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Messaggio 1391 del 29 marzo 2018
Oggetto: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1°maggio 2018 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con il messaggio n. 794 del 23 febbraio 2017 e con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 sono state fornite le indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1° marzo e il 1° maggio 2017, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come
modificato dalla legge n. 232 del 2016, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Di seguito, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2018, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2019.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti privati che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della
contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni operative in ordine all’applicazione dell’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, relativa ai lavoratori notturni a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2019 al 31.12.2019 |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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Anzianità contributiva |
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almeno 35 anni |
minimo 61 e 7 mesi* |
97,6* |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e
pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
B) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se
lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64
anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6 così come riassunto
nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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almeno 35 anni |
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* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
C) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se
lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63
anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 così come riassunto
nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 |
|||||
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/ 2010 e ss.mm.ii. |
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero
anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei
requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose
e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
3. Regime delle decorrenze
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la
presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1°
maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento
della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre
mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM) il differimento di cui articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011
non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere
decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di
maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in
possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda
di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di
accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1°
settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1°
maggio 2018 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto
legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2018 per coloro che perfezionano i requisiti
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre
che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è
differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima
necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 20 settembre del 2011, in relazione alle tipologie di attività
lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67
del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 20 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere
presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando
la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto
www.inps.it nella sezione “Modulistica”.
5. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° maggio 2018 e sia nelle
condizioni per poter perfezionare i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019,
l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del
provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del
perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019.
6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore
interessato:
a. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la
sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del
trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal
caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con
successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto
interministeriale 20 settembre 2011;
c. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti
relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
7. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di
presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla
sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della
stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è
avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31
dicembre 2019.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già
prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati
di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al
beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso
anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele