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Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
Risparmi derivanti dal doppio calcolo
(circ.74/2015)
Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 709, della richiamata legge n. 190 del 2014, le economie, che saranno verificate a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del meccanismo del doppio calcolo, così come rappresentato al precedente punto 3, affluiranno in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
Criteri applicativi
(circ.74/2015)
Nei confronti dei lavoratori di cui al precedente punto 1, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:
- pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
- pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l’importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione. Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.
Come precedentemente accennato sarà messo in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra il calcolo secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le regole sub b).
Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
Destinatari della norma
(circ.74/2015)
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).
La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della citata legge.
Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
A quali pensioni si applica
(circ.74/2015)
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.
Pertanto, le Sedi provvederanno d’ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l’importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l’importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.
Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
(circ.74/2015)
Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo
L’articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.