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Decreto Legislativo Luogotenenziale 39 del 18 gennaio 1945
Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia. (045U0039)
Vigente al: 4-3-2015
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.(9)
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (4)
(1) ((8))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare l'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)".
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AGGIORNAMENTO (9)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che ha modificato il presente articolo) "nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe".
Art. 2.
Il diritto alla pensione di riversibilita', indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e' subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.
Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quelle indicate, al primo comma, dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.((6))
Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 giugno 1975 n. 164 (in G.U. 1a s.s. 2/07/1975 n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.".
Cessa il diritto alla pensione:
a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;((7))b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'eta' indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidita'.Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualita' della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre- 6 dicembre 1979 n. 140 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979 n. 338) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 lett. a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilita' alle figlie quando contraggono matrimonio.".
Art. 4.
Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio, la vedova puo', entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.
Art. 6.
Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sara' calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SOLERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. - PETIA