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Coniuge
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Equiparati ai figli
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Figli coniugati
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Figli inabili
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Figli o equiparati
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Figli studenti
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Figli studenti che prestano attività lavorativa
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Figlie rimaste vedove prima del decesso dell'assicurato o pensionato dante causa
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Genitori
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La pensione di reversibilità
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Nipoti
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Requisiti soggettivi
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Requisito del carico
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Scuole o università che danno diritto alla pensione ai superstiti
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Sorelle e fratelli
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI