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Circolare 155 del 25 ottobre 2017
OGGETTO:
Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo - legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 articolo 3, comma 4-quater.
SOMMARIO:
Premessa
Nuovo criterio di perequazione automatica (articolo 3, comma 4-quater primo periodo)
Ulteriore clausola di “salvaguardia” (articolo 3, comma 4- quater, secondo periodo)
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 31/L è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
In particolare, l’articolo 3 comma 4-quater prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori”.
Con l’attuale disposizione, il criterio per l’adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle vittime del terrorismo viene modificato, con la decorrenza del 1° gennaio 2018.
Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero con Nota n. 6924 del 5 ottobre 2017, si forniscono i chiarimenti in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo.
1.Nuovo criterio di rivalutazione automatica
L’articolo 3, comma 4-quater, primo periodo del d.l. n. 50/2017 prevede che: “a decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Il nuovo criterio di perequazione sostituisce, con la decorrenza ivi prevista, la disciplina della c.d. “clausola oro”, prevista dall’articolo 7 della legge 206/04 in favore delle vittime del terrorismo e prevede l’adeguamento dell’importo dei trattamenti pensionistici, con cadenza annuale, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Conseguentemente, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché' dei familiari della vittima di cui alla l. n. 296/2006, comma 795 (il quale ha esteso l’accredito figurativo di cui all’articolo 3 della medesima legge anche ai superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi) si applicano le nuove disposizioni in parola.
2. Ulteriore clausola di “salvaguardia” (articolo 3, comma 4- quater, secondo periodo)
L’articolo 3, comma 4-quater secondo periodo prevede, inoltre, che “in ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori”.
La disposizione chiarisce che tale rivalutazione non può superare la percentuale dell’1,25%, calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Tale ulteriore rivalutazione non dovrà essere quantificata con i criteri di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (ossia non dovrà essere applicata sull’ammontare complessivo dei trattamenti corrisposti al pensionato) ma si applicherà esclusivamente al singolo trattamento pensionistico erogato in applicazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo in base alla legge n. 206/2004.
Infine, la rivalutazione sino all’1,25% è compresa negli incrementi già corrisposti sulla base dell’indice di perequazione generale ossia della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati se inferiore, oppure è alternativa, se superiore.
Alla luce delle dette disposizioni, pertanto, l’articolo 3, comma 4-quater d.l. 50/2017 sarà così applicato:
- nell’ipotesi di una variazione dell’indice ISTAT pari o superiore all’1,25% sarà corrisposto l’indice di rivalutazione corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- nell’ipotesi di variazione di tale indice inferiore all’1,25% sarà attribuita la rivalutazione in misura graduale in funzione dell’importo del relativo trattamento secondo le fasce indicate dalla legge 388/200, articolo 69.
Conseguentemente la rivalutazione sarà corrisposta:
- nella misura del 100 per cento dell’1,25% del trattamento erogato l’anno precedente per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento dell’1,25% (sempre riferito al trattamento erogato l’anno antecedente) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento dell’1,25% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
In ogni caso, ove il calcolo dell’incremento del trattamento pensionistico soggetto a perequazione sulla base del citato meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 69 della citata legge n. 388/2000 risulti inferiore alla misura dell’incremento di pensione derivante dalla rivalutazione automatica registrata secondo l’indice ISTAT, verrà applicato quest’ultimo.
Il citato incremento verrà applicato ove, nel caso contrario, risulti superiore all’indice ISTAT registrato, entro il limite massimo dell’incremento percentuale dell’1,25%.
A decorrere dal 1° gennaio
2018 cessa di trovare applicazione la disciplina del vigente articolo 7 legge n. 206/2004.
Con tale decorrenza si provvederà, quindi, ad adeguare gli importi dei relativi trattamenti pensionistici sulla base dei rilevamenti effettuati dall’ISTAT, con le modalità applicative in uso per il rinnovo delle pensioni.
Restano ferme, pertanto le disposizioni applicative già effettuate con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati e in corso di erogazione sino al dicembre 2017, sui quali non saranno effettuati ulteriori conguagli.
Si ricorda che i trattamenti pensionistici sono esenti da imposizione fiscale e, pertanto, sulle perequazioni in argomento non dovranno essere calcolati oneri fiscali.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele