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Decreto 82761 del 20 giugno 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto
n. 82761). (14A07681)
(GU n.236 del 10-10-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si
costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui
prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge
28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito cooperativo;
Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 ottobre
2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con cui in
attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato
convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il successivo accordo del 13 novembre 2013, sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al precedente accordo del 30
ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del
30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013 in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Decreta:
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della
riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge
n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale
costituisce gestione.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori dipendenti dalle aziende gia' rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di
applicazione di cui all'art. 2 decreto del ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito e in connessione
con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con Federcasse,
il CCNL di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due rappresentanti
con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto
deliberativo.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la
parte sindacale.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e, in
ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per
qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato stesso, si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara' considerato come
un mandato intero ai fini del limite di quatto anni e della
consecutivita' della nomina di cui al primo periodo del presente
comma.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad
effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di
criteri di rotazione.
7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del Presidente.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento della
disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modifiche e integrazioni, i componenti del comitato amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 157, in carica alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico
del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.
12. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in
pareggio.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento
di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo
restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di cui alla
precedente lettera b), con propria delibera proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, secondo la
normativa vigente, verificate le compatibilita' finanziarie interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art. 12
del presente decreto;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio;
g) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli interventi,
nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel
rispetto del criterio di massima economicita';
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o
strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di
categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in
applicazione di contratti di solidarieta' espansivi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60%
del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di
riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto
non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma
rateale.
c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei
lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto, anche al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale
per l'Impiego (ASpI).
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione
anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo
indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) punti 2 e 3 nella misura dell'1, 5% calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati alla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c),
all'espletamento delle procedure contrattuali e preventive per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi'
subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al
comma 1 si concludano con accordo aziendale nell'ambito del quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c)
e d) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia di processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge
e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze
tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione
del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma
1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione dell'accesso alla
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra
rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base trimestrale dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono riguardare
interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore alla meta'
dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro secondo le modalita' stabilite dall'Inps con propria
circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito gli
obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite
tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato
di restituzione.
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di
integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un
importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo
sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennita' stessa, detto
assegno viene determinato in tale misura.
3. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale
4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali
non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di
lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria, normata
dall'accordo di cui all'art. 7, comma 2, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4,
considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso
per le ore o per le giornate non lavorate.
6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo
quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e
doveri del personale.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e'
pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla
base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
a), punti 2 e 3.
11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla
relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori
benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
6. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 6, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 12
Sezione emergenziale
1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o
strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione
vigente;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei
predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
2. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti procedure contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con
accordo aziendale.
3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252 lordi
mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato e'
inferiore ad Euro 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo
di Euro 3.029 lordi mensili;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di 3.523 euro
lordi mensili.
La misura del predetto assegno e' ridotta in caso di ricorso al
trattamento ASpI, per tutta la durata di percezione e in misura
corrispondente al valore lordo della prestazione. L'erogazione del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole di sospensione e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo e' dovuto, da
parte del datore di lavoro, un contributo emergenziale il cui
ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo da
altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.
Art. 13
Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno
al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore
delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti
collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita
clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui
all'art. 10.
Art. 14
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione del presente
decreto, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4081