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Circolare 31 del 20 febbraio 2018
Allegati n.1
OGGETTO:
Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
SOMMARIO:
Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
Versamenti volontari nella Gestione separata
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2016/dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017/dicembre 2017 è pari a 1,1%.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2018
la retribuzione minima settimanale è pari a € 202,97;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.630,00;
il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 101.427,00.
Per l’anno 2018, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari a 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2018 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co.18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
---|---|---|---|---|
2018 |
€ 202,97 |
€ 46.630,00 |
€ 101.427,00 |
33,00% |
2017 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€ 100.324,00 |
33,00% |
2016 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€ 100.324,00 |
32,87% |
2015 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€ 100.324,00 |
“ |
2014 |
€ 200,35 |
€ 46.031,00 |
€ 100.123,00 |
32,37% |
2013 |
€ 198,17 |
€ 45.530,00 |
€ 99.034,00 |
“ |
2012 |
€ 192,40 |
€ 44.204,00 |
€ 96.149,00 |
31,87% |
2011 |
€ 187,34 |
€ 43.042,00 |
€ 93.622,00 |
“ |
2010 |
€ 184,39 |
€ 42.364,00 |
€ 92.147,00 |
31,37% |
2009 |
€ 183,10 |
€ 42.069,00 |
€ 91.507,00 |
“ |
2008 |
€ 177,42 |
€ 40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€ 40.083,00 |
€ 87.187,00 |
“ |
2006 |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.049,00 |
“ |
2004 |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
“ |
2002 |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
“ |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
“ |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per l’anno 2018 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2018, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2018
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003806 |
28,79% 0,996194 |
28,90% 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2018
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003333 |
32,89% 0,996667 |
33,00% 1,000000 |
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003806 |
28,79% 0,996194 |
28,90% 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007383 |
14,79% 0,992617 |
14,90% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007550 |
14,46% 0,992450 |
14,57% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,007890 |
17,29% 0,992110 |
17,4275% 1,000000 |
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni (cfr. la circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24,00 % |
24,09 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
21,00 % |
21,09 % |
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2018. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2018)
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
24,00 % |
21,00 % |
|||
1 |
Fino a € 15.710 |
15.710 |
314,20 |
274,93 |
2 |
da € 15.711 a € 20.863 |
18.287 |
365,74 |
320,02 |
3 |
da € 20.864 a € 26.016 |
23.440 |
468,80 |
410,20 |
4 |
da € 26.017 a € 31.169 |
28.593 |
571,86 |
500,38 |
5 |
da € 31.170 a € 36.322 |
33.746 |
674,92 |
590,56 |
6 |
da € 36.323 a € 41.475 |
38.899 |
777,98 |
680,73 |
7 |
da € 41.476 a € 46.629 |
44.053 |
881,06 |
770,93 |
8 |
da € 46.630 |
46.630 |
932,60 |
816,03 |
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2018)
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
24,09% |
21,09% |
|||
1 |
Fino a € 15.710 |
15.710 |
315,38 |
276,10 |
2 |
da € 15.711 a € 20.863 |
18.287 |
367,11 |
321,39 |
3 |
da € 20.864 a € 26.016 |
23.440 |
470,56 |
411,96 |
4 |
da € 26.017 a € 31.169 |
28.593 |
574,00 |
502,52 |
5 |
da € 31.170 a € 36.322 |
33.746 |
677,45 |
593,09 |
6 |
da € 36.323 a € 41.475 |
38.899 |
780,90 |
683,65 |
7 |
da € 41.476 a € 46.629 |
44.053 |
884,36 |
774,23 |
8 |
da € 46.630 |
46.630 |
936,10 |
819,52 |
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2018 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.710,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a € 3.927,60 su base annua e € 327,30 su base mensile, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere inferiore a € 5.184,36 su base annua e € 432,03 su base mensile.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele