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Messaggio 5804 del 18 settembre 2015
OGGETTO:
Accesso alla procedura di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° maggio 2015 con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap. Istruzioni operative per la denuncia della contribuzione correlata.
SOMMARIO:
1. Ambito di applicazione
2. Lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals. Modalità di composizione del flusso Uniemens
3. Lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap. Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA
1. Ambito di applicazione
Si fa riferimento ai messaggi n. 3096 del 6 maggio 2015 e n. 4704 del 10 luglio 2015 della Direzione centrale Entrate – con i quali sono stati forniti chiarimenti concernenti la misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012, a seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015 disciplinanti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – per fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.
In particolare, vengono date indicazioni sul piano operativo in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e dei lavoratori iscritti ad una delle gestione pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza.
Si rammenta che – a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la procedura di esodo – la posizione contributiva della gestione privata dell’azienda esodante, dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, continuerà ad essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della Legge n. 92/2012”. Analogamente per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell’ambito della gestione pubblica (cfr. circolare n. 63/2014, paragrafo 9).
Ciò premesso, si fa presente che con circolari n. 90 del 2014 e n. 63 del 2014 (disciplinanti rispettivamente le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pubbliche ex Inpdap, al fine di incentivarne l’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter) l’Istituto aveva reso noto che la quantificazione della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI.
La disciplina in materia di Aspi è stata modificata, come noto, dal decreto legislativo n. 22/2015 che, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che, nello specifico, prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Si fa presente, per inciso, a tal riguardo, che – come precisato dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015 – alla fattispecie di cui si tratta non risulta applicabile il massimale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.
La citata disciplina in materia di contribuzione, come modificata dal citato decreto legislativo n. 22/2015, risulta, in considerazione di quanto sopra rammentato, applicabile con riferimento ai lavoratori di cui all’oggetto per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo ex articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.
Per completezza, si rammenta, infine, che, in relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la predetta domanda di accesso (mod. SC77) alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, corredata dall’indicazione (mod. SC77) dei lavoratori in uscita nell’anno solare in corso, continueranno ad essere applicabili le disposizioni di cui alle citate circolari nn. 119/2013, 63/2014 e 90/2014 fino al termine del programma di esodo.
2. Lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals. Modalità di composizione del flusso Uniemens.
All’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore> mentre, continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.
3. Lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap. Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.
Si rammenta, infine, che la posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo deve essere utilizzata esclusivamente per denunciare la contribuzione correlata. Gli arretrati relativi al rapporto di lavoro corrisposti al dipendente dovranno essere denunciati secondo le consuete modalità previste per il personale cessato utilizzando la posizione previdenziale dell’azienda per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica.
Il Direttore Generale
Cioffi