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Messaggio 25493 del 22 ottobre 2007
Oggetto:
Servizio civile volontario - Modalità di accredito dei periodi di servizio
Da più sedi sono pervenute richieste in ordine alla possibilità di accredito dei periodi di Servizio Civile Volontario e, in caso affermativo, delle modalità da seguire.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni che regolano la materia.
L'art. 8 della legge 8 luglio 1998 n. 230, pubblicata nella G.U. n. 163 del 15.7.1998, ha, come noto, istituito l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con il compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale.
Per l’amministrazione e programmazione annuale delle risorse è stato istituito il Fondo Nazionale per il Servizio Civile (art. 11 della legge 6 marzo 2001 n. 64) presso il predetto Ufficio.
Al termine del periodo di servizio civile l'Ufficio Nazionale nonchè le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano - presso le quali sono stati predisposti appositi albi su scala regionale e provinciale - rilasciano un attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio stesso.
La disciplina del Servizio Civile Nazionale, in base a quanto previsto nell'art.2 della legge 64/2001, è contenuta nel DLgs 5 aprile 2002, n. 77 la cui entrata in vigore, fissata inizialmente per il primo giugno 2004 (art. 14), è stata prorogata al 1° gennaio 2005 e successivamente al 1° gennaio 2006.
Con legge 23 agosto 2004 n. 226 è stata infine disposta la sospensione del servizio militare obbligatorio e pertanto, a partire dal primo gennaio 2005, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
Sulla base della normativa citata e tenuto conto delle note inviate dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, si è giunti a ritenere che il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido – ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato - nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Peraltro il susseguirsi delle disposizioni comporta una modalità di riconoscimento diversa in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.
Infatti, considerato che l’obbligo di provvedere ai versamenti contributivi a favore dei volontari del servizio civile è a totale carico del Fondo Nazionale solo a partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del DLgs 5 aprile 2002 n. 77) il riconoscimento dei periodi di servizio civile successivi a tale data potrà essere oggetto di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958.
Invece i periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della citata legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 e fino all’entrata in vigore del DLgs n. 77/2002, potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Trattandosi di un periodo transitorio e definito nel tempo (15 luglio 1998 / 31 dicembre 2005), il servizio civile volontario svolto entro tale lasso temporale deve essere accreditato in ARPA con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile ovvero dalle Regioni a Statuto Speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI