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Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Requisito oggettivo
(circ.90/2017)
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2017
Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera a), la soppressione delle parole “compreso l’anno di maturazione dei requisiti” e la sostituzione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017” con la parola “ovvero” e, alla lettera b),la soppressione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
A seguito di tali modifiche, a partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:
- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa
ovvero - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).
Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione della predetta attività.
Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
Per l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.
Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016
Il beneficio pensionistico (msg.12693/2011), ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo 1, per i seguenti periodi:
- per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017.
- Per l’individuazione del periodo corrispondente (msg. 22647/2011) agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato si procederà alla valutazione per anno solare. Per anno solare si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010). Ai fini del computo del periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio non occupazione, mobilità, ecc..). Pertanto, per l’individuazione dei dieci anni solari, i periodi di inattività dovranno essere considerati neutri. Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011. Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.
- Ai fini del computo dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Nel periodo di sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti. Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato;
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.