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Messaggio 30923 del 31 dicembre 2007
Oggetto:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Prime istruzioni.
Testo
Si trasmette il testo del messaggio in oggetto.
1. PREMESSA
Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.
Il medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa sulle novità introdotte dalla legge in oggetto, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi della norma in esame con una circolare di prossima emanazione.
2. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Le novità introdotte dalla legge in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Si premette che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.
L’articolo 1, comma 1, ha sostituito la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).
Inoltre:
l’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l’articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;
l’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel “sistema retributivo o misto” e i lavoratori rientranti nel “sistema contributivo”, potranno andare in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3 - al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.
2.1. Lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;
dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente progressione:
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un’età anagrafica minima di 59 anni;
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni;
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni.
2.2. Lavoratori autonomi
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione;
dal 1°luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente progressione:
dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni;
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni;
dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un’età anagrafica minima di 62 anni.
2.3. Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti:
60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243);
a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
L’articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all’articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.
Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.
Come precisato con messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.
Pertanto, anche in quest’ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.
3. INNOVAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZE DELLA PENSIONE (allegato 2)
L’articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime “transitorio” di decorrenze per i soggetti che accedono al:
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.
Si precisa che le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.
3.1. Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione
3.1.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame “coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione:
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
3.1.2 Lavoratori autonomi
Ai lavoratori cui sono liquidate le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre di accesso stabilite dall’articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del 2007.
Pertanto, qualora maturino i 40 anni di contribuzione:
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°gennaio dell’anno successivo;
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°aprile dell’anno successivo;
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°luglio dell’anno successivo.
3.2. Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia
3.2.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
3.2.2 Lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°gennaio dell’anno successivo;
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°aprile dell’anno successivo;
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°luglio dell’anno successivo.
3.3. Disposizioni comuni a lavoratori dipendenti e autonomi
Come noto l’articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Poiché, i requisiti richiesti per l’apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.
Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di “finestre di accesso” per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e già illustrate con la circolare n. 105 del 2005.
Relativamente ai soggetti che ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si fa riserva di comunicare la disciplina in materia di finestre di accesso dopo aver acquisito specifico parere dei Ministeri vigilanti.
4 LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata, in attesa che i Ministeri vigilanti sciolgano la riserva di cui alla circolare n. 105 del 2005 – paragrafo 4, le istruzioni applicative verranno fornite con la circolare che farà seguito al presente messaggio.
5. INNOVAZIONI IN MATERIA DI “SALVAGUARDIA” DEL DIRITTO A PENSIONE
Come già sottolineato in precedenza la suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all’articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta “salvaguardia del diritto a pensione” per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.
Si intendono, quindi, integralmente confermate le istruzioni fornite, al riguardo, con la circolare n. 149 del 2004 e con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007.
Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall’articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto.
La prima delle disposizioni appena citate, modificando l’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.
La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: “le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”.
La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.
6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Come sottolineato in premessa, l’articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007 ha stabilito che sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS l’indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento.
Pertanto, nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull’importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento per le fasce eccedenti tale importo.
Peraltro, l’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 247 del 2007 ha previsto che, per l’anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.
L’intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.
Peraltro, lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco