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Decreto Legge 669 del 31 dicembre 1996
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
Vigente al: 21-3-2015
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonche' in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il piu' efficace controllo dei flussi di spesa, nonche' a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo)), dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' quelle)) per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo,
concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 e' abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di
particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche ((e le imprese sub-concessionarie di queste)) sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
((1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis)).
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui
all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione ((pagati)) a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 ((per effettuare interventi di cui alle lettere a) )) b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
((5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993)).
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole:
"commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".
7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".
Art. 1-bis.
(( (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane)).
Art. 2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti";
b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita' dell'imposta:
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento del personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " f-bis le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.";
c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) e' abrogato;
((c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"));
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse));
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
((e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) )).
Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, ((sotto la responsabilita' del cedente,)) sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";
e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.
3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.
4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ((in misura ridotta)), limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.
((8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";
b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse)).
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione della predetta aliquota.
((9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo")).
10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1997.
Art. 3.
Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente)).
2. La trascrizione del contratto definitivo ((...)) ((o di altro atto che costituisca comunque)) esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ((,)) ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
((3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) )).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di ((edifici)) da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ((per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti)).
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita' ((,)) e ((sia stata)) completata la copertura.".
((1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato")).
2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, ((nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione))".
3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare))".
4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "((Art. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis))".
5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.".
7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.".
8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole: "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed h), ((limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione".
9. Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;")).
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".
11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni ((montani)) di maggiori dimensioni".
((11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari")).
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30));
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane";
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: " c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche".
((13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale)).
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.".
15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
Art. 4.
Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle
imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.";
b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul
gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"((8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili)).";
((c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la
liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine
che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce"));
((d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili"));
e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione
annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
((f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di
garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese")).
((1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993)).
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e' destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1
febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.
((5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 rate mensili di pari importo)).
6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita
nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 5.
Disposizioni in materia di riscossione
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, ((d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata)), di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i
soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese
spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.";
e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la
dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.";
f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30)).
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per
ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
((3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei
tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore)).
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle
dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate"));
a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse;
b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di
mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
((b-bis) ell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";
b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante
raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";
c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data
anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno"));
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione
sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
"91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora
in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante
iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei
tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.
Art. 5-bis.
(( (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi).
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene
pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' operative delle citate disposizioni)).
Art. 5-ter.
(Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).
1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al ((31 dicembre 1998)) la Corvenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.
Art. 6.
Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di
recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze";
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle
materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro
delle finanze";
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui
alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico.";
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in
lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".
Art. 6-bis.
(( (Proroga dei termini).
1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui
all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini
originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonche' degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente
articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)).
Art. 6-ter.
(( (Incremento del Fondo per l'occupazione).
1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del
bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo. ((11))
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 aprile 2000, n. 98 (in
G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 8.
Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facolta' di impegnare e' consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, ((gli enti parchi nazionali,)) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, ((gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,)) non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di
pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilita' di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e
d'intesa con l'ANCI ((, l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.
Art. 9.
Trasferimento dei fondi agli enti locali
1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese
di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno
comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi".
3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno
comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti ((e a partire dal 1 novembre per la terza rata)).
4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli
stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997.
5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalita' previste dal comma 9.
6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.
9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la
tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.
9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".
10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le
precedenti norme con esse non compatibili. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali, le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno".
Art. 10.
Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le
parole: "antirosolia, antiparotite" e' aggiunta la seguente: ", antipertosse".
2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le
dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20
per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato.
5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo".
6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole:
"dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale".
6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2
e' sostituita dalla seguente:
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;".
7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le
parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".
8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel
caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".
8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di
programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".
8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le
parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso.
8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme
deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e
8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.
10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle
imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,".
10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato'".
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o di
loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".
12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633,"
sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".
13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale".
13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola:
"c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis".
13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree
territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.
Art. 10-bis.
(( (Modifiche alla legge di bilancio).
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997)).
Art. 10-ter.
(( (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli).
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di quelle gia' corrisposte. 5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco
l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella misura del 5% per cento")).
Art. 11.
Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n.
590.
Art. 12.
Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6
dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997. ((4))
4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 39, comma 17) che "Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998".
Art. 13.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 14.
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. (7)
1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di
precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.
((1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche
ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale)).
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla lege 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni".
Art. 15.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 16.
Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica
disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attivita' informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuita' delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruita' tecnico-economica dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, che e' reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformita' del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione e' previsto, a carico della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.
Art. 17.
Credito agevolato all'editoria
1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata
la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato alle
imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre
imprese editoriali
1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio")).
Art. 18.
Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi ((e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi)) relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))
Art. 20.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ((introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)), la parola: "libero" e' sostituita dalla parola: "liquido".
Art. 21.
Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale
1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 22.
Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a
concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli interventi.
Art. 23.
Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910
1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo
alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Art. 24.
Mutui per il pagamento a saldo delle passivita' degli enti locali
1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente priodo: "Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro ((30 giorni)) dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.".
Art. 25.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 26.
Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia
1. A valere sulle somme destinate alle finalita' di cui al
((decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla)) legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.
Art. 27.
Disposizioni in materia previdenziale
1. In materia di sgravi contributivi, ((...)), a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal ((decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994)). Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle ((regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso)) lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.
2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ((e di cui all'articolo 2, comma 215)), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ((, relativamente al personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI)).
((2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai
prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano
state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo)).
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire ((2.258))
miliardi si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per
l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
((b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis)).
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))
Art. 29.
Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e' riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
((b) copia del libretto e della carta di circolazione e del
foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;))
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione ((dell'accantonamento)) di cui al comma 7.
Art. 29-bis.
(Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati).
1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione ((o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarieta' internazionale)) di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale ((e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino)) per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
Art. 29-ter.
(( (Disposizioni in materia di lotterie).
1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni
ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono
attribuite all'erario)).
Art. 29-quater.
(( (Integrazione del Fondo occupazione).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 milirdi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)).
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
BINDI, Ministro della sanita'
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MACCANICO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
COSTA, Ministro dei lavori pubblici
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK