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Circolare 130 del 16 settembre 2013
OGGETTO:
Estensione alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n.250, delle disposizioni in materia di indennità di maternità e di congedo parentale, di cui agli artt. 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall’art. 1, commi 336 e 337, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
SOMMARIO:
1. Premessa
2.Ambito di applicazione
3.Diritto all’indennità di maternità: requisiti
4.Rapporto tra prestazioni di maternità e iscrizione alla gestione previdenziale
5.Misura e durata delle prestazioni
5.1.Indennità di maternità
5.2.Indennità per congedo parentale
6. Oneri derivanti dal trattamento economico di maternità e congedo parentale
7.Istruzioni operative
8. Accredito figurativo dei periodi di congedo parentale
9.Istruzioni contabili
1. PREMESSA
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, commi 336 e 337 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013), intervenendo sugli articoli 66, 68, 69, 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha esteso alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n.250 e successive modificazioni, la tutela di maternità già riconosciuta dai medesimi articoli alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo principale), prevedendo nel contempo, a copertura degli oneri derivanti da tale estensione, uno specifico contributo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 561, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 la disciplina introdotta trova applicazione dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge stessa.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il novellato art. 66, comma 1, del citato Testo Unico prevede, in favore delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, la corresponsione di una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68 del medesimo testo normativo.
I soggetti destinatari della tutela in oggetto sono le pescatrici della piccola pesca e delle acque interne di cui all’art. 1, comma 3, della citata legge 13 marzo 1958, n.250, vale a dire:
- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di porto) che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (Art. 115 del cod. navigazione/regio decr. del 30 marzo 1942, n. 327);
- le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.
Ai fini dell’iscrizione nel regime assicurativo disciplinato dalla citata legge n. 13 marzo 1958, n.250, è richiesto il requisito dell’esercizio professionale della pesca quale attività esclusiva o prevalente, che, come precisato dalla circolare n. 196 del 23 settembre 1997, deve essere valutato sia in relazione al fattore temporale (attività che impegni l’interessato per il maggior periodo di tempo nell’anno) sia in relazione al reddito (attività che costituisca per l’interessato la maggior fonte di reddito).
L’iscrizione al suddetto regime previdenziale, che costituisce il presupposto per l’applicabilità della relativa tutela, avviene a seguito di apposita domanda alla sede Inps territorialmente competente e, come precisato nella citata circolare n.196 del 1997 (punto b.3), ha natura di un accertamento ricognitivo di una esistente situazione di fatto.
3. DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ: REQUISITI
L’indennità di maternità spetta alle pescatrici autonome a seguito di domanda da presentarsi, secondo le disposizioni vigenti, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (art. 6 legge 11 gennaio 1943, n.138, circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 1.1).
La liquidazione dell’indennità avverrà, previo versamento dell’intera contribuzione riferita al periodo indennizzabile, a seguito di verifica dei seguenti requisiti, che dovranno risultare in capo alla contribuente all’inizio del suddetto periodo:
a) accertato stato di gravidanza;
b) iscrizione al regime assicurativo di cui alla legge n. 13 marzo 1958, n.250.
Ai sensi dell’art.1, comma 561, della citata legge di n. 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto all’indennità di maternità (per i due mesi precedenti e per i tre mesi successivi alla nascita) è riconosciuto dal 1 gennaio 2013. Pertanto, nel caso in cui i periodi indennizzabili siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, verranno indennizzate solo le giornate che ricadono nell’anno 2013, purché sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto.
4. RAPPORTO TRA PRESTAZIONI DI MATERNITA’ E ISCRIZIONE NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE
Come già rilevato al precedente punto 2, l’iscrizione al regime previdenziale dei pescatori autonomi ha natura di accertamento ricognitivo di una esistente situazione di fatto e costituisce un obbligo che è il presupposto per l’applicabilità della relativa tutela previdenziale.
In materia di obbligo di denuncia di inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa, si precisa che, a seguito della soppressione delle Commissioni di cui alla citata legge 13 marzo 1958, n.250, deve ritenersi applicabile, quale limite temporale per l’espletamento di tali obblighi, quello di trenta giorni previsto in generale dalla normativa vigente (articolo 2196 del codice civile).
Pertanto, analogamente a quanto avviene per gli artigiani e commercianti (circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 3), in caso di iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile, effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto alla prestazione di maternità deve essere riconosciuto e, ferma restando la necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, l’indennità deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo di maternità, sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente all’inizio di detto periodo.
Nel caso in cui, invece, l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività.
Nel caso di iscrizione successiva al termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività previsto dalla normativa vigente, il diritto alla prestazione può essere esercitato dalla data della domanda di iscrizione.
A titolo esemplificativo:
1) - inizio attività: 15 aprile
- inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 15 maggio, l’indennità spetta dall’inizio del periodo di maternità; se l’iscrizione avviene dal 16 maggio, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.
2) - inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
- inizio attività: 10 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 10 giugno, l’indennità spetta dalla data di inizio dell’attività; se l’iscrizione avviene dall’11 giugno, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.
5. MISURA E DURATA DELLE PRESTAZIONI
5.1 Indennità di maternità
Ai sensi dell’art.68 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto, in favore delle pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne, una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto pari all’80% della misura “giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’art.10 della legge 13 marzo 1958, n.250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti”.
La misura del salario convenzionale giornaliero da prendere a riferimento per l’anno 2013 è pari euro 26,15, corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa, fissata con circolare Inps n. 47 del 26 marzo 2013 (punto A 6).
In caso di adozione o affidamento, nazionale ed internazionale, l’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia (in Italia in caso di adozione o affidamento internazionale), secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In virtù del richiamo effettuato dall’art. 66 a tutte le previsioni dell’art. 68, alle pescatrici autonome deve essere riconosciuta l’indennità di cui al comma 3 dell’art. 68. Tali lavoratrici hanno diritto, pertanto, in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, verificatasi non prima del terzo mese e su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, a un’indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni, calcolata con le stesse modalità seguite per l’indennità di maternità.
5.2 Indennità per congedo parentale
L’art. 1, comma 337, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 estende alla categoria di lavoratrici in argomento le disposizioni di cui all’art. 69 del citato Testo Unico, che attribuisce alle lavoratrici autonome il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32 del medesimo testo legislativo, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, per complessivi 3 mesi, da fruire - anche frazionatamente - entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia (o in Italia) del minore adottato o affidato, a prescindere dall'età del minore stesso all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
In virtù del richiamo operato dall’art. 69 citato al trattamento economico e previdenziale di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo testo normativo, il diritto all’indennità per congedo parentale è subordinato all’ effettiva astensione dall’attività lavorativa.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della richiesta) e il trattamento economico è pari al 30% della misura giornaliera del salario convenzionalepresa a riferimento per la determinazione dell’indennità di maternità, dicui al precedente punto 5.1.
Il diritto all’indennità per congedo parentale è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo scaduto, precedente l’inizio del periodo richiesto.
Per quanto non espressamente trattato, si richiamano le indicazioni fornite con le circolari n. 136 del 26 luglio 2002 e n. 46 del 17 marzo 2006.
6. ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE
A copertura degli oneri derivanti dell’estensione della tutela sopra descritta, il comma 1 bis del novellato art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha previsto, a carico di ogni iscritto al regime assicurativo dei pescatori autonomi di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n.250, l’applicazione dello stesso contributo annuo già previsto al comma 1 dello stesso articolo a carico di ciascun iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Con successiva circolare saranno fornite indicazioni operative e procedurali in merito alle modalità di pagamento e di riscossione del suddetto contributo.
7. ISTRUZIONI OPERATIVE
Alla luce di quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Inps sono tenute ad accettare le domande presentate dalle lavoratrici appartenenti alla nuova platea di destinatarie, a far data dall’entrata in vigore della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (1 gennaio 2013), che verranno trasmesse attraverso i canali tradizionali (Mod SR01e SR23), in attesa dell’implementazione delle procedure attualmente esistenti.
Con successiva circolare saranno fornite opportune comunicazioni relative alle aliquote vigenti per l’anno 2013 ed alla misura degli sgravi contributivi applicabili.
Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso), ovvero, dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
Utilizzando la specifica funzione della procedura automatizzata, (“Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”) le Sedi dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio ed alla sospensione dell’obbligo contributivo relativo al periodo di congedo parentale richiesto e fruito dalle lavoratrici interessate.
Si fa presente che la sospensione di cui sopra potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e la indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno, (a titolo di esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre).
8. ACCREDITO FIGURATIVO DEL CONGEDO PARENTALE
L’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di congedo non necessita di apposita domanda. Il periodo è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con specifica descrizione.
Atteso che il periodo di congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione dell’imposizione contributiva.
Definita quindi la durata del periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi.
L’applicazione dell’articolo 8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.
Quindi, per determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in automatico opererà nel seguente modo:
il reddito considerato per la contribuzione dei lavoratori della categoria in questione risulta essere una retribuzione convenzionale che viene determinata annualmente; pertanto il reddito da attribuire per il periodo accreditato figurativamente non sarà altro che il reddito convenzionale mensile moltiplicato per i mesi di contribuzione figurativa.
Di conseguenza, quando il periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari.
Poiché, come é noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario: 7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x 4,333, arrotondato per eccesso o per difetto) non ecceda la capienza massima del periodo complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso).
9. ISTRUZIONI CONTABILI
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di maternità e di congedo parentale, gli oneri dovranno essere rilevati ai conti già esistenti, nell’ambito della gestione PTP – Gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità – e precisamente: PTP30004 e PTP30074 (l’indennità di maternità); PTP30005 e PTP30075 (indennità per il congedo parentale).
Eventuali recuperi di prestazioni saranno imputati ai conti già esistenti: PTP24031 (recupero di indennità di maternità) e PTP24032 (recupero dell’indennità di congedo parentale).
Il Direttore Generale
Nori