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Lavoratori agricoli autonomi
Compatibilità contribuzione CD/CM e contestuale attività svolta in altri settori
(circ.177/2003)
Da parte dei Direttori di Sede in più occasioni è stata rappresentata l’esigenza di poter disporre di un riepilogo del quadro normativo e delle disposizioni attuative in materia, al fine di una corretta valutazione in merito alle problematiche connesse alla compatibilità della contribuzione accreditata nella gestione CD/CM in presenza di contestuale contribuzione versata nella altre gestione dell’Istituto (obg, art.comm, ecc.) ovvero a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’A.G.O., nonché per sovrapposizioni di periodi di attività svolte all’estero (CEE, EXTRACEE).
In linea con le disposizioni fornite in materia dall’ex SCAU nonché con circolari e messaggi dell’Istituto, nel loro complesso cronologicamente riepilogati al successivo punto 5, con la presente circolare sono precisati alcuni comportamenti operativi delle Sedi in ottica di normalizzazione e certificazione dei conti assicurativi (operazione estratto conto).
Iscrizione anni 1957/1961
Innanzitutto è essenziale ricordare che la permanenza dell’iscrizione alla gestione previdenziale dei soggetti titolari e/o collaboratori attivi di una azienda diretto-coltivatrice o mezzadrile discende da una valutazione complessiva di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.
In tale contesto si ricorda che, per gli anni di iscrizione 1957/1961, il dettato dell’art. 1 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui recita: “….. abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi e dell’allevamento …..” è avvalorato dalla presenza di un effettivo riscontro di “continuità temporale” di appartenenza (presenza nel nucleo alla data del 31 dicembre di ogni anno) e di attività svolta nell’ambito dell’azienda.
A tale proposito con circolare dell’ex SCAU n. 33 del 1 aprile 1992, allegata alla circolare dell’Istituto n. 135 del 19 maggio 1992, veniva confermata, in linea di principio, la “definitività” degli elenchi 1957/1961 escludendo il ricorso ad interventi di cancellazione ad eccezione delle ipotesi in cui viene accertata l’esistenza di una “effettiva prova” di mancato svolgimento dell’attività agricola in azienda.
Il principio della “definitività” dei citati elenchi ha trovato, altresì, conferma nel disposto dell’art. 4 ter delle legge 17 marzo 1993 n. 63, laddove, nel valutare il servizio militare prestato per periodi inferiori all’anno, con assenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione (requisito di appartenenza al nucleo), non prevede la cancellazione dagli elenchi, mentre rimane confermata la cancellazione nel caso di assenza per l’intero anno (1 gennaio – 31 dicembre) conformemente a quanto disposto dalla circolare ex SCAU n. 66 del 3 ottobre 1993 ribadito dalla circolare INPS n. 217/1994 .
Iscrizione anni 1962 e successivi
La legge 9 gennaio 1963 n. 9 all’art. 2, secondo comma, introduce, ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione alla gestione, il criterio della “prevalenza” nella parte in cui recita: “il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi e nell’allevamento ----omissis ---- si ritiene sussistente quando i soggetti ---- omissis ….si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività”.
Nel successivo terzo comma la norma precisa: “ per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito”.
E’ di tutta evidenza che la norma novellata appare più restrittiva rispetto alla precedente dizione dell’art. 1 della citata legge n. 1047/1957 perché presuppone il perfezionamento del requisito per l’iscrizione alla gestione non più sulla base di un criterio “semplicistico” di abitualità, bensì tenendo presente due ordini di fattori a valenza annuale:
- tempo impiegato nell’azienda;
- fonte di maggior reddito che deve derivare dall’attività esercitata in azienda.
Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività
Il quadro di riferimento illustrato in precedenza consente di avvalorare da un lato le disposizioni già richiamate e dall’altro di esemplificare una serie di comportamenti, a livello decisionale di Sede, in ottica di normalizzazione e certificazione del conto-assicurativo per gli iscritti alla gestione.
Al riguardo, come precisato al punto 2 ed al successivo punto 3.1 della presente circolare assumono rilevanza ai fini decisori:
- l’effettiva valutazione dell’”abitualità” e “continuità temporale” con riferimento alle iscrizioni per gli anni 1957/1961;
- la comparata analisi dell’”abitualità” e “prevalenza” con riferimento alle iscrizioni anno 1962 e successive;
- l’esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori;
- la ricognizione temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell’attività lavorativa che deve essere rapportata nell’arco di un intero anno di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità temporale.
Adempimenti delle Sedi
Preliminarmente al fine di uniformare i comportamenti delle Sedi e fornire disposizioni esaustive in tema di compatibilità della contribuzione accreditata a soggetti iscritti negli elenchi CD/CM che abbiano svolto nello stesso periodo un’altra attività di lavoro, di seguito sono riepilogate, cronologicamente, le circolari diramate dall’ex SCAU, nonché circolari e messaggi dell’Istituto che si intendono integralmente richiamati:
- circolare ex SCAU 1 aprile 1992 n. 33 (All. 1)
Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio 1957/1961.
- circolare INPS 19 maggio 1992 n. 135 (All. 2)
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
- stralcio da “manuale per l’addestramento dei funzionari addetti all’attività di vigilanza ex SCAU” (All. 3)
estratto: abitualità e prevalenza.
- circolare ex SCAU 18 marzo 1993 n. 21 (All. 4)
Accertamento requisito della prevalenza di cui all’art. 2 legge n. 9/1963.
- circolare INPS 19 luglio 1994 n. 217 (All. 5)
Art. 4 ter della legge 17 marzo 1993 n. 63 – CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
- messaggio 21 settembre 1998 n. 33537 (All. 6)
Valutazione periodi CD/CM coincidenti con lavoro all’estero.
- circolare 30 marzo 1999 n. 70 (All. 7)
Lavoratori agricoli autonomi. Accertamento requisito della prevalenza. Precisazioni alla circolare n. 111/98.
In tale contesto, considerato che la normativa in materia sviluppatasi nel corso degli ultimi dieci anni, si presenta regolata e frammentata in molteplici circolari ecc. ….. perdendo, nel tempo, il necessario carattere di organicità, con la presente circolare si ritiene di puntualizzare i comportamenti operativi delle Sedi per un corretto iter istruttorio esemplificando le soluzioni da adottare in dipendenza delle variabili che possono evidenziarsi.
Valutazioni operative.
A fronte di svariate casistiche che possono presentarsi all’operatore deputato alla normalizzazione del conto assicurativo si ritiene utile distinguere innanzitutto tre fattispecie:
- periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore;
- periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore;
- inizio di attività continuativa in altro settore.
Al riguardo si osserva che per tutte le tre ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale che sono stati più volte ribaditi dalle circolari richiamate al punto 5:
- l’analisi e l’esame con riferimento all’esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere valutato in relazione all’anno intero di iscrizione negli elenchi;
- la contestuale attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell’ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo);
- l’inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell’anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività;
- la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell’arco dell’anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”, “abitualità” e “prevalenza”;
- l’esistenza di contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività svolte in altro settore che si sovrappongono, nell’arco dell’anno di riferimento, all’iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione per l’intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane. Al riguardo, tuttavia, si osserva che, in ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica dell’entità delle retribuzioni e della misura dei contributi versati su tali retribuzioni. Ciò in quanto nell’ipotesi di prestazioni lavorative di scarsa entità (ad es. uno o due giorni la settimana) che comunque determinino l’accredito di un contributo settimanale, può non configurarsi la perdita del requisito della prevalenza, posto che per la parte residua della settimana è da considerarsi prevalente l’attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono con convalida dell’intero anno di iscrizione nell’elenco.
Situazioni particolari.
Spesso la Direzione di Progetto è stata interessata da richieste di chiarimenti e quesiti in ordine a particolari situazioni di sovrapposizione di contributi versati o accreditati in altra gestione e concomitanti in toto con l’iscrizione negli elenchi annuali dei CD/CM. Ai punti che seguono vengono fornite le direttive utili per la risoluzione dei casi prospettati.
Periodi di contestuale attività autonoma.
Come accennato in precedenza, la eventuale iscrizione alle altre gestioni assicurative dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) escludono una contestuale iscrizione in qualità di CD/CM e quindi determinano la cancellazione dagli elenchi dalla data di inizio della nuova attività.
Il principio va avvalorato anche in presenza di attività svolte (es. commercianti) per brevi periodi (es. mesi).
Ne consegue che, in siffatta ultima ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla cancellazione “a periodo chiuso” attivando l’opzione prevista dall’attuale procedura di gestione.
Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio.
Qualora un soggetto abbia svolto attività lavorativa con versamento della relativa contribuzione al F.P.L.D. per periodi consistenti che si collocano a cavallo di dua anni di iscrizione (es. 5 giugno 1971 – 4 settembre 1972 per n. 63 settimane) si dovrà procedere alla cancellazione parziale dagli elenchi “ a periodo chiuso” in quanto si ritiene che, nella fattispecie, a partire dal mese di giugno, il soggetto interessato abbia intrapreso una nuova attività.
Al riguardo si osserva che, su segnalazione della parte interessata corredata della documentazione probante l’esiguità e la parcellizzazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente, nel merito potrebbe configurarsi per entrambi gli anni una conferma dell’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni secondo quanto illustrato all’ultimo capoverso del punto 5.1.
Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Fermo restando che ai fini dell’accertamento dell’abitualità o della prevalenza della contribuzione CD/CM, contestuale ad attività svolta in altri settori, trovano applicazione i criteri delineati in precedenza, per l’utilizzazione ai fini pensionistici si richiamano le circolari n. 185 del 17 giugno 1994 e n. 156 del 17 luglio 1998.
Si conferma che la procedura pensione, al pari della procedura estratto conto certificativo, opera una riduzione dei contributi accedenti la capienza, considerando correttamente accreditati i contributi validati dalla Sede.
Lavoratori agricoli autonomi
Contributi obbligatori
(circ.108/2015) (circ.93/2016) (circ.81/2018) (circ.91/2019)
Tabelle importo contributi
Anno 2019 (allegato 1 circolare 91/2019)
Anno 2018 (allegato 1 circolare 81/2018)
Anno 2016 (allegato 1 circolare 93/2016)
Anno 2015 (Allegato 1 Circolare 108/2015)
Contribuzione I.V.S. (Invalidità - Vecchiaia - Superstiti)
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate, a partire dal 1° luglio 1997, dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con decreto 8 maggio 2015 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2015, in Euro 55,05, per l'anno 2016 in Euro 56,62, per l’anno 2018, in 57,60 euro.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all’art. 24, comma 23, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C :
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
---|---|---|---|---|
|
Zona normale |
Zona svantaggiata | ||
Anno |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
2012 |
21,6% |
19,4% |
18,7% |
15,0% |
2013 |
22,0% |
20,2% |
19,6% |
16,5% |
2014 |
22,4% |
21,0% |
20,5% |
18,0% |
2015 |
22,8% |
21,8% |
21,4% |
19,5% |
2016 |
23,2% |
22,6% |
22,3% |
21,0% |
2017 |
23,6% |
23,4% |
23,2% |
22,5% |
2018 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
2019 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo | |
---|---|
Anni |
Aliquota di computo |
2012 |
21,6% |
2013 |
22,0% |
2014 |
22,4% |
2015 |
22,8% |
2016 |
23,2% |
2017 |
23,6% |
2018 |
24,0% |
2019 |
24,0% |
Pertanto dall’anno 2018 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:
- 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per gli anni 2015 e 2016, a € 0,66 a giornata, per l'anno 2018 è pari a € 0,67.
Contribuzione di maternità
Anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 per il quinquennio 2001/2005 e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2014 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
La determinazione INAIL n. 356/2018 ha fissato nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Modalità di pagamento
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’.
Per l'anno 2019 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.
Per l'anno 2018 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.
Per l'anno 2016 i termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.
Per l'anno 2015 i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2015 e il 18 gennaio 2016.
Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Come già comunicato con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:
- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti l’imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione i seguenti contributi:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Lavoratori agricoli autonomi
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
Lavoratori agricoli autonomi
Non frazionabilità dell'accredito dei contributi
(circ.235/1997)
E' noto che la riscossione dei contributi riveste particolare rilievo nel sistema dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatoridiretti, mezzadri e coloni, per effetto di quanto disposto dal sesto comma dell'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9.
In base a detta norma, infatti, l'effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione IVS. In altri termini, come ribadito dall'art.62 della legge 30 aprile 1969,n.153, i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali si intendano raggiunti, per i lavoratori in questione, soltanto allorché la contribuzione risulti versata.
In tale contesto normativo, qualora a fronte di periodi lavorativi risultanti dagli elenchi non siano stati versati i relativi contributi, l'utilizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici non puo' che avvenire successivamente all'intervenuto recupero dei contributi stessi, sempre che per la contribuzione in argomento non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.
Ogni altra eventuale procedura, ancorché richiesta dagli interessati - quale quella di scomputare parte del debito contributivo in sede di prima emissione dell'assegno pensionistico - e' da ritenere in contrasto con le disposizioni precedentemente richiamate.
Si evidenzia a tal proposito che, stante il vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, non puo' configurarsi un recupero soltanto di taluni dei contributi dovuti - ad esempio quelli per l'assicurazione IVS --disgiuntamente dal recupero dei contributi relativi a tutte le altre assicurazioni sociali.