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Circolare 157 del 29 luglio 1996
Oggetto:
Dipendenti partiti politici e organizzazioni sindacali. Aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 27.12.1985, n. 816.
SOMMARIO: Agli effetti del versamento della contribuzione
a favore degli amministratori locali posti in
aspettativa da partiti politici o organizzazioni
sindacali trovano applicazione i criteri previsti
dall'art. 8, comma 8, della legge 23.4.1981, n.
155.
Ai fini dell'accredito dei contributi figurativi a
favore dei dipendenti dei partiti politici e delle organiz-
zazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi
dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300, la retribuzione
da riconoscere figurativamente per i periodi di aspettativa
- qualora gli organismi datori di lavoro non abbiano rego-
lato mediante specifiche normative interne o contrattuali il
trattamento economico del personale - e' rapportata a quella
fissata dai contratti collettivi di lavoro per gli impiegati
delle imprese metalmeccaniche (art. 8, comma 8, delle legge
23.4.1981, n. 155.
A seguito dell'emanazione dell'art. 8-ter delle legge
19.3.1993, n. 68, in base al quale e' stata riconosciuta
l'applicabilita' dall'entrata in vigore della norma citata
dell'art. 2, terzo comma, della legge 27.12.1985, n. 816 ai
dipendenti delle predette organizzazioni eletti alle cariche
di amministratori locali ivi contemplate (cfr. circ.
5.6.1995, n. 157), e' stato posto il problema se, agli
effetti del versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da parte dell'ente locale in favore del
lavoratore, debba trovare applicazione la disposizione
dell'art. 8 della legge 23.4.1981, n. 155.
Al riguardo, attesa la stretta analogia di materia, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera
del 28.3.1996 n. 583-IV/1, ha convenuto sulla necessita' di
fare ricorso al sistema di cui al citato articolo 8, comma
8, della legge n. 155/1981 anche in sede di determinazione
della retribuzione da assoggettare a contribuzione nei casi
in cui trovi applicazione l'art. 2, terzo comma, della legge
n. 816/1985.
Tale conclusione, di cui anche il Ministero dell'In-
terno ha preso atto, comporta che, ove le organizzazioni di
cui trattasi non abbiano regolato mediante specifiche
normative interne o contrattuali il trattamento economico
del personale - il pagamento dei contributi di previdenza e
di assistenza sociale ex art. 2, della legge n. 816/1986
debba essere effettuato per gli amministratori locali in
aspettativa prendendo a base la retribuzione rapportata a
quella del contratto di lavoro degli impiegati delle imprese
metalmeccaniche (cfr. anche circolare n. 13 del 18.1.1995,
lett. d.).
Ai fini di eventuali sistemazioni contributive per i
periodi pregressi trova applicazione la delibera del Consi-
glio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con
D.M. 7.10.1993 (G.U. 18.10.1993).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO