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Circolare 86 del 3 luglio 2014
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante il regolamento di cui all’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP.
SOMMARIO: La presente circolare reca le istruzioni applicative del regolamento in oggetto, volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
1. Spedizionieri doganali
2. Prepensionamento lavoratori poligrafici
3. Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
4. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
5. Lavoratori marittimi
6. Gestione ex Enpals. Lavoratori del fondo dello spettacolo e sportivi professionisti
7. Gestione ex Inpdap. Dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248
8. Norme derogatorie
PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto ed il cui titolo è stato modificato con un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014.
L’articolo 1 del regolamento reca disposizioni generali riguardanti le categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del regolamento in esame, lo stesso costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, disciplinando, tra l’altro, a far tempo dal 1° gennaio 2014, l’incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per soggetti iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex INPDAP.
Il citato articolo 1, al comma 2, prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Con messaggio n. 1519 del 27 gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui trattasi.
Il predetto articolo 1, al comma 3, prevede che nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lo stesso articolo 1, al comma 4, stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 del 2010.
Per esplicita disposizione normativa (articolo 12 quater del decreto legge n. 78 del 2010) l’adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età di cui all’articolo 10 del regolamento in esame.
Ciò posto, a scioglimento della riserva formulata con il predetto messaggio n. 1519 del 2014, si forniscono, di seguito, le istruzioni applicative del provvedimento in argomento, condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo n. 29/0002780/P del 23 giugno 2014.
1. SPEDIZIONIERI DOGANALI
1.1 Modifiche normative
Il regolamento in esame, all’articolo 2, reca disposizioni in materia di pensionamento per i soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88, e soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997, n. 230.
Il citato articolo 2, al comma 1, prevede che: “ La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230, è erogata dall’INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età”.
Lo stesso articolo 2, al comma 2, stabilisce che: “All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: “e 10 febbraio 1996, n. 103”, sono inserite le seguenti: “e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali”.
1.2. Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia
1.2.1 Requisito anagrafico introdotto dal 1° gennaio 2014
Per effetto dell’articolo 1, comma 4, del regolamento in parola, al requisito anagrafico, stabilito dal comma 1 del citato articolo 2, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.
Pertanto, ai fini dell’accesso al pensionamento in argomento, gli iscritti al soppresso Fondo dal 1° gennaio 2014 devono risultare in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
-dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 anni e tre mesi *;
-dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 anni e tre mesi**;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 anni e tre mesi**.
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La nuova disposizione esplica i suoi effetti sulle pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, fatte salve le pensioni da liquidare in favore degli iscritti di cui al successivo punto 1.2.2.
1.2.2 Requisito anagrafico perfezionato entro il 31 dicembre 2013
I lavoratori, sia uomini che donne, che maturano, entro il 31 dicembre 2013, il requisito anagrafico di sessantacinque anni, previsto dalla normativa vigente antecedentemente al 1° gennaio 2014, in virtù del disposto dell’articolo 1, comma 2, del regolamento, conseguono il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia secondo la previgente normativa.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 230 del 1997, aveva fissato il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia alla stessa età prevista nel regime generale per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 pari, per l’anno 2013, a sessantacinque anni.
1.2.3 Conferma precedenti istruzioni
Si evidenzia che l’articolo 2 del regolamento modifica, dal 1° gennaio 2014, il solo requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia.
Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione in parola, restano confermate le indicazioni generali in materia di pensionamento degli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo, diramate con circolare n. 79 del 2003, ad eccezione del punto 1.1. da intendersi modificato nel solo requisito anagrafico.
1.3 Totalizzazione
Il richiamato articolo 2 del regolamento in esame, al comma 2, dispone l’inserimento degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni.
1.3.1 Modalità di liquidazione del trattamento pensionistico
Nel far rinvio ai criteri generali riguardanti le modalità di accertamento del diritto e dell’accesso ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di periodi contributivi, le cui istruzioni applicative sono state diramate con circolari n. 69 del 2006, n. 3 del 2008 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 2013, si forniscono, di seguito, le indicazioni per la liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei periodi assicurativi risultanti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
1.3.2 Iscritti aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo
Come è noto, la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del soppresso Fondo spetta agli iscritti che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento del Fondo, nonché ai soggetti ancora iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997, anche se in possesso di una anzianità inferiore a venti anni, sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’atto della soppressione del Fondo di cui trattasi (circolare n. 99 del 1998).
Per gli aventi diritto a pensione, l’importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, all’atto della soppressione dello stesso, secondo le norme del proprio Regolamento e del richiamato parere ministeriale.
Le certificazioni previdenziali degli iscritti a detto Fondo sono state inserite nella “Gestione Spedizionieri Doganali” presente nell’Archivio Anagrafico Unico (messaggio n. 80 del 2002, circolari n. 79 del 2003 e n.17 del 2004).
Nella liquidazione della pensione in totalizzazione, la quota afferente i periodi di iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata dal Fondo stesso.
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di perequazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo con onere a carico delle gestioni interessate.
1.3.3 Iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo
Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo, in coerenza con i criteri forniti a suo tempo con il richiamato parere ministeriale, la quota di pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell’importo determinato, secondo le norme del proprio Regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell’anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.
1.3.4 Domanda di pensione in presenza di contributi ancora dovuti
Nella predetta “Gestione Spedizionieri Doganali”, sono altresì indicati gli “Insoluti” ovvero gli importi per contributi ancora dovuti all’Istituto dagli iscritti al soppresso Fondo.
In caso di presentazione di domanda di pensione in totalizzazione, le competenti Strutture avranno cura di chiedere all’interessato di sanare la propria posizione debitoria prima di procedere alla liquidazione della prestazione pensionistica.
1.4 Indennità di buonuscita
1.4.1 Requisito anagrafico per la corresponsione dell’indennità di buonuscita
L’art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri Doganali prevede, altresì, il diritto ad un’ulteriore prestazione previdenziale in favore degli iscritti al Fondo medesimo, costituita dall’indennità di buonuscita.
In favore dei lavoratori che non hanno maturato il requisito contributivo minimo, in quanto risultano cancellati dal Fondo stesso, la buonuscita viene liquidata in misura doppia.
L’indennità di buonuscita, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997, spetta al compimento dell’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo in parola; pertanto, per effetto dell’articolo 2, comma 1, del regolamento in argomento, il requisito anagrafico per il diritto all’indennità di buonuscita è elevato a sessantasei anni a far tempo dal 1° gennaio 2014.
Tenuto conto dell’applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2014 gli iscritti devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici di cui al punto 1.2.1.
L’importo spettante a titolo di indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia, è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di soppressione dello stesso, disponibile nella “Gestione Spedizionieri Doganali”. A tale importo viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia.
1.4.2 Corresponsione dell’indennità di buonuscita in favore degli spedizionieri che richiedono la pensione in totalizzazione
Per gli spedizionieri doganali che non hanno diritto alla pensione a carico del soppresso Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione, l’indennità di buonuscita - già calcolata a suo tempo in misura doppia - deve essere rideterminata in misura ordinaria ed attribuita al compimento, da parte dell’iscritto, dell’età prevista per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia di cui al punto 1.2.1.
In presenza di domanda di pensione in regime di totalizzazione, le Strutture territoriali interessate - tenuto conto che le attività riguardanti la liquidazione dell’indennità di buonuscita sono accentrate presso la Direzione Centrale Pensioni - prima di procedere alla liquidazione della pensione avranno cura di comunicarlo alla casella istituzionale della competente Area della D.C. Pensioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
precisando nell’oggetto: “Totalizzazione Spedizionieri Doganali”.
2. PREPENSIONAMENTO LAVORATORI POLIGRAFICI
2.1 Modifiche normative
Il regolamento di cui trattasi, all’articolo 3, costituito da un unico comma, reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi.
Il citato articolo 3, alla lettera a), modifica l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, stabilendo che le parole: “almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488”, sono sostituite dalle seguenti: “almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
Lo stesso articolo 3, alla lettera b), prevede che le parole: “sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni” sono soppresse.
La medesima disposizione, alla lettera c) stabilisce che le parole: “ l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni” sono soppresse.
2.2 Requisiti per l’accesso al trattamento di pensionamento anticipato
2.2.1 Requisiti contributivi vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014
Come è noto, l’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 14 della legge n. 62 del 2001, rettificato dalla legge n. 198 del 2001, fissava in 384 contributi mensili o 1664 contributi settimanali il requisito contributivo da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini dell’accesso al beneficio del prepensionamento.
Ai sensi delle richiamate leggi n. 62 e n. 198 del 2001, il trattamento di pensionamento anticipato, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, veniva concesso sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere dall’assicurato nella predetta assicurazione generale obbligatoria, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di trentacinque anni.
2.2.2 Nuovi requisiti contributivi introdotti dal 1° gennaio 2014
Come già illustrato al punto 2.1, il regolamento in esame, all’articolo 3, lettera a) prevede, per accedere al pensionamento anticipato, un requisito contributivo di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per effetto dell’articolo 1, comma 4, del citato regolamento, ai requisiti contributivi suindicati, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.
Pertanto, ai fini dell’accesso al prepensionamento in argomento, gli assicurati devono risultare in possesso delle seguenti anzianità contributive a far tempo dal 1° gennaio 2014:
-dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 35 anni e tre mesi *;
-dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, 36 anni e tre mesi**;
-dal 1° gennaio 2018, 37 anni e tre mesi**.
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.3. Anzianità contributiva utile in sede di liquidazione della pensione
2.3.1 Mancata attribuzione di incrementi convenzionali
Il trattamento di prepensionamento, verificata la sussistenza del requisito contributivo minimo indicato al punto 2.2.2, ed in presenza di ogni altra condizione prevista dalla legge n. 62 del 2001, è liquidato sulla base dell’anzianità contributiva accreditata in favore dell’assicurato, senza attribuzione di incrementi convenzionali, in applicazione del disposto di cui alla lettera b) dell’articolo 3 del regolamento, che prevede la soppressione, nell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, delle parole “sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni”.
Ciò posto, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo utile per accedere al pensionamento anticipato, di cui al punto 2.2.2, la liquidazione della pensione è effettuata sulla base dell’intera anzianità contributiva accreditata in favore dell’assicurato.
Si rammenta che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, vanno considerati utili tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari o da riscatto. La contribuzione figurativa è utilizzata senza alcuna esclusione (circolare n. 107 del 2002).
Si rammenta, altresì, che qualora in favore dell’assicurato risultino accreditati contributi nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ove l’assicurato intenda ricongiungere gli stessi nell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del perfezionamento del diritto al prepensionamento, la domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979 va presentata prima della decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato (messaggio n. 4093 del 1996).
2.3.2 Periodi assicurativi esteri
I periodi assicurativi italiani possono essere totalizzati con quelli esteri in base alle disposizioni della regolamentazione dell’Unione europea e agli accordi bilaterali in vigore, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il pensionamento anticipato, analogamente a quanto stabilito per le pensioni di vecchiaia (vedi in particolare le circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010 e 127 del 30 settembre 2011).
2.3.3 Caducazione del limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva
Come già illustrato al punto 2.1, il citato articolo 3, lettera c), prevede la soppressione, nell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, delle parole “l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni”.
Pertanto, è venuto meno il predetto limite di trentacinque anni fissato dalla previgente disciplina ai fini dell’attribuzione dell’incremento di tre anni dell’anzianità contributiva fatta valere dall’assicurato.
2.4 Efficacia delle nuove disposizioni
La recente normativa esplica i suoi effetti sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, fatti salvi i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei lavoratori di cui al successivo punto 2.5.
2.5 Destinatari della previgente normativa
2.5.1 Lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2013
L’articolo 1 del regolamento, recante disposizioni generali, al comma 2, stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento stesso, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Al riguardo, su indicazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota dell’Ufficio Legislativo pervenuta il 23 maggio 2014, si precisa che i lavoratori poligrafici che maturano entro il 31 dicembre 2013 una anzianità contributiva minima di 32 anni possono accedere al pensionamento anticipato, secondo la previgente disciplina illustrata con circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011, a condizione che siano collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013.
2.5.2 Disciplina transitoria: lavoratori che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2013
L’articolo 11 del regolamento, recante norme derogatorie, prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti contemplati nelle lettere dalla a) alla g) del citato articolo 11.
La lettera g) individua tra i destinatari della deroga in argomento i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, finalizzata al prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
Da ciò deriva che i lavoratori poligrafici, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento sulla base di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013, continuano ad accedere al prepensionamento con 32 anni di anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a tre anni, e comunque non superiore a 35 anni, ancorché detto requisito contributivo venga perfezionato successivamente al 31 dicembre 2013.
2.6 Conferma precedenti istruzioni
Si evidenzia che l’articolo 3 del regolamento modifica, a far tempo dal 1° gennaio 2014, il solo requisito contributivo stabilito dalle leggi n. 62 e n. 198 del 2001.
Restano, pertanto, confermate le indicazioni generali in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici, diramate con le richiamate circolari n. 107 del 2002 e n.127 del 2011, per quanto compatibili.
3. PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
L’articolo 4 del regolamento prevede la sostituzione, all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, delle parole: “ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” con le seguenti: “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.
Inoltre, all’articolo 3, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 414 del 1996 viene soppresso il primo periodo (tale periodo confermava la previsione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 circa il mantenimento, per il personale viaggiante, in materia di età pensionabile, dell’età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne).
3.2 Nuova età pensionabile
Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, avente ad oggetto la soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevedeva, all’articolo 3, comma 1, lettera b), prima della su indicata modifica, la possibilità di liquidare, per il personale viaggiante, la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del su riportato articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e quindi al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
A seguito delle su riportate modifiche, per il personale viaggiante cambia l’età pensionabile, che viene legata a quella tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Più precisamente, la pensione di vecchiaia anticipata può essere liquidata solo al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
3.3 Lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento:
nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento in oggetto;
nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente (articolo 10 del regolamento).
3.4 Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età
Si precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente previsto, normativamente, un limite massimo di età (si richiama in proposito il messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013; si richiamano altresì i messaggi nn. 5891 del 2011, 11010 e 13399 del 2012).
Ciò si verifica nelle ipotesi previste dall’articolo 115 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il quale prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato gli anni sessanta per guidare autobus, ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) e dall’articolo 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 (il quale prevede che il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida di categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D, patente che ai sensi del comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età).
Si evidenzia che a seguito del regolamento in oggetto, diversamente da quanto illustrato con il su richiamato messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013, il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età viene meno solo nei casi in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottenga il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.
Quindi l’accesso al pensionamento, secondo le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del regolamento in oggetto, avviene solo nel caso in cui il su riferito personale viaggiante, sottoposto a visita medica al compimento dei 60 anni per l’elevazione del limite ordinamentale, non abbia ottenuto, perché riconosciuto inidoneo, tale elevazione (ossia il rinnovo della patente D) da parte dell’Autorità competente.
Si evidenzia che le predette visite per l’elevazione del limite ordinamentale vengono programmate in anticipo rispetto al compimento dei 60 anni. Ne consegue che molte visite o convocazioni a visita sono state effettuate anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, mentre il compimento dei 60 anni si verifica nella vigenza dello stesso.
Ciò considerando, ai lavoratori che – prima dell’entrata in vigore del regolamento - sono stati sottoposti a visita, ovvero sono stati convocati e non sottoposti a visita (e ciò risulta dalla documentazione che deve essere presentata a cura dell’interessato) e compiono l’età di 60 anni nel 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento.
3.5 Riepilogo. Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a) per le lavoratrici:
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
58 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
60 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
61 anni e 3 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per i lavoratori:
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
61 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 |
61 anni e 3 mesi* |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c) solo per autisti di autobus e conducenti di tram, sia uomini, sia donne, che all’età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica per l’elevazione del limite ordinamentale e siano stati riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante:
60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007;
d) per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell’entrata in vigore del regolamento sono stati convocati e non sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante, che compiono i 60 anni nel 2014:
60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007;
e) per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell’entrata in vigore del regolamento sono stati sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante e riconosciuti idonei, che compiono i 60 anni nel 2014:
60 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi (finestra di cui alla legge n. 122/2010).
4. FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA.
4.1 Modifiche normative
Il comma 2, dell’articolo 10, del regolamento stabilisce che “Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011”.
Ai sensi del comma 1 del medesimo regolamento, il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età si ha nei casi in cui gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione del limite di età, ovvero, qualora tali limiti di età possano essere elevati, nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.
4.2 Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età
Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 1256 del 19 gennaio 2011.
Si rammenta che i limiti ordinamentali in materia sono:
per i piloti impiegati in operazioni di trasporto pubblico commerciale, 65 anni, nel caso di impiego in operazioni con due piloti, di cui uno deve avere età inferiore a 60 anni e 60 anni in tutti gli altri casi;
per i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, 60 anni per l’abilitazione di pilota collaudatore di produzione e di sperimentazione e della licenza di navigatore collaudatore sperimentatore e 65 anni per la licenza di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione;
per i membri di equipaggio di cabina, non esistono limiti;
per tutte le restanti attività professionali autorizzate da brevetti ed attestati di volo, il limite è di 65 anni.
4.3 Accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età prima del compimento dell’età pensionabile
Agli iscritti al fondo volo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Si ricorda che il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al 31 dicembre 2011 era, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 1997, quello ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio, ovvero, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, quello ridotto fino a cinque anni rispetto a quello in vigore nell’AGO.
4.4 Riepilogo. Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia
I requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia sono quelli illustrati con la circolare n. 35 del 2012 e con il messaggio n. 13399 del 2012.
Solo per le categorie sopraindicate (i piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni e i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, abilitati al collaudo di produzione e di sperimentazione titolari della relativa licenza), al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 del regolamento, i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia sono:
per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007;
per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, quello ridotto fino a cinque anni rispetto all’età di 65 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007.
I predetti requisiti valgono anche per le lavoratrici per le quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, alle condizioni previste dal regolamento.
5. LAVORATORI MARITTIMI
5.1 Modifiche normative
Il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento in esame stabilisce che “Relativamente ai casi di cui all’articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.
Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che “All’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole “cinquantacinquesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti: ”cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
5.2 Nuova età pensionabile
5.2.1 Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio
Nei confronti dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio, di cui rispettivamente all’articolo 4, commi 2, lettera c) e 3, della legge n. 413 del 1984, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall’articolo 59, comma 35, della legge n. 449 del 1997, prevedeva la possibilità di liquidare la pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
A seguito della modifica apportata dal citato comma 1 dell’articolo 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia è liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pertanto richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a) Per le lavoratrici:
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
58 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
60 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
61 anni e 3 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per i lavoratori:
c) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
d) 61 anni e 3 mesi |
e) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 |
f) 61 anni e 3 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5.2.2 Lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo
Nei confronti dei lavoratori marittimi che possano vantare almeno 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, l’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevedeva la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 55° anno di età.
A seguito delle modifiche apportate dal comma 2 del ripetuto articolo 5, per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fermo restando il requisito contributivo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, indifferenziati per lavoratori e lavoratrici:
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
56 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
57 anni e 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 |
58 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
5.3 Lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento:
- nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento in oggetto;
- nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente (articolo 10 del regolamento).
6. GESTIONE EX ENPALS. LAVORATORI DEL FONDO DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI
Con la circolare n. 36 del 2012 sono state dettate le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti. Nella stessa circolare, al punto 6, si disponeva che, nei confronti degli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, in attesa dell’adozione dei Regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, restava ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuavano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011.
Pertanto, risultavano esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 182 del 1997 e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restavano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 24, comma 18, della medesima legge n. 214 del 2011.
Si ribadisce che i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento, ai fini del diritto ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
6.1 Fondo Lavoratori dello Spettacolo - Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia dal 1° gennaio 2014
- Gruppo Ballo. L’articolo 6 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo “Gruppo ballo” modificando l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 1997, sostituendo le parole: “quarantacinquesimo” con le seguenti: “quarantaseiesimo” (vedi circolare n 7 del 2010 Enpals); conseguentemente per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
Decorrenza della pensione |
Requisito anagrafico Uomini |
Requisito anagrafico Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
46 + 3 mesi* |
46 + 3 mesi* |
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
Ulteriori adeguamenti alla speranza di vita in base a quanto stabilito dalla norma sopra menzionata, saranno previsti secondo il seguente scaglionamento:
a) secondo adeguamento per il biennio 2016/2017;
b) dal terzo adeguamento per il biennio 2018/1019, i successivi incrementi saranno stabiliti con cadenza biennale.
- Gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda. L’articolo 7 del regolamento sostituisce la Tabella “C” allegata all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo riconducibili al “Gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda” già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, conseguentemente per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
Decorrenza della pensione |
Requisito anagrafico Uomini |
Requisito anagrafico Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
64 anni + 3 mesi* |
60 anni + 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
64 anni + 3 mesi** |
61 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 |
64 anni + 3 mesi** |
62 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 |
64 anni + 3 mesi** |
63 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2022 |
64 anni + 3 mesi** |
64 anni + 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale.
-Gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali. L’articolo 8 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo ordinati nel “Gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali”, sostituendo l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; conseguentemente per i lavoratori, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
Decorrenza della pensione |
Requisito anagrafico Uomini |
Requisito anagrafico Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
61 anni + 3 mesi* |
57 anni + 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
61 anni + 3 mesi** |
58 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 |
61 anni + 3 mesi** |
59 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 |
61 anni + 3 mesi** |
60 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2022 |
61 anni + 3 mesi** |
61 anni + 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale.
6.2 Fondo Sportivi Professionisti - Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia dal 1° gennaio 2014- Fondo Sportivi Professionisti
L’articolo 9 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo sportivi professionisti “Gruppo sportivi professionisti”, sostituendo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 166; conseguentemente per i lavoratori già iscritti al Fondo sportivi professionisti alla data del 31 dicembre 1995, per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
Decorrenza della pensione |
Requisito anagrafico Uomini |
Requisito anagrafico Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
53 anni + 3 mesi* |
49 anni + 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
53 anni + 3 mesi** |
50 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 |
53 anni + 3 mesi** |
51 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 |
53 anni + 3 mesi** |
52 anni + 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2022 |
53 anni + 3 mesi** |
53 anni + 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale.
6.3 Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato indipendentemente dall’età. Pensione anticipata dal 1° gennaio 2014.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4 del regolamento, ai requisiti di accesso al pensionamento prescindendo dall’età, per le predette categorie di lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni (c.d. finestra mobile di accesso al pensionamento) e si applica ai requisiti contributivi la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
7. GESTIONE EX INPDAP. LAVORATORI APPARTENENTI AI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 248 (PERSONALE ENAV)
7.1. Accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa
Il regolamento in esame all’articolo 10 disciplina i requisiti pensionistici di vecchiaia dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione.
In particolare il comma 3 prevede che “Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013”.
Destinatari di tale disposizione sono i dipendenti dell’Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai seguenti profili professionali:
- controllore di traffico aereo
- pilota ed operatore radiomisure
- esperto di assistenza al volo e meteo.
Pertanto i lavoratori in esame, che abbiano mantenuto l’iscrizione alla gestione dipendenti pubblici – Cassa Stato, per il quale viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età con le decorrenze di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 (quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti).
7.2 Trattamento pensionistico anticipato
Il comma 4 prevede che “ a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l’accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori a 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne”.
Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il requisito contributivo sopra individuato deve essere incrementato di ulteriori 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita di cui al D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
Dal 2016 i requisiti di cui sopra dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
Inoltre sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 58 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Il comma 5 del medesimo art. 10 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 149 del 1997.
Pertanto per il personale sopra richiamato che ha un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni non opera più l’aumento convenzionale, previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n.149 del 1997, ai fini dell’accesso della pensione di anzianità (vedi circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004).
7.3 Requisiti contributivi vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014
Continuano a trovare applicazione, anche successivamente al 31 dicembre 2013, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento:
- nei confronti del lavoratori appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento in oggetto.
Pertanto ai fini del diritto alla pensione di anzianità, il personale sopra richiamato deve essere in possesso, al 31 dicembre 2013, di 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (massima anzianità contributiva +3 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita) mentre per l’accesso al relativo trattamento pensionistico ai 12 mesi di finestra mobile è previsto un ulteriore posticipo pari a 2 mesi (14 mesi per la decorrenza della pensione).
8. NORME DEROGATORIE
8.1 Deroghe alla nuova disciplina sui pensionamenti anticipati e di vecchiaia
Come previsto dall’articolo 11, comma 1, del regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, vigenti al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, alle categorie di soggetti ivi contemplati, iscritti presso l’INPS (articoli da 2 a 5) e iscritti alla Gestione ex-ENPALS (articoli da 6 a 9):
a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassaintegrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
8.2 Applicazione delle disposizioni di salvaguardia laddove più favorevoli
L’articolo 11, comma 2, del regolamento prevede che restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal decreto, laddove più favorevoli, le disposizioni di salvaguardia pensionistica cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2 ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
Ciò posto, in virtù del citato articolo 11, comma 2, un lavoratore appartenente alle categorie contemplate dal regolamento, nel caso in cui venga certificato quale beneficiario delle disposizioni di salvaguardia pensionistica richiamate nel predetto articolo 11, comma 2, può accedere, a domanda, al pensionamento in base alle predette disposizioni di salvaguardia ove lo ritenga più favorevole rispetto alla disciplina recata dal regolamento in parola.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato n. 1
INPS.HERMES
Sede: 0013/D.C. Pensioni
Messaggio numero: 001519 del 27/01/2014 17.23.23
Oggetto: Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in attuazione dall’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Soggetti iscritti presso l’INPS e presso l’ex ENPALS.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto, entrato in vigore il 17 gennaio 2014.
Secondo quanto statuito dall’articolo 1, comma 1, del regolamento in parola, lo stesso costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214.
Si rammenta che il richiamato articolo 24, comma 18, prevede l’emanazione di un regolamento allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
E’ in corso di elaborazione la circolare contenente le istruzioni applicative del regolamento di cui trattasi.
1- MODIFICHE NORMATIVE
Il regolamento in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede, tra l’altro, un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti all’INPS ed all’ex-ENPALS.
1. EX ENPALS
La nuova disciplina si applica nei confronti degli iscritti ai fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei. In particolare.
• gruppo ballo;
• gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda;
• gruppo cantanti: artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera artisti lirici ed orchestrali;
• gruppo sportivi professionisti.
2- PRIME INDICAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
L’articolo 1, comma 2, del più volte citato regolamento, dispone che: “il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all’accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa”.
In attesa della diramazione della circolare di cui è cenno in premessa, a norma del richiamato articolo 1, comma 2, le competenti Strutture territoriali, avranno cura di liquidare le pensioni secondo le consuete modalità, in favore dei soggetti contemplati dal regolamento, che risultino, al 31 dicembre 2013, in possesso dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente disciplina.
IL DIRETTORE CENTRALE
Gabriele Uselli
Allegato n. 2
Fondo lavoratori dello spettacolo
Nuovi requisiti dal 1.1.2014 Pensione di vecchiaia. Requisiti anagrafici da adeguare alla speranza di vita. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e gruppo Ballo.
Gruppo ballo (età donne e uomini 46)
091 coreografi ed assistenti coreografi
092 ballerini e tersicorei
Decorrenza della pensione |
Requisito anagrafico Uomini |
Requisito anagrafico Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
46 + 3 mesi* |
46 + 3 mesi* |
Gruppo canto (età donne 57 uomini 61)
011 artisti lirici
012 cantanti
013 coristi e vocalisti
014 maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)
Gruppo concertisti, orchestrali (donne 57 uomini 61)
081 concertisti e solisti
082 professori d’orchestra
083 orchestrali anche di musica leggera
Decorrenza della pensione Requisito anagrafico Uomini Requisito anagrafico Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 61 anni + 3 mesi* 57 anni + 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 61 anni + 3 mesi** 58 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 61 anni + 3 mesi** 59 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 61 anni + 3 mesi** 60 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2022 61 anni + 3 mesi** 61 anni + 3 mesi**
Gruppo attori (età donne 60 uomini 64)
021 attori di prosa, mimi e allievi attori
022 attori cinematografici e audiovisivi
023 attori di doppiaggio
024 attori di operetta
025 attori di riviste, varietà ed attrazione
026 artisti del circo
027 attori di fotoromanzi
028 suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
029 generici figuranti
821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
823 acrobati, stuntman, contorsionisti
Gruppo conduttori (donne 60 uomini 64)
031 presentatori
032 disc-jockey
033 animatori di villaggi turistici
Gruppo direttori e maestri d’orchestra (donne 60 uomini 64)
071 direttori d’orchestra
072 sostituti direttori d’orchestra
073 maestri suggeritori
Gruppo figurazione e moda (donne 60 uomini 64)
093 indossatori
094 figuranti lirici
095 figuranti di sala
096 fotomodelli
097 cubisti
098 spogliarellisti
Decorrenza della pensione Requisito anagrafico Uomini Requisito anagrafico Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni + 3 mesi* 60 anni + 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 64 anni + 3 mesi** 61 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 64 anni + 3 mesi** 62 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 64 anni + 3 mesi** 63 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2022 64 anni + 3 mesi** 64 anni + 3 mesi**
- Pensione anticipata
Le categorie sopra elencate possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive.
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* 41 anni e 6 mesi*
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** 41 anni e 6 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale.
Fondo sportivi professionisti
Nuovi requisiti dal 1.1.2014
Pensione di vecchiaia. Requisiti anagrafici da adeguare alla speranza di vita
A) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Vecchiaia anticipata
Decorrenza della pensione Età Uomini Età Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 53 anni + 3 mesi* 49 anni + 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 53 anni + 3 mesi** 50 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 53 anni + 3 mesi** 51 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 53 anni + 3 mesi** 52 anni + 3 mesi**
dal 1° gennaio 2022 53 anni + 3 mesi** 53 anni + 3 mesi**
Anticipata
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi*
41 anni e 6 mesi*
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** 41 anni e 6 mesi**
Per tutte le tabelle
*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale.
Allegato n. 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157
Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici, che prevede l'emanazione di un
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di
accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto
disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente
all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati
nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento
per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al
pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al
trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si
applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
Art. 2
Soppresso fondo spedizionieri doganali
1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del
sessantaseiesimo anno di età.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».
Art. 3
Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi - Poligrafici
1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell'anzianità contributiva aumentata
di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l'anzianità contributiva non può comunque
risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Art. 4
Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto
1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi
dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»
sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito
anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo
in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.
Art. 5
Lavoratori marittimi
1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera
c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione
di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico
ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore
nel regime generale obbligatorio.
2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole:
«cinquantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015,
cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e
cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Art. 6
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo»
e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».
Art. 7
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori
1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituita dalla seguente:
“Tabella C”
(art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione
--------------------------------------------
Uomini | dal 1° gennaio 2014 | 64 |
| | anni |
---------|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2014 | 60 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2016 | 61 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
Donne | dal 1° gennaio 2018 | 62 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2020 | 63 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2022 | 64 |
| | anni |
--------------------------------------------
Art. 8
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto
1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, è sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici,
professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti
di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 61 anni per gli uomini;
b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a
58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 9
Fondo sportivi professionisti
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 166, è sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31
dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 53 anni per gli uomini;
b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a
50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 10
Perdita del titolo abilitante
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad
applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di
settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,
non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano
essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il
lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il
rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31
dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di
cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima
data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con
età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta
maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli
uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di
trattamento relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari
ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al
pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è
elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a
due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 149, è abrogato.
Art. 11
Deroghe
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre
2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai
soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorché alla
medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e
che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i
requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori
non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione
ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o
accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con
perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto
congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto
2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e,
senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività
lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza
successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa
avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1,
lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di
procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni
richiamate dal presente decreto, laddove più favorevoli, le
disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui
all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
Art. 12
Disposizione finale
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi
di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,
valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per
l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per
l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per
l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per
l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro
per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente
integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166