Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2
Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:
- al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
- al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
|
20% del 40%
|
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
|
20% del 20%
|
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
|
20% del 10%
|
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
|
Nessun aumento
|
Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.
Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.
Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
|
50% del 40%
|
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
|
50% del 20%
|
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
|
50% del 10%
|
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
|
Nessun aumento
|
L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.
L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.