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Circolare 51 del 26 febbraio 2015
OGGETTO:
Articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
1. Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’ articolo 1, comma 112, della citata legge così dispone: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. Destinatari.
Destinatari delle disposizioni di cui al comma 112 sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall' INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
3. Salvaguardia, ai fini pensionistici, della validità ed efficacia delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto.
In applicazione della predetta disposizione, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei soggetti di cui al precedente punto 2.
4. Dolo.
Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
5. Quadro normativo di riferimento.
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico da esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
6. Decorrenza della pensione.
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 2 del presente messaggio, non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.
Il Direttore Generale f. f.
Crudo