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Circolare 46 del 14 marzo 2018
OGGETTO:
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
INDICE
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Destinatari
4. Beneficio
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell’INPS
5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL
5.3. Monitoraggio
5.4 Certificazione del diritto a pensione
6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici
7. Modalità di trasmissione delle domande
8. Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
L’articolo 1, comma 246, della menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha modificato l’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, la nuova formulazione del sopra richiamato articolo 1, comma 277, prevede che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0001844 del 9 marzo 2018, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto, tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016 - con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione del richiamato articolo 1, comma 277, per il riconoscimento, ai lavoratori interessati, del beneficio ivi previsto, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
2. Normativa di riferimento
L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, nella formulazione richiamata dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.”
3. Destinatari
Destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
4. Beneficio
Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica,indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”,per il coefficiente dell’1,5, previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Pertanto, la maggiorazione in esame deve essere riconosciuta per l’attività lavorativa svolta dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato.
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve essere presentata in modalità telematica, corredatadella dichiarazione del datore di lavoro che attesti “la sola presenza” del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con il messaggio n. 696 del 2018, nel quale è stato chiarito che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 marzo 2018.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell’INPS
Le Strutture territoriali effettuano un esame preliminare delle istanze presentate e procedono al rigetto, per carenza dei requisiti, delle domande avanzate dai titolari di trattamento pensionistico diretto o dai lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO 2007:
- gruppo 30.2 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- classe 30.20 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- categoria 30.20.0 “Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario,
per metropolitane e per miniere”;
- sottocategoria 30.20.01 “Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane”;
- sottocategoria 30.20.02 “Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario,
filoviario, per metropolitane e per miniere”.
Per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali, ex articolo 49 della legge 88/1989, dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:
- c.s.c. 10604 o 40604 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 o 40668 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.02.
Ai fini del diritto al beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, si precisa che nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi contemplata anche l’attività di “riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)”, la quale è individuata dal codice Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 o 40668.
5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL
Il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto e la loro durata. Tenuto conto della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205 del 2017, non è più necessario, invece, che il datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale. Tuttavia la domanda di accesso al beneficio dovrà essere corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali richiedono al datore di lavoro la seguente documentazione:
a) documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori);
b) documentazione attestante la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca l’apposita dichiarazione con tutta la predetta documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’istanza verrà rigettata essendo improcedibile.
Come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, una volta definita la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l’annessa documentazione, le Strutture territoriali trasmettono tempestivamente le domande di accesso al beneficio in argomento all’INAIL al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.
Oltre alla domanda di accesso al beneficio le Strutture territoriali devono inviare anche la documentazione di cui ai punti a) e b) sopra citati.
Nell’ipotesi di riscontrate incongruenze, l’INAIL effettua le necessarie verifiche, anche al fine di accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.
Come disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, all’esito delle verifiche effettuate l’INAIL trasmette tempestivamente all’INPS la certificazione tecnica di competenza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.
5.3. Monitoraggio
La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.
Le risorse disponibili costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via prospettica.
Pertanto, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’INPS effettua il monitoraggio delle domande di certificazione del diritto a pensione attraverso l’analisi delle informazioni concernenti:
data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
onere, per ogni esercizio finanziario, connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;
data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione sulla base dei criteri sopra indicati.
Il monitoraggio è finalizzato a garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie.
5.4 Certificazione del diritto a pensione
All’esito del monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:
a) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico nell’eventualità di insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;
c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni o in presenza di una certificazione tecnica dell’INAIL che accerti la mancata sussistenza delle condizioni oggetto della certificazione stessa.
Avverso la comunicazione di cui al punto c), inviata dall’INPS all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla Struttura territoriale che ha respinto l’istanza entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (domanda di pensione) è presentata all’INPS.
La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste nonché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Relativamente alle domande di pensione presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al paragrafo 4 non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
7. Modalità di trasmissione delle domande
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
I relativi modelli sono disponibili nel sito internet e acquisibili attraverso il seguente percorso: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (cfr. messaggio n. 696 del 2018).
8. Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Con riferimento ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015, per i quali è stata certificata da parte del datore di lavoro l’attività lavorativa durante l’intero periodo di bonifica ed in possesso della certificazione tecnica positiva dell’INAIL, le Strutture territoriali sono tenute a riesaminare d’ufficio la documentazione acquisita alla luce della nuova normativa, a condizione che gli stessi non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017, la decorrenza dell’eventuale trattamento pensionistico non potrà avere data anteriore al 1° febbraio 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele