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Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Requisito soggettivo
(msg.12693/2011)
A sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Requisito soggettivo
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
(msg.12693/2011)
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:
- “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25/2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave (msg. 22647/2011).
Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto ministeriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, ha fissato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante, pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizioni della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999. Deve ritenersi altresì soddisfatta la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal più volte citato decreto legislativo n. 67 del 2011, nel fissare i periodi di tempo cui fare riferimento per lo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, non richiede per i periodi stessi la connotazione della continuità.
Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Requisito soggettivo
Lavoratori addetti alla "linea catena”
(msg.12693/2011)
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL (di cui all’allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.
Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. (Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. (Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).
è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
Requisito soggettivo
Lavoratori notturni
(msg.12693/2011) (circ.90/2017) (circ.59/2018)
Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore. Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) (circ.59/2018)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che all’articolo 1, comma 170, reca disposizioni normative in ordine alla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
In particolare, il citato comma 170 dispone che “Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.”
Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della disposizione normativa in esame in ordine ai destinatari della rivalutazione dei turni notturni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato e alla copertura finanziaria.
Destinatari della rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011
Destinatari dell’articolo 1, comma 170 della citata legge sono i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per effetto della suddetta disposizione normativa, i turni svolti per almeno sei ore nel periodo notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
I predetti lavoratori, al ricorrere dei prescritti requisiti, accedono al trattamento pensionistico anticipato con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, diversificati a seconda del numero di turni annui svolti, determinati anche tenendo conto della rivalutazione di cui sopra.
Si rinvia alla circ.90/2017 per le ulteriori istruzioni applicative del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato
I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica".
L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.
Copertura finanziaria
L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l'attuazione delle disposizioni in argomento, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.
Chiarimenti della circ.90/2017
Come noto, per la valutazione del periodo di svolgimento di lavoro notturno a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare, ossia, nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente (es., 20 febbraio 2017 – 20 febbraio 2016).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre accertare che, per il periodo indicato dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto (vedi precedente punto 1), l’interessato abbia svolto nell’anno solare lavoro notturno, come individuato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti dalla norma.
Per la verifica dello svolgimento del lavoro notturno a turni, occorre:
- suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore - ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno;
- accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non inferiore a 64;
- nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, riparametrato alla durata del periodo residuo.
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che:
- per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo (7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva);
- qualora i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78, abbiano svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78; lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo), si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le restanti attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
Chiarimenti del msg.12693/2011
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67, nelle seguenti categorie:
- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Considerato che l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011 prevede che, fino al 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile purché le attività di cui al comma 1 siano svolte per almeno sette anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni di cui all’articolo 1, lettera b), n.1, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo 1, lettera b), n.1.
A tal proposito si fa presente che con messaggio n. 22647 del 30/11/2011 è stato precisato al punto 3 che “per la valutazione del periodo in cui è svolto il lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato”.
Pertanto ai fini del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67/2011, per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n.1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
Requisito soggettivo
Conducenti di veicoli
(msg.12693/2011)
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.
Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative.
-Art. 46. (1) (2)
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)
il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.