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Circolare 105 dell'11 maggio 1985
Oggetto: Art.7, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n.638. Nuove disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei lavoratori agricoli dipendenti.
L' art. 7, comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463 (1), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.638 (2), dispone che "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".
La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (3), rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:
1) La possibilita' di effettuare i versamenti integrativi e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non sono piu' consentiti i versamenti integrativi per l' assicurazione contro la tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art. 4 del D.L. 29 luglio 1981, n.402 (4), convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537 (5), la quale aveva gia' soppresso la facolta' di proseguire volontariamente nella predetta assicurazione Tbc.
2) I limiti per l' integrazione, gia' fissati in 104 giornate annue per gli uomini e 70 per le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con cio' si e' inteso adeguare i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che metre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate da ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora nel computo del parametro di 270 giornate annue sono presi in considerazione, agli stessi fini, sia i contributi obbligatori che quelli figurativi.
La norma in esame ha vigore dal 1 gennaio 1984 e trova quindi applicazione per i versamenti volontari ad integrazione relativi agli anni solari dal 1984 in poi.
Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del richiamato art.4 del DPR n. 1432/1971 per quanto concerne i termini, l' importo e le modalita' di pagamento dei contributi integrativi e la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.
1 - Condizioni per l' ammissione ai versamenti integrativi
La facolta' di effettuare i versamenti volontari ad integrazione spetta sia agli operai agricoli a tempo determinato e loro equiparati (compartecipanti, piccoli coloni) sia agli operai agricoli a tempo indeterminato, a condizione che nell' anno per il quale e' richiesta l' integrazione risultino iscritti nei relativi elenchi di categoria e non raggiungano complessivamente 270 giornate di contribuzione effettiva e figurativa, ivi compresa quella versata od accreditata con le norme comuni.
Per l' accertamento dell' esistenza di questa ultima condizione i contributi versati o accreditati a settimana devono essere trasformati in contributi giornalieri applicando le seguenti equivalenze:
- 1 settimana di contribuzione figurativa agricola accreditata per eventi diversi dalla ds. agr. e dalla integrazione salariale agricola e' pari a 6 giornate;
- 1 settimana di contribuzione obbligatoria o figurativa accreditata con le norme comuni e' pari a 5,19 giornate;
Nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi nominativi per una frazione di anno l' autorizzazione puo' essere concessa solo se, dopo aver rapportato proporzionalmente all' intero anno il numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo cui si riferisce l' iscrizione stessa (6), risulta che gli interessati sono al di sotto del limite di 270 giornate annue.
L' esistenza della suddetta condizione e' verificata quando il numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo di iscrizione parziale risulta inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni di calendario coperti dall' iscrizione per il coefficiente 0,739. Lo stesso prodotto costituisce ovviamente anche il limite fino a concorrenza del quale possono essere effettuati i versamenti integrativi.
Si precisa che anche i lavoratori che si sono avvalsi della facolta' di effettuare i versamenti integrativi previsti dall' art. 8 della legge 12 marzo 1968, n.334 (7), (si ricorda che le giornate di integrazione di cui trattasi sono riportate negli elenchi nominativi di categoria) possono richiedere, ai sensi del 13 comma dell' art.7 in esame, l' autorizzazione ad integrare ulteriormente le predette 51 giornate fino a concorrenza del limite di 270 all' anno.
Ovviamente, mentre le giornate di integrazione versate ai sensi dell' art.8 della legge n.334 sono da considerare utili per tutte le forme assicurative, quelle versate a norma dell' art.7 della legge n. 638 sono soltanto per l' assicurazione I.V.S.
2 - Nuovo modulo di domanda d' autorizzazione ai versamenti
Per la richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari ad integrazione i lavoratori interessati devono avvalersi del nuovo mod. 0,10 integr. (cfr. allegato 1) che le Sedi sono autorizzate a riprodurre per mezzo di duplicatore.
Si rammenta che le domande di autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari presentate dai lavoratori agricoli debbono essere sempre esaminate sulla base della posizione assicurativa dei richiedenti e quindi considerate come intese ad ottenere la prosecuzione ovvero l' integrazione volontaria dell' assicurazione generale obbligatoria - o entrambe le autorizzazioni - a seconda della situazione di iscrizione negli elenchi e dei requisiti che gli interessati possono in effetti far valere prescindendo dall' aspetto formale della domanda (8).
Per tale motivo e' della massima importanza che le Sedi procedano, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli interessati con le risposte al questionario inserito nel mod. 0.10 integr., ad una diligente ricognizione della posizione assicurativa dei richiedenti l' autorizzazione.
In particolare, ai fini di una corretta istruttoria delle domande di integrazione, e' indispensabile verificare se per l' anno oggetto della domanda siano state liquidate ai lavoratori prestazioni previdenziali che danno luogo all' accreditamento d' ufficio dei contributi figurativi (disoccupazione, integrazione salariale, tbc) come pure procedere agli accreditamenti degli altri periodi da riconoscere figurativamente (servizio militare, malattia, gravidanza e puerperio, ecc.) eventualmente segnalati dagli interessati nel modulo di domanda.
3 - Termini per la presentazione della domanda
Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui all' art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.
Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i dati identificativi delle aziende senza alcuna indicazione dei dati occupazionali e retributivi. Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982 (9), e' tenuto ad inviare, entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art.4 del D.P.R. 1432 deve farsi, pertanto, decorrere dalla data di invio della predetta certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U. E' da tener presente, tuttavia, che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima di ricevere la certificazione annuale, allegando alla domanda medesima il mod. Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405 O/132 del 9 luglio 1983 (10).
4 - Determinazione dell' importo del contributo integrativo giornaliero
Anche per quanto riguarda l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del D.P.R. n.1432/1971 la quale stabilisce che detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell' anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti e i piccoli coloni, l' importo del contributo integrativo giornaliero continuera' ad essere determinato dagli Uffici della Direzione Generale in relazione alle diverse retribuzioni medie giornaliere vigenti nelle singole province e sara' portato a conoscenza delle Sedi mediante le consuete tabelle annuali (per l' anno 1984 c.f.r. allegato 2).
Per gli operai a tempo indeterminato nei cui confronti l' art. 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n.54 (11), ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali sono calcolati sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero sara' , invece, determinato direttamente dalle Sedi che rileveranno le retribuzioni in questione dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati alle domande di integrazione.
Ai fini del calcolo del contributo occorre:
- determinare l' ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);
- dividere l' ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell' anno;
- applicare alla retribuzione media giornaliera cosi' determinata l' aliquota I.V.S. vigente nel settore agricolo (per l' anno 1984 detta aliquota e' pari al 13,31%).
5 - Modalita' e termini per il versamento dei contributi
Circa le modalita' e i termini per il versamento dei contributi integrativi nulla e' mutato rispetto alla disciplina dettata dall' art.4, 4 comma, del D.P.R. n.1432/1971, per cui si fa rinvio alle disposizioni impartite in materia al punto 34 della gia' citata circolare del 16 settembre 1972.
C' e' solo da tener presente che, essendo venuta meno la possibilita' di effettuare i versamenti integrativi nell' assicurazione Tbc, la stampigliatura da apporre nello spazio del bollettino di c/c postale riservato lla causale di versamento e' cosi' modificata nella parte relativa alla ripartizione degli importi ai conti di competenza:
a)
b) FPR 22/77 L. ....... FPR 22/30 L. ....... FPT 22/77 L. ....... FPT 22/30 L. ....... FPR 22/85 L. ....... FPR 22/15 L. ........ (12)
6 - Modalita' di accreditamento dei contributi
In attesa che sia istituita una procedura che consenta di memorizzare i dati relativi ai versamenti integrativi nell' archivio magnetico dei lavoratori agricoli, i versamenti stessi dovranno continuare ad essere accreditati sulla scheda 07 con le modalita' previste al punto 34 della piu' volte citata circolare del 16 settembre 1972.
E' da tener presente, peraltro, che per gli operai agricoli a tempo indeterminato, a fianco del numero delle giornate di integrazione versate, dovra' essere registrato sulla scheda 07 l' importo, contraddistinto con la sigla "retr.giorn.", della retribuzione media giornaliera effettiva sulla base della quale e' stato calcolato l' importo del contributo integrativo giornaliero.
La registrazione di detto importo, che sara' rilevato dall' apposita voce inserita nella parte del mod. 0.10 integr. riservata all' INPS, si rende necessaria in quanto l' importo stesso potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.
7 - Motivazioni dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione
Nella loro attuale formulazione i testi di cui ai punti 14 e 15 del mod. 0.17 non sono piu' utilizzabili per motivare i provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione decise sulla base della nuova normativa. In attesa che il predetto mod. 0.17 sia modificato in occasione della prossima ristampa, le Sedi continueranno ad utilizzare le scorte dei modelli a loro disposizione, riportando la motivazione del provvedimento di reiezione nelle righe in bianco del punto 17.
La motivazione da dare al provvedimento sara' , a seconda del caso ricorrente, una delle seguenti:
- la S.V. puo' gia' far valere 270 giornate di contribuzione effettiva e figurativa negli anni .../.../.../.../... - la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro un anno dalla data di pubblicazione (.....) degli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa;
- la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro un anno dalla data di rinvio da parte del Servizio C.A.U. della certificazione attestante i dati occupazionali e retributivi degli operai agricoli a tempo indeterminato relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ----------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537. (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 972. (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572. (5) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133. (6) Poiche' le prestazioni per disoccupazione agricola (indennita' ordinaria e/o trattamento speciale) sono riferite indistintamente all' intero anno solare, il numero delle relative giornate di contribuzione figurativa da computare per la frazione di anno cui si riferisce l' iscrizione negli elenchi va determinato rapportando proporzionalmente alla frazione predetta le giornate di disoccupazione agricola indennizzate per l' intero anno. A tale fine si moltiplica il numero delle giornate di indennita' ordinaria e/o di trattamento speciale per il numero dei giorni compreso nel periodo di iscrizione e si divide il prodotto per 365. (7) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 433. (8) Sull' argomento si fa comunque rinvio a quanto piu' dettagliatamente precisato al punto 34 della circ. n.88 D.S.E.A.D. - n.317 C. e V. - n.19668 O. - n.197 Rg/190 del 16 settembre 1972 (V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 2180). (9) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1883. (10) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961. (11) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730. (12) I conti della colonna a) sono riservati ai contributi di competenza dell' anno nel corso del quale e' effettuato il versamento, i conti della colonna b) ai contributi di competenza degli anni precedenti a quello del versamento, ipotesi che, di regola, e' quella ricorrente. La ripartizione degli importi ai conti di competenza va effettuata in base alla tabella di cui all' allegato 2, nella quale sono riportate sia le aliquote percentuali di ripartizione (che devono essere necessariamente utilizzate per i versamenti degli operai a tempo indeterminato) sia le quote del contributo integrativo giornaliero degli operai a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni, gia' determinate ai fini dell' imputazione ai singoli conti (per questi ultimi lavoratori, in pratica, sara' sufficiente, per la ripartizione del versamento complessivo, moltiplicare la quota giornaliera imputabile a ciascun conto per il numero delle giornate ammesse all' integrazione). v. supporto cartaceo.