Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Circolari Inps CI 2013 Circolare 11 del 24 gennaio 2013
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 17863
Circolare 11 del 24 gennaio 2013
Allegati n.1
OGGETTO:
Calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto.
Nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo. Ridefinizione dei criteri di calcolo della retribuzione figurativa e risoluzione di alcune problematiche connesse alle modalità di calcolo fissate dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
SOMMARIO:
Vengono illustrate le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo.
Sono riepilogate le modalità di determinazione della retribuzione figurativa e definiti i criteri di valorizzazione in presenza di situazioni contributive particolari ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge n. 155/1981, per carenza di alcuni elementi di calcolo
PREMESSA
La presente circolare illustra il calcolo automatizzato della contribuzione figurativa; riepiloga e coordina la normativa succedutasi nel tempo, concernente la valorizzazione dei periodi figurativi caduti all'interno ed all'esterno del rapporto di lavoro; definisce i criteri di valorizzazione dei periodi figurativi in presenza di situazioni particolari; detta disposizioni tecnico operative per le sedi territoriali.
Nell'ambito della procedura UNICARPE è stato realizzato un applicativo finalizzato a determinare il valore retributivo da assegnare agli eventi figurativi registrati negli estratti conto.
Detto valore, a seconda dei casi, viene calcolato applicando i criteri fissati dai primi 3 commi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ovvero quelli di cui all'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sulla base – rispettivamente – della retribuzione percepita dall'interessato o di una retribuzione "convenzionale", uguale per tutti.
In concomitanza con la realizzazione dell'applicativo di valorizzazione sono state affrontate e risolte una serie di problematiche che si erano determinate nel corso degli anni, in conseguenza dei principi su cui si basava l'accredito della contribuzione figurativa (d'ufficio e a domanda) e delle modalità di esposizione negli estratti conto delle informazioni retributive/contributive acquisite attraverso le denunce individuali.
Si è posta perciò, come condizione imprescindibile, la necessità di raccordare i criteri operativi già seguiti per l'accredito dei contributi figurativi con l'esigenza di fornire ai diretti interessati estratti conto il più possibile aggiornati ed in linea con le risultanze degli archivi automatizzati, tenuto conto che:
gli eventi riconoscibili figurativamente sono stati fino ad ora accreditati a domanda, fatta eccezione per quelli di disoccupazione, malattia specifica ex lege 88/1989, integrazione salariale e mobilità;
per i periodi di vigenza delle marche assicurative non sono di norma desumibili i valori IVS e – laddove presenti – quasi mai sono scissi per anno solare;
per i periodi antecedenti il 1989 è disponibile il valore complessivo delle retribuzioni (le competenze correnti sono distinte dalle altre competenze a partire dal 1989 e solo raramente per gli anni 1987 e 1988) e mancano le informazioni della sezione D delle denunce annuali;
gli eventi figurativi accreditati in ARPA, a seguito di domanda, hanno dato luogo a duplicazioni contributive con i medesimi eventi dichiarati nel quadro D dei modelli O1/M ovvero con il flusso EMens;
per alcuni eventi figurativi (ad esempio, la malattia) è previsto per legge un limite di utilizzo.
Sono stati inoltre definiti criteri specifici in merito alla valorizzazione degli eventi esterni al rapporto di lavoro (disoccupazione, malattia, maternità) da effettuare sulla base dei dati dichiarati dalle aziende con le denunce mensili e fissate le modalità di definizione dei valori retributivi da accreditare figurativamente in corrispondenza degli eventi interni al rapporto di lavoro e comunicati con denunce EMens.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei particolari eventi figurativi individuati dall'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, accreditabili esclusivamente in favore di coloro che avranno titolo ad una pensione interamente contributiva, si ribadisce quanto già indicato con circolare n. 220 del 14 novembre 1996.
In tali casi, la valorizzazione seguirà i criteri generali fissati dall'articolo 8 della Legge n. 155 del 1981, tenendo conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dalle aziende con i modelli di denuncia vigenti pro tempore.
1) NECESSITÀ DI VALORIZZARE GLI ACCREDITI FIGURATIVI
La previsione di attribuire un valore retributivo a tutti gli eventi registrati in estratto conto si basa sulle considerazioni di seguito espresse.
La valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente è necessaria non solo nei casi in cui i relativi periodi rientrino fra quelli utili a definire la retribuzione pensionabile in base alla quale calcolare la misura di una prestazione secondo il sistema retributivo ma anche quando gli stessi siano oggetto di trasferimento ad altro ordinamento pensionistico ovvero contribuiscano alla determinazione del montante individuale da utilizzare per liquidare una prestazione secondo il sistema contributivo.
In linea generale, la valorizzazione è comunque opportuna per tutti i periodi successivi al 1983: tale operazione rappresenta infatti un elemento di verifica degli effetti, positivi o negativi, determinati dai periodi figurativi in rapporto al valore settimanale minimo richiesto per l'integrale riconoscimento dell'anzianità contributiva in favore dei soggetti interessati.
Solo attraverso la valorizzazione generalizzata è possibile verificare se la durata dell'evento accreditato figurativamente debba o meno essere "contratta", per effetto della retribuzione riconosciuta alrelativoperiodo (inferiore al minimale) ovverose la valorizzazione possa concorrere al recupero di settimane di contribuzione obbligatoria, diversamente non riconoscibili in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983.
Considerata la rilevanza che può assumere la valorizzazione degli eventi figurativi e tenuto conto che le informazioni necessarie al calcolo della retribuzione figurativa (competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) sono disponibili, in linea generale, solo a partire dall'anno 1989, sarà cura dell'operatore acquisire in ARPA (con i codici 141 e 142, come specificato nel msg n. 4945 del 23 febbraio 2007 e ribadito al punto 7 della presente circolare) i dati necessari alla valorizzazione di tutti gli eventi compresi entro il 1988, purché rilevabili da dichiarazioni delle aziende già agli atti della sede.
I riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall'articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell'allora evidente impossibilità dell'Istituto di conoscere autonomamente l'esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali.
Il principio dell'accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo).
Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.
L'attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni.
Detta scelta consente anche di estendere l'ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in ARPA.
Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.
3) RINUNCIA ALL'UTILIZZO DI PERIODI FIGURATIVI A DOMANDA REGISTRATI IN ESTRATTO
La registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativi per il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltà degli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale. Anche in presenza delle rinnovate modalità di esercizio del diritto all'accredito, gli interessati potranno decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.
Per gestire le operazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di rinuncia agli accrediti già effettuabili a domanda è stato istituito in UNICARPE un pannello riepilogativo di tutti gli eventi figurativi diversi dalla malattia e presenti in estratto conto ("sett.1" e/o "sett.2"), che consente all'operatore di "marcare", registrazione per registrazione, i periodi da non utilizzare ai fini del calcolo.
La rinuncia all'accredito potrà riguardare l'intero periodo dell'evento considerato ovvero una sola parte dello stesso.
In tale ultima ipotesi, quindi, sarà possibile limitare la valutazione alle sole settimane dell'evento espressamente indicate dall'interessato.
In merito a quanto precede si rinvia al punto 5 dell'allegato alla presente circolare.
Per consentire all'assicurato di attivarsi per indicare le modalità di utilizzo (totale o parziale) della contribuzione figurativa ovvero per esplicitare la volontà di non avvalersene, i contributi figurativi accreditabili a domanda, già presenti in estratto conto, saranno contrassegnati da apposita nota esplicativa del seguente tenore "Contribuzione figurativa rinunciabile a richiesta, fino al suo utilizzo ai fini delle prestazioni".
3.1) Esclusione della facoltà di rinuncia
La possibilità di rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativa resta ovviamente subordinata, come già nel passato, all'assenza di motivi ostativi. Non è infatti possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.
Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell'assegno di invalidità e quelli che sono stati oggetto di "neutralizzazione" ai fini della ricerca del requisito contributivo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Si precisa, inoltre, che l'accredito figurativo di periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.
Resta inteso che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dell'interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio in forza di norme imperative.
4) LIMITI DI UTILIZZO DEI PERIODI DI MALATTIA
Il riconoscimento d'ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 564/1996, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 278/1998).
Il predetto limite, già fissato in 52 settimane dall'articolo 56, n. 2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato progressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96 settimane (limite massimo), con effetto dal 1° gennaio 2009, come rilevabile dal prospetto che segue
Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi | |||
---|---|---|---|
Collocazione eventi |
Limiti di utilizzo |
Limiti e collocazione periodi utili | |
fino al 31.12.1996 |
12 mesi = 52 sett. |
nella vita assicurativa |
|
1.1.1997 |
31.12.1999 |
14 mesi = 61 sett. |
di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1996 |
1.1.2000 |
31.12.2002 |
16 mesi = 70 sett. |
di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1999 |
1.1.2003 |
31.12.2005 |
18 mesi = 78 sett. |
di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.2002 |
1.1.2006 |
31.12.2008 |
20 mesi = 87 sett. |
di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2005 |
1.1.2009 |
31.12.2011 |
22 mesi = 96 sett. |
di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008 |
dal 1.1.2012 |
22 mesi = 96 sett. |
nella vita assicurativa |
Fino al 31 dicembre 2011 andrà tuttavia rispettato il criterio previsto al punto 2.1.1 della circolare n. 220/1996, in base al quale l'incremento degli ultimi due mesi è riconoscibile a condizione che i relativi eventi di malattia siano relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2008 (almeno 9 settimane devono collocarsi dopo il 2008). A partire dal 1° gennaio 2012 sarà poi possibile riconoscere fino ad un massimo di 96 settimane nella vita assicurativa, salvo quanto precisato al successivo punto 4.1).
Si ritiene utile ricordare che concorrono al raggiungimento del limite massimo di utilizzo sia le settimane di malattia interamente prive di retribuzione (sett. 1), sia quelle parzialmente retribuite (sett. 2).
Ove l'esclusione per superamento dei limiti di utilizzo riguardi periodi caratterizzati da "settimane di tipo2", in fase di determinazione della retribuzione pensionabile verranno esclusi dal calcolo anche i corrispondenti valori delle retribuzioni ridotte, sempre che gli stessi siano rilevabili in automatico dalla procedura.
Non sono invece neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiori a 7 giorni (v. anche msg. n. 20499 del 19 luglio 2006) e quelle relative a periodi di malattia esclusi dal calcolo per rinuncia espressa dell'interessato.
4.1) Superamento dei limiti di utilizzo dei periodi di malattia (art. 45, legge n.183/2010)
In merito al riconoscimento figurativo dei periodi di malattia è intervenuto l'articolo 45 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (in vigore dal 24 novembre 2010), che ha integrato l'articolo 1 del DLgs. n. 564/1996, aggiungendo il comma 1bis.
Secondo la nuova previsione normativa il limite dei ventidue mesi (96 settimane) di cui all'articolo 1, comma 1, del citato DLgs. n. 564/1996 "non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale".
In altri termini, viene esclusa l'applicazione del limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi, nei casi in cui l'accredito figurativo riguardi periodi di inabilità al lavoro (ossia l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) derivante da infortunio sul lavoro.
L'innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma integrata: ne consegue che i periodi per i quali è possibile derogare all'applicazione del limite di durata devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.
In merito a quanto precede si precisa inoltre che - fermo il riconoscimento degli eventuali periodi di malattia antecedenti all'insorgenza dello stato di inabilità, entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, del DLgs. n. 564/1996 – i periodi di assenza dal lavoro decorrenti da tale momento sono riconoscibili figurativamente senza limiti di durata, laddove non sia liquidata la pensione di inabilità a carico delle Forme pensionistiche gestite da questo Istituto.
L'efficacia della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in esame è regolata dalla disciplina generale degli accrediti figurativi.
Posto che la norma in esame ha previsto unicamente il superamento del limite di durata dei periodi di malattia/infortunio, nulla disponendo in merito all'efficacia della contribuzione figurativa accreditata ai periodi in esame ai fini pensionistici, si ritiene applicabile agli stessi la disciplina generale, che ne esclude il computo per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ferma la loro la valutazione per il raggiungimento del maggior requisito contributivo.
Per l'acquisizione in ARPA dei periodi in argomento - che, come detto, devono essere temporalmente successivi al 31 dicembre 1996 - è stato appositamente istituito il codice tipo contribuzione 314, da utilizzare, eventualmente anche in sostituzione del codice 310, al verificarsi delle condizioni fissate dal sopra citato articolo 45.
5) ACCREDITI AD INTEGRAZIONE PER PERIODI ANTECEDENTI IL 1989
In fase di elaborazione dell'estratto conto si possono "rilevare" eventi anteriori al 1989, acquisiti figurativamente in ARPA, per i quali non è possibile effettuare l'accredito in quota integrativa, per assenza dei dati necessari. Ciò in quanto:
le disposizioni emanate in materia hanno frequentemente ribadito il principio del ricorso a documentazione di parte solo per informazioni non altrimenti acquisibili, escludendo la possibilità di richiedere dichiarazioni sostitutive per l'accredito di periodi figurativi in assenza di istanze di liquidazione di prestazioni (v. anche circ. n. 203 DSEAD del 30 marzo 1974);
la delibera del CDA n. 212/1980 ha previsto che le domande di accredito di tutti i periodi figurativi da far valere potessero essere presentate in occasione del loro utilizzo (per prestazioni, per ricongiunzione o riscatto, ecc.) e che, comunque, le Sedi dovessero rinviare la definizione delle domande stesse a tali occasioni (v. circ. n. 169 del 6 agosto 1981);
le aziende - ancorché attive - potrebbero non disporre più degli elementi utili alla corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 155/1981, dato il lungo tempo trascorso.
La carenza di informazioni determinatasi per le predette motivazioni, pregiudica di fatto la puntuale applicazione della norma sopra richiamata, con possibili effetti penalizzanti per i diretti interessati ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e/o ai fini della quantificazione del relativo importo.
L'impossibilità di accreditare retribuzione in quota integrativa non determina particolari effetti negativi quando i periodi figurativi da integrare sono anteriori al 1984 ovvero quando, pur essendo collocati fra il 1984 ed il 1988, la loro mancata integrazione non comporta riduzione delle settimane di contribuzione obbligatoria per applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983. Quanto precede sempre che i relativi imponibili non debbano, ovviamente, rientrare nel calcolo della pensione.
Diverse sono invece le conseguenze della mancata integrazione quando l'applicazione del richiamato articolo 7 determina l'abbattimento dell'anzianità contributiva obbligatoria, ovvero quando i suddetti periodi rientrano nell'arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, con conseguenze sul raggiungimento del diritto a pensione e/o sulla base di calcolo della relativa misura.
Si ritiene pertanto che - in presenza di eventi accreditati per periodi compresi fra il 1984 ed il 1988, incorrispondenza dei quali dovrebbe essere riconosciuta un'integrazione figurativa non quantificabile per carenza dei dati necessari - debba essere accreditato un valore figurativo integrativo a compensazione del minimale di retribuzione vigente nell'anno interessato, quando il valore medio settimanale della retribuzione di detto anno sia inferiore al predetto minimale. A tal fine a ciascuna delle settimane del periodo figurativo accreditato dovrà essere attribuito un importo pari alla differenza fra il minimale di retribuzione vigente nell'anno in cui si colloca l'evento e la retribuzione media settimanale effettiva, determinata sulla base degli elementi rilevati dalla denuncia relativa al medesimo anno.
6) VALUTAZIONE DEI DATI RETRIBUTIVI DI PERIODI ANTERIORI ALLA DELIBERA DEL CDA N. 200/1986
Come noto, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre1986, hamodificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dall'imponibile annuo e confermando la già prevista esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza:
- di eventi per i quali è dovuto l'accredito figurativo
- di prestazione lavorativa ad orario ridotto interessata da trattamenti di integrazione salariale.
La disponibilità delle informazioni relative a competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane si è concretizzata peraltro in modo generalizzato solo a partire dalle denunce individuali dell'anno 1989.
Pertanto al fine di assicurare la massima semplificazione delle operazioni di accredito per eventi relativi ad anni nei quali non siano interamente disponibili i dati necessari al calcolo e quindi non siano integralmente applicabili i criteri della delibera n. 200/1986, si procederà a riconoscere a ciascuna settimana dei periodi privi di copertura un valore retributivo, calcolato tenendo conto dell'intero importo delle retribuzioni dichiarate nella denuncia individuale di riferimento.
Va perciò escluso il ricorso a qualsiasi soluzione diversa dall'utilizzo dell'imponibile complessivo in tutti i casi in cui non sia disponibile il dettaglio di informazioni fornito dalle aziende con l'allegato 2 alla circolare n. 171 del 24 luglio 1982, tenuto peraltro conto che la richiamata delibera nulla ha previsto relativamente alla scissione dei valori retributivi relativi a periodi pregressi.
Resta ferma invece l'integrale applicazione della delibera n. 200/1986 in presenza di tutte le informazioni già disponibili agli atti delle sedi, che consentano il rispetto della previsione del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 155/1981; nessuna richiesta in tal senso dovrà essere comunque rivolta alle aziende, dato il lungo tempo trascorso.
Esclusivamente nei casi in cui siano disponibili tutti i dati necessari (altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) le sedi dovranno memorizzarli negli archivi ARPA utilizzando i codici 141 e 142 di cui al msg. 4945 del 23 febbraio 2007. Diversamente, tali codici non dovranno essere utilizzati ed il valore figurativo da determinare con riferimento alle retribuzioni degli anni in argomento verrà calcolato dalla procedura sulla base dell'imponibile complessivo.
7) PERIODI FIGURATIVI DICHIARATI CON LE DENUNCE MENSILI (EMENS)
Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla valutazione degli eventi figurativi presenti in estratto conto, devono essere considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni anche gli eventi dichiarati nelle denunce individuali mensili (EMens), compresi quelli istituzionalmente riconosciuti a richiesta degli assicurati.
Il passaggio all'attuale sistema EMens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri di calcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n. 155/1981 con evidente riferimento all'allora vigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra l'altro, un adattamento dei criteri di esposizione e di valorizzazione degli eventi figurativi.
Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all'anno successivo l'aggiornamento dei conti individuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazione e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriore rielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell'ormai superata denuncia annuale.
Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa.
In merito a quanto precede, l'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi che si sono verificati successivamente al 31 dicembre2004 incostanza di attività lavorativa, perfezionando gli effetti derivanti dall'introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivo aggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi.
In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive che concorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventi collocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi EMens vengono valorizzati con una "differenza" retributiva pari alla quota di retribuzione "persa" dal lavoratore nei periodi di assenza.
Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE.
Peraltro, nel caso in cui risultino errori evidenti nelle denunce EMens, la variazione dei dati deve avvenire esclusivamente sulla base di nuove comunicazioni aziendali, secondo le segnalazioni effettuate dall'operatore come da msg. n. 11324 del 4 maggio 2007 (v anche msg. n. 29965 del 9 novembre 2006 e manuale di gestione interna).
Resta inteso che continua a rientrare fra le competenze dell'Istituto la verifica della congruità delle informazioni fornite dai datori di lavoro mediante acquisizione di documentazione idonea al controllo dei dati retributivi in base ai quali deve essere effettuata la valorizzazione degli accrediti figurativi.
In particolare, per gli eventi intervenuti nel corso del 2008 la "retribuzione teorica mensile", che è disponibile nelle denunce trasmesse all'Istituto in data successiva al 30 giugno 2008, costituirà un utile elemento di raffronto in ordine alla correttezza del dato "differenze accredito" fornito dalle aziende con il flusso EMens.
8) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI FIGURATIVI NON INTERESSATI DALLA DENUNCIA EMENS
Per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMens, trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 155/1981; secondo le linee generali dettate dalla norma citata, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso entro la data di decorrenza della prestazione (si veda anche circolare n.171/1982).
8.1) RETRIBUZIONE TEORICA
Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, insede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo.
In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti (modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall'1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese di luglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso EMens, il valore della "retribuzione teorica" mensile.
Il dato della "retribuzione teorica" mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore "intero" delle "competenze correnti" di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.
La denuncia EMens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensili riporta, alla voce "imponibile", il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribuzione mensile e extramensile), mentre indica - alla voce "retribuzione teorica" - il valore teorico mensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto.
Le modalità di determinazione della "retribuzione teorica" da utilizzare per la valorizzazione di eventi esterni ad un rapporto di lavoro sono specificate al punto 6 dell'allegato.
9) ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN CUI VALUTARE IL PERIODO FIGURATIVO
In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, ... ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l'evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l'esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l'accredito.
Qualora l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l'accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall'interessato.
Dopo le suddette operazioni - che la procedura UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della "retribuzione figurativa" – il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall'accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall'interessato in altre gestioni.
Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l'ordinamento pensionistico in cui avviene l'accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo.
Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia - si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari.
9.1) Accrediti figurativi per i lavoratori Autonomi
Di norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi vengono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.
In deroga al predetto criterio ed in presenza del requisito per l'accredito nella gestione autonoma è comunque salva la facoltà dell'interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione.
Nel caso in cui il requisito per l'accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l'intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dall'interessato.
In presenza dei prescritti requisiti contributivi, in favore dei lavoratori autonomi sono accreditabili figurativamente i periodi di:
- servizio militare,
- malattia,
- congedo parentale,
- malattia specifica ex lege n. 88/1987
Fatta eccezione per il servizio militare, accreditabile anche come periodo di inizio assicurazione (il contributo obbligatorio da far valere può essere anche successivo all'evento), per gli altri eventi sopra elencati è necessario che il contributo obbligatorio sia precedente all'evento da riconoscere. Va peraltro ricordato che per il riconoscimento figurativo dei periodi di assistenza per malattia specifica è necessario far valere, unitamente al contributo obbligatorio precedente l'evento, almeno 52 settimane di contribuzione obbligatoria.
Quando nel regime generale dei lavoratori dipendenti non esiste contribuzione o quando non esiste un contributo precedente l'inizio del periodo figurativo (fatto salvo quello di servizio militare) e l'accredito figurativo avvenga in una delle Gestioni speciali dei lavoratori ART/COM e CDCM valgono sostanzialmente le disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 8 della legge n. 155/1981 per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i criteri di integrazione figurativa, non compatibili con quelli che disciplinano la copertura contributiva nelle gestioni autonome (è consentito solo l'accredito a copertura di periodi privi di contribuzione).
Ai lavoratori autonomi non si applicano neppure le modalità dell'accredito convenzionale, posto che sono previste solo in corrispondenza di eventi figurativi non riconoscibili nelle gestioni ART/COM e CDCM.
Il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi viene pertanto determinato con riferimento all'ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell'annoin cui si colloca l'accredito, per quanto riguarda gli iscritti nelle gestioni ART/COM.
Per quanto concerne invece gli eventi accreditati nella gestione CDCM, il valore figurativo verrà determinato sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario relativo al periodo obbligatorio preso a riferimento per il calcolo.
In ogni caso, il valore figurativo da attribuire al periodo riconosciuto viene quantificato prendendo a base del calcolo il solo imponibile della gestione interessata dall'accredito.
Il Direttore Generale
Nori