppletivi CD/CM
57-61 "LACDS".
AL DIRIGENTE LA SEDE
AL DIRIGENTE L'AREA AUTOMATIZZATA
AL DIRIGENTE L'UFFICIO G.P.A.
AL DIRIGENTE L'UFFICIO PENSIONI
AGLI OPERATORI DI CONTROLLO
In data 7 maggio 1991 e' stata messa in linea la coda
di stampa "LACDS" in ambiente CICX concernente le posizioni
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenti negli
elenchi suppletivi (CD 4 ACCR e CM 4 ACCR) del periodo 57-61
emessi dal 1977 ad oggi e le cui risultanze non sono pre-
senti nell'archivio magnetico in linea.
Sara' cura degli operatori di controllo stampare detta
coda in tante copie per quante sono le SAP della provincia.
IL DIRIGENTE L'UFFICIO
SPADACCIA
---------------
All. 4
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
-------------------------------
Tipo variazione: V
Codice conto : CMR 52/11
Denom. completa: Versamenti ed accreditamenti delle rate
di riscatto del periodo del corso di lau-
rea di cui all'art. 50 legge n. 153/1969
e di periodi diversi scoperti di assicu-
razione - Da ripartire
Denom. abbrev. : VERSAM. RATE RISCATTO ART.50 L. 153/69 E
DIV. DA RIP.
Circolare 19 del 25 gennaio 1991
OGGETTO: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9.
Contributo di solidarieta' e contributo per il
finanziamento degli interventi straordinari della
Cassa integrazione guadagni.
1 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 5)
La Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1990 ha pubbli-
cato la legge n. 407 del 29 dicembre 1990 che, all'art. 5,
comma 13, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1991,
la misura del contributo di solidarieta' di cui all'art. 31,
comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e' elevata dal
4,% al 4,20%.
Tale aumento comporta che, a partire dal periodo di
paga in corso alla medesima data, l'aliquota posta a carico
del lavoratore passa dallo 0,20% allo 0,40%, rimanendo
invariata la quota a carico del datore di lavoro, pari al
3,80%.
Resta ovviamente fermo che il contributo di
solidarieta' nella nuova misura (4,20%) fissata dalla legge
n. 407/1990 si applica sulla retribuzione imponibile ecce-
dente i 40 milioni annui e fino al limite di 100 milioni
annui.
Nessun particolare adempimento deve essere osservato
dai datori di lavoro per quanto concerne la compilazione
della denuncia mensile di mod. DM 10/2, atteso che si tratta
di una pura e semplice variazione di aliquota contributiva.
2 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115
(ART. 9)
La legge in esame, all'art. 9, stabilisce per le
imprese appartenenti ai settori indicati nell'art. 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115 e per le imprese alle quali
gli interventi previsti nell'articolo suddetto sono stati
estesi, in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, escluse le aziende indicate all'art. 2 della
legge 27.7.1979, n. 301, un contributo per il finanziamento
degli interventi straordinari della Cassa per l'integrazione
guadagni, previsti dall'art. 2 della surrichiamata legge n.
1115/1968.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Per quanto concerne il campo di applicazione della
norma, considerato che il predetto art. 2 richiama il
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788,
occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia
di Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, destinatarie della norma in questione sono le
imprese del settore industriale, ivi comprese quelle edili
ed affini, con esclusione:
a) delle aziende elencate nell'art. 3 del D.L.C.P.S 12
agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. 1 della legge
8.8.1972, n. 464, (le imprese armatoriali di navigazione o
ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tranvia-
rie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli
esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca indu-
striale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti
degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le
compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai,
e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche
se municipalizzate, e dello Stato);
b) delle imprese individuate dalla legge 12 luglio
1988, n. 270 (aziende esercenti pubblici servizi di tra-
sporto in concessione).
Ai fini della determinazione delle imprese appartenenti
al settore industriale si richiamano i criteri impartiti con
circolare n. 143 del 20.6.1989 per l'applicazione dell'art.
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nonche' le successive
disposizioni dettate con messaggio n. 50476 del 30.11.1989.
A quest'ultimo riguardo si conferma che, sino a quando
non sara' sciolta la riserva contenuta nel messaggio in
parola, devono ritenersi appartenenti al settore industria
anche le imprese che, pur svolgendo attivita' inquadrabile
nel settore terziario ai sensi delle disposizioni di cui al
surrichiamato art. 49 della legge n. 88/1989, risultavano
tuttavia comunque classificate nel settore industria
all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 9 marzo
1989, n. 88.
Oltre che nei casi indicati in precedenza l'articolo 9
in esame trova applicazione nei confronti delle imprese non
industriali alle quali sono stati estesi, in via permanente,
con l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i tratta-
menti straordinari di integrazione salariale.
Si tratta, come noto delle aziende appaltatrici di
servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali
(c.s.c. 7.07.05) nonche' delle aziende esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di 1000 dipendenti. In rela-
zione a queste ultime, si chiarisce che all'osservanza della
norma in argomento sono tenute le imprese commerciali intese
in senso stretto, vale a dire le imprese contraddistinte dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX.
Si precisa, altresi', che ai fini della determinazione
del suddetto limite dimensionale (1000 dipendenti) non
devono essere calcolati i lavoratori assunti con i contratti
di formazione e lavoro nonche' i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato, in quanto trattasi di lavoratori
che, in base ad espresse disposizioni di legge (art. 3 legge
19.12.1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni e
art. 21, settimo comma, legge 28.2.1987, n. 56) "sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o
contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di parti-
colari normative ed istituti".
Il contributo di cui al piu' volte citato art. 9 e'
altresi' dovuto dalle cooperative agricole che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecni-
ci, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in
quanto nei confronti di detti organismi, ai sensi dell'art.
3 della legge 15.6.1984, n. 240, si applicano relativamente
alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
le disposizioni del settore industriale.
DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo e' dovuto con decorrenza dal periodo di
paga in corso al 1 gennaio 1991 ed e' posto a carico dei
datori di lavoro e lavoratori interessati nella misura
rispettivamente dello 0,60% e dello 0,30% della retribuzione
determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
Si chiarisce, altresi', che la nuova contribuzione e'
dovuta, oltreche' per gli operai ed intermedi, anche per il
personale con qualifica impiegatizia, (v. legge 8 agosto
1972, n. 464 e successive modificazioni ed integrazioni) con
esclusione dei dirigenti; per i dipendenti delle imprese
industriali addetti ad unita' organiche esercenti la com-
mercializzazione del prodotto dell'impresa ai quali e'
garantita, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 26.5.1978,
n. 215 l'erogazione dei trattamenti straordinari di inte-
grazione salariale; per i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, per gli apprendisti passati in
qualifica e per i giovani qualificati di cui agli artt. 21,
6 comma, e 22 della legge n. 56/1987.
Per queste ultime due categorie, nei limiti temporali
previsti dalle suddette norme, non e' dovuta la quota a
carico dei datori di lavoro.
Sono comunque esclusi dalla contribuzione in parola gli
apprendisti ed i lavoranti a domicilio.
CODIFICA DELLE AZIENDE
Alle aziende tenute al versamento del contributo in
questione e inquadrate in rami diversi da quello dell'indu-
stria deve essere attribuito, con effetto dal 1 .1.1991, il
codice di autorizzazione di nuova istituzione "3X" avente il
significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo
CIGS ex art. 9 L. 407/1990".
Lo stesso codice di autorizzazione deve, peraltro,
essere attribuito alle compagnie e gruppi portuali, classi-
ficati con i c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, cui il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' stato esteso con
legge 13.8.1984, n. 469.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il contributo di cui trattasi deve essere versato a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991
unitamente agli altri contributi previdenziali, secondo le
previste modalita'.
Quanto precede dovra' essere portato a conoscenza delle
aziende interessate a cura delle Sedi attraverso i consueti
canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
Circolare 248 del 25 ottobre 1991
OGGETTO: Legge 1 giugno 1991, n. 166: conversione in legge
del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103. Interventi
in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla
Libia. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
al piano dei conti.
1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'art. 4 della legge indicata in oggetto prevede che i
"cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere
dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersti-
ti, delle posizioni assicurative relative a periodi di
lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1
luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di
domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita'
svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero,
nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda
medesima. La predetta facolta' compete anche ai superstiti
ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di rever-
sibilita'."
Per quanto evidente, si richiama l'attenzione delle
Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio di
cui sopra, dovranno dimostrare di essere in possesso della
cittadinanza italiana, al momento della domanda.
Secondo quanto espressamente previsto dalla disposi-
zione in esame, gli effetti della ricostituzione della
posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione
della domanda. Si deve pertanto ritenere che la parziale o
totale mancanza della documentazione richiesta non valga a
spostare il suddetto termine iniziale ad un momento succes-
sivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato
al richiedente il termine di 60 giorni per presentare la
documentazione mancante. In considerazione della facolta' di
presentare la documentazione sostitutiva di atto notorio,
qualora l'interessato non ottemperi nel termine assegnato,
la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di
una nuova domanda, gli effetti della ricostituzione della
posizione assicurativa decorreranno dalla data di quest'ul-
tima.
Sulla decorrenza degli effetti della domanda non ha
influenza il materiale pagamento degli oneri che la legge
pone a carico della gestione per gli interventi assisten-
ziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che debbono
essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con riferimento alla situazione di ciascun
avente diritto al momento in cui avra' richiesto il benefi-
cio in questione. Pertanto, l'accredito non deve essere
subordinato alla preventiva determinazione degli oneri.
La domanda puo' essere presentata anche dai superstiti
del lavoratore, ai fini del conseguimento di pensioni
indirette o di riversibilita'.
Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n.
166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia di
cui trattasi e' ammesso ricorso al Comitato Speciale del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Ammini-
stratori delle gestioni interessate.
Ai fini delle prestazioni si precisa che ove i contri-
buti in questione siano determinanti per il perfezionamento
del diritto a pensione, quest'ultima non puo' avere decor-
renza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di ricostituzione della
posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della
norma, risultino titolari di pensione, la contribuzione
medesima, qualora si collochi in un periodo anteriore a
quello di decorrenza della pensione, da' luogo alla rico-
stituzione del trattamento in essere con effetto dal mese
successivo alla data di presentazione dell'anzidetta doman-
da.
Qualora la contribuzione riconosciuta ai sensi della
disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla
decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta
dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione
di un supplemento, sussistendone le condizioni.
Poste queste indicazioni di carattere generale si
forniscono qui di seguito le istruzioni relative alla
peculiarita' del provvedimento.
2) LAVORATORI DIPENDENTI
L'articolo 4, comma 1, come sopra detto, prevede
espressamente che la ricostituzione nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti delle
posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro prestato
in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di
presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito,
per ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo
base corrispondente alla classe media di contribuzione in
vigore pro-tempore.
La contribuzione oggetto di ricostituzione da' luogo
nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione -
nel concorso, s'intende, delle condizioni di legge - alla
liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni.
Gli oneri eventualmente sostenuti dai singoli lavora-
tori che abbiano chiesto il riscatto degli stessi periodi
per i quali viene oggi invocata la ricostituzione in argo-
mento, riscatto disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere rimborsati, a
domanda, agli interessati.
In questa ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in
godimento di una pensione, per la cui determinazione si
siano valutati periodi riscattati a norma della suddetta
disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso la "quota
parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente
pensione".
La quota di pensione corrispondente ai periodi che
hanno formato oggetto di riscatto, da portare in deduzione
dalle somme da rimborsare, sara' determinata secondo i
criteri stabiliti con circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B.
del 7 gennaio 1985 (1) per l'applicazione della legge 2
maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le disposi-
zioni contenute nella legge in esame.
I coefficienti di rendita temporanea, necessari al
calcolo della riserva matematica con la quale determinare
per differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal
Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali
di questa Direzione Generale.
3) LAVORATORI AUTONOMI
Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi
di attivita' lavorativa svolta in Libia, indipendentemente
dalla circostanza che tale attivita' abbia determinato la
copertura assicurativa in tale Paese.
La domanda di ricostituzione deve essere corredata da
documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata
del periodo di lavoro (2). Nell'impossibilita' di produrla,
e' sufficiente che i dati necessari risultino da una di-
chiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3.1 Artigiani e Commercianti
La presentazione della domanda di ricostituzione
determina l'accredito, nella Gestione speciale di apparte-
nenza nel periodo considerato - per ciascun mese o frazione
di mese di attivita' lavorativa svolta in Libia in qualita'
di titolare o di collaboratore - del contributo fisso
mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si
riferisce.
Il beneficio della ricostituzione della posizione
assicurativa non puo' essere riconosciuto per i periodi
anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nella ge-
stione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani
e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti).
Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al
punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
Per il materiale inserimento in archivio della nuova
situazione assicurativa, le Sedi si atterranno alle istru-
zioni impartite con circolare n. 136 del 15.6.1988. La
disposizione vale ovviamente per i periodi successivi al
dicembre 1958 per gli artigiani ed al dicembre 1964 per i
commercianti.
3.2 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i soggetti che durante la loro permanenza in Libia
hanno svolto attivita' come coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, l'accreditamento dei contributi dovra' essere
effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei
CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957 al 21
luglio 1970 e, cioe', accreditando 3 giornate a settimana
per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi, con
l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore.
Per quanto riguarda il calcolo dell'onere da porre a
carico della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37
della legge n. 88/1989, si richiama quanto gia' precisato al
precedente punto 3.1. Si fa riserva di istruzioni per quanto
riguarda l'inserimento dei contributi nell'archivio centrale
dei CD/CM.
4) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri deri-
vanti dalla ricostituzione delle posizioni assicurative di
che trattasi, l'ufficio amministrativo competente, al
momento della determinazione degli oneri stessi, dovra'
predisporre e trasmettere all'Ufficio per la contabilita'
apposito biglietto contabile di mod. SC.3 addebitando il
conto GAZ 32/66 ed accreditando i seguenti conti:
FPR 22/66 - per gli accreditamenti a favore del FPLD;
ARR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
degli artigiani;
CMR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
COR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
degli esercenti attivita' commerciali
L'Ufficio per la contabilita' provvedera' alla regi-
strazione a giornale del suddetto mod. SC.3.
I citati conti, di nuova istituzione, vengono riportati
nell'allegato n. 1.
Eventuali rimborsi di valori di riscatto previsti a
favore dei lavoratori dipendenti di cui al punto 2) della
presente circolare, dovranno essere imputati al conto
esistente FPR 34/04.
Alla fine di ciascun esercizio, entro il termine
stabilito dalla circolare delle chiusure contabili, le Sedi
dovranno trasmettere a questa Direzione Generale - Direzione
Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza, un elenco
dei dati relativi alle posizioni assicurative ricostituite
nell'anno distintamente per Gestione interessata (v. alle-
gato n. 2).
verificata la concordanza tra l'importo totale di ciascun
elenco ed il saldo del conto ... 22/66 di pertinenza della
Gestione cui l'elenco stesso si riferisce, nonche' la
corrispondenza tra la sommatoria dei saldi dei conti FPR
22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 e il saldo del conto
GAZ 32/66.
I citati elenchi, inoltre, dovranno essere accompagnati
da un prospetto riassuntivo come da allegato n. 3.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 54
(2) Per quanto riguarda la durata dei periodi di
assicurazione non e' necessaria alcuna documentazione,
considerato che i commercianti e gli artigiani e i CDCM
operanti in Libia non erano soggetti all'obbligo
assicurativo.
ALLEGATO 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione: I
Codice Conto: ARR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: CMR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: COR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: FPR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: GAZ 32/66
Denominazione completa: Oneri per la ricostituzione delle
posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro in Libia ai
sensi dell'art. 4 del D.L. n.
103/1991 convertito nella legge n.
166/1991.
Denominazione abbreviata: ONERI RICOSTITUZ. POSIZIONI ASSIC.
ART. 4 L. 166/91.
ALLEGATO 2
I.N.P.S.
SEDE DI ....................
ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 4
DEL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1
GIUGNO 1991 N. 166 E RELATIVO AMMONTARE DELLE RISERVE
MATEMATICHE CORRISPONDENTI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE
RICOSTITUITE NELL'ANNO .... DI PERTINENZA DELLA GESTIONE
............... (1)
------------------------------------------------------------
Generalita' del beneficiario ! Periodi ! Importo
-------------------------------! accreditati sulla! della
Cognome e nome ! Luogo e data ! posizione ! riserva
! di nascita ! assicurativa (2) ! matemat.
------------------------------------------------------------
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !---------
TOTALE (3) !
!---------
.......... li ..........
Il Dirigente Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo preposto all'ufficio per
la contabilita'
IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare la Gestione (FPLD, Artigiani, ecc.) cui
l'elenco si riferisce
(2) Indicare la data iniziale e finale dei periodi
accreditati
(3) L'importo deve concordare con il saldo del conto
....22/66 di pertinenza della Gestione
ALLEGATO 3
I.N.P.S.
SEDE DI .................
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.
29 MARZO 1991 N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1 GIUGNO 1991,
N. 166
-----------------------------------------------------------
!
GESTIONE ! IMPORTO
!
------------------------------------!----------------------
!
- F.P.L.D. .........................! (1)
!
- ARTIGIANI ........................! (1)
!
- COMMERCIANTI .....................! (1)
!
- COLTIVATORI DIRETTI !
MEZZADRI E COLONI ................! (1)
!
!----------------------
!
Totale complessivo (2) !
!----------------------
........ li ..............
Il Dirigente Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo preposto all'Ufficio per
la contabilita'
IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare l'importo totale del rispettivo elenco.
(2) Tale importo deve corrispondere al saldo del conto GAZ
32/66.
Circolare 138 del 3 giugno 1991
Oggetto:
Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti
in merito alle modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1),
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato (ex
giornalieri di campagna ed assimilati).
In relazione ai vari quesiti posti si forniscono, ad
integrazione delle istruzioni impartite con la circolare n.
10701 C e V del 3 maggio 1978 (2), le seguenti precisazioni.
1 - CERTIFICAZIONI DI AVVIAMENTO AL LAVORO RILASCIATE DAGLI
UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO SENZA L'INDICAZIONE DEL
NUMERO DI GIORNATE LAVORATE.
Nei casi di rapporti di lavoro agricolo, attestati dai
soggetti interessati mediante certificazione rilasciata
dagli Uffici provinciali del lavoro senza l'indicazione del
numero di giornate per le quali e' avvenuto l'avviammento al
lavoro, devono essere assunte come giornate lavorate le
giornate lavorative che risultano comprese nel periodo di
durata dell'avviamento in parola.
2 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per gli anni in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento effettivo della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
in considerazione per la costituzione della rendita
vitalizia sono quelle di effettivo lavoro risultanti dalla
prova documentale prodotta, tenuto conto al riguardo di
quanto precisato al precedente punto 1 per i casi ivi
ipotizzati.
Sia ai fini del calcolo dell'onere di "riscatto" sia ai
fini del conseguente accredito contributivo sulla posizione
dell'assicurato, le giornate di lavoro vanno riferite
all'intero anno (a seconda dell'epoca, agrario o solare) in
cui esse si collocano, alla stessa stregua di quanto avviene
per le normali giornate di iscrizione negli elenchi. Nei
casi in cui il periodo di lavoro faccia parte di piu' anni
(agrari o solari) le giornate di lavoro devovo essere
ripartite, distintamente, nei singoli anni interessati.
3 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
PRESUNTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per i periodi in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento presunto della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
a base per la costituzione della rendita vitalizia e per il
conseguente accredito contributivo sulla posizione assicu-
rativa del lavoratore sono quelle attribuite, per l'anno
agrario in cui si colloca il rapporto di lavoro, alla
categoria (eccezionali, occasionali, ecc.) che compete al
soggetto sulla base del numero delle giornate lavorative
documentate, tenuto conto al riguardo di quanto precisato al
punto 1.
Ai fini predetti, nell'ipotesi di periodo di lavoro che
faccia parte di piu' anni agrari le giornate lavorative
documentate devono essere ripartite nei singoli anni inte-
ressati.
Cio' posto se, ad esempio, il numero di giornate lavo-
rative documentate per un determinato anno agrario e' 60, le
giornate da prendere in considerazione per la costituzione
della rendita vitalizia sono quelle accredditate, per
quell'anno, alla categoria degli eccezionali. Al riguardo si
precisa che per gli anni in cui l'accreditamento e' stato
effettuato per un numero di giornate inferiore al minimo
previsto per la categoria (per gli eccezionali 51 gg; per
gli occasionali 101 gg; per gli abituali 151 gg; per i
permanenti 201 gg) le giornate da prendere a base per la
costituzione della rendita sono quelle corrispondenti al
predetto minimo. Cio' in conformita' con quanto precisato
nella citata circolare n. 10701 del 3 maggio 1978 sull'am-
missibilita' della costituzione della rendita vitalizia nei
casi di accrediti parziali.
Nell'ipotesi in cui le giornate lavorative documentate
sono inferiori a 51, e cioe' al limite minimo di attivita'
lavorativa per essere classificati nella categoria degli
eccezionali, esse devono essere integralmente ammesse alla
costituzione della rendita vitalizia, tenuto conto che nella
fattispecie il lavoratore avrebbe avuto diritto all'iscri-
zione negli elenchi "speciali" per il numero di giornate
effettivamente lavorate.
4 - CONTRAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE IN CASO DI PAGAMENTO
PARZIALE DELL'ONERE.
Nei casi di pagamento parziale dell'onere di "riscat-
to", si deve procedere alla riduzione del numero delle
giornate da accreditare sulla posizione assicurativa del
lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo pagato.
5 - REGISTRAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGRICOLO PER I QUALI
E' STATA COSTITUITA LA RENDITA VITALIZIA.
I periodi di lavoro agricolo per i quali e' stata
costituita la rendita vitalizia devono essere registrati
nell'archivio ARPA utilizzando il pannello O7 AGR. Per la
registrazione devono essere seguite le stesse modalita'
previste per i contributi agricoli obbligatori da elenchi,
con l'avvertenza che:
_ per gli operai a tempo determinato le giornate di "ri-
scatto" vanno riferite, in base a quanto precisato nei
precedenti punti 2 e 3, a copertura dell'intero anno (agra-
rio o solare) in cui si collocano;
- nel campo TIPO ELENCO, in luogo delle sigle previste nel
manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9
giugno 1988 (3), deve essere inserita la sigla CP.
Per la compilazione degli altri campi del pannello si
rinvia al manuale predetto. Particolare attenzione dovra'
essere posta nella compilazione del campo CAT, per il quale
e' richiesto soltanto l'inserimento della sigla RA per gli
operai a tempo determinato (ex braccianti e assimilati) di
sesso maschile che non hanno compiuto il diciottesimo anno
di eta' e la sigla SA per gli operai a tempo indeterminato
(ex salariati fissi). Si ricorda, infatti, che quando non
siano state inserite le sigle RA o SA e' previsto l'inseri-
mento automatico della sigla BR (braccianti) nel campo CAT.
I programmi operativi per l'effettuazione delle regi-
strazioni di cui trattasi sono in corso di predisposizione e
saranno resi disponibili, previa comunicazione, entro breve
termine.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1962, pag. 709.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 926.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1635.