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Costituzione della posizione assicurativa
Norma transitoria
(circ.120/2013)
Il comma 247 dell’articolo 1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979. Sul punto si forniscono i seguenti chiarimenti.
La disposizione riguarda coloro che, entro il 30 luglio 2010, siano cessati dal servizio che aveva dato luogo all’iscrizione alla CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza diritto a pensione e che, non potendo accedere alla costituzione di posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria in ragione di quanto riportato al punto 1.1, capoverso 4, della presente circolare, abbiano, dunque, esercitato la facoltà di ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979.
In forza di quanto previsto dal comma 247, i soggetti sopraindicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2013) della presente legge, potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione della posizione assicurativa di cui all’art. 1, comma 238, della legge n. 228/2012.
Nell’ipotesi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 abbia riguardato anche periodi di contribuzione diversi da quelli provenienti dalla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’assicurato avrà facoltà di rinunciare alla ricongiunzione per la sola parte corrispondente alla contribuzione CPDEL, CPS, CPI, CPUG. In quest’ultimo caso l’onere di ricongiunzione dovrà essere rideterminato. Resta inteso che anche questa facoltà è esercitabile dall’assicurato alla condizione della contestuale richiesta di costituzione della posizione assicurativa per i periodi CPDEL, CPS, CPI, CPUG.
La facoltà di cui al comma 247 va limitata ai casi in cui le istanze di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 siano state presentate tra il 1° luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013).
Si rimarca che la facoltà in parola può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’art. 1, comma 238, la facoltà di recesso - come sopra disciplinata – può essere esercitata dagli aventi diritto alla pensione per i superstiti. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto al loro dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.